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Sentenza

Sentenza del 11/01/2022 n. 483 - Corte di Cassazione

IRAP - D.lgs. 471/97 - Aliquota agevolata - Consorzio ittico - Reati Tributari - Infedele dichiarazione - Accertamento - Termini della dichiarazione annuale - Omesso versamento dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Consorzio aveva indicato nella dichiarazione UNICO 2006 per il 2005 l'aliquota agevolata IRAP dell'1,9% risultando un credito. Dopo parere negativo dell'Agenzia, il Consorzio nel 2006 versava la maggiore imposta risultante applicando il ravvedimento operoso e pagando una sanzione ridotta per infedele dichiarazione. L'Agenzia, accertato il tardivo pagamento mediante controllo automatizzato, iscriveva a ruolo una sanzione del 30% per ritardato/omesso versamento e notificava la cartella di pagamento. Il Consorzio impugnava sostenendo che sussisteva solo la fattispecie di dichiarazione infedele e non quella di omesso/ritardato versamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione della C.T.R. secondo cui la fattispecie di dichiarazione infedele (per aver indicato in dichiarazione un'imposta inferiore a quella dovuta) assorbe la sanzione per omesso o ritardato versamento quando il mancato o tardivo pagamento è diretta conseguenza dell'omessa indicazione in dichiarazione dell'importo effettivamente dovuto. Di conseguenza la cartella di pagamento con la sanzione per ritardato versamento è stata annullata; il ricorso incidentale del Consorzio è stato assorbito e le spese di grado compensate. Non è stata accolta la richiesta del contribuente di rimborsare la sanzione già definita in misura agevolata, per mancanza dei presupposti di incertezza normativa richiesti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 45, comma 1

    aliquota agevolata IRAP 1,9%

    norma che prevede l'aliquota agevolata teoricamente applicata dal Consorzio; nel caso concreto l'Agenzia ha ritenuto non applicabile il beneficio

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 32, comma 2

    disciplina della dichiarazione infedele in materia IRAP

    la dichiarazione infedele si realizza quando il contribuente indica in dichiarazione un'imposta inferiore a quella effettivamente dovuta; la sanzione prevista per questa fattispecie è quella applicabile quando il mancato versamento è diretta conseguenza dell'errata indicazione

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 34

    omesso o ritardato versamento IRAP

    punisce il mancato o ritardato versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione o delle maggiori imposte emerse a seguito del controllo; tuttavia quando il mancato versamento è conseguenza diretta di una dichiarazione infedele, la sanzione prevista da art. 32 assorbe quella di art. 34

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 5

    sanzione per dichiarazione infedele (riferimento generale IVA)

    principio interpretativo affermato dalla giurisprudenza: la sanzione per dichiarazione infedele copre sia l'indicazione errata sia l'inevitabile mancato versamento derivante da tale indicazione; principio esteso dalla Corte anche all'IRAP

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    sanzione per omesso o ritardato versamento (riferimento generale IVA)

    punisce il mancato pagamento delle somme indicate in dichiarazione; la Corte tuttavia distingue i casi in cui l'omesso versamento è conseguenza diretta di una dichiarazione infedele, in cui la sanzione piu grave per infedele dichiarazione assorbe quella per omesso versamento

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. b

    ravvedimento operoso (riduzione della sanzione)

    istituto che ha consentito al contribuente di sanare l'infedele dichiarazione versando la maggiore imposta e una sanzione ridotta; la Corte ha rilevato la tempestività e regolarità del ravvedimento

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis

    controllo automatizzato delle dichiarazioni

    strumento usato dall'Amministrazione per rilevare il tardivo pagamento e procedere all'iscrizione a ruolo, ma la Corte ha giudicato illegittima l'applicazione della sanzione per ritardato versamento quando il mancato pagamento deriva da dichiarazione infedele

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 3

    condizioni per la ripetizione di indebito per incertezza normativa

    norma richiamata in ordine alla richiesta di restituzione della sanzione definita in misura agevolata; la CTR aveva escluso l'esistenza delle condizioni oggettive di incertezza e la Cassazione non ha ritenuto di accogliere la richiesta di ripetizione

Massime di principio

  • Quando il mancato o tardivo versamento di un'imposta è direttamente conseguente all'indicazione in dichiarazione di un importo inferiore (per esempio applicazione indebitamente di un'aliquota agevolata), si configura la dichiarazione infedele la cui sanzione assorbe quella per omesso/ritardato versamento; non possono essere cumulate entrambe le sanzioni.
  • Se invece la dichiarazione indica correttamente l'imposta dovuta ma il contribuente non paga, si applica la sanzione per omesso o ritardato versamento ai sensi della norma speciale (IRAP) o della disciplina generale.
  • Il ravvedimento operoso, se effettuato tempestivamente, permette di regolarizzare l'infedele dichiarazione con pagamento della maggiore imposta e di una sanzione ridotta; questo comportamento rafforza la tesi che la sanzione applicabile sia quella per infedele dichiarazione.
  • Gli accertamenti automatizzati e le iscrizioni a ruolo per ritardato versamento possono essere impugnati quando l'Amministrazione abbia applicato una sanzione per omesso versamento che, di fatto, è già assorbita dalla sanzione per dichiarazione infedele; occorre valutare la causa effettiva del mancato pagamento.
  • Per ottenere il rimborso di sanzioni pagate in via agevolata è necessario dimostrare le condizioni di incertezza normativa previste dalla legge; la mera divergenza interpretativa con l'Amministrazione non è automaticamente sufficiente.

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