Cassazione Penale, Ordinanza n. 08675/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi proposti non erano deducibili in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una rivisitazione dell'apprezzamento di merito già compiuto dai giudici territoriali. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso i benefici di legge ma aveva confermato la condanna a mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con quattro motivi ha dedotto: 1) inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione alla caduta della persona offesa e alla sussistenza del nesso causale; 2) inosservanza o erronea applicazione della legge quanto all'elemento soggettivo del reato; 3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza della condotta di fuga e di omissione di soccorso; 4) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per insufficiente espletamento dell'istruttoria. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a verificare che i motivi di ricorso miravano a una rivalutazione del fatto.
Richiamato dal ricorrente per contestare il nesso causale tra condotta e caduta della persona offesa.
Richiamati dal ricorrente per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ribadisce che, anche dopo la modifica legislativa del 2006, il controllo di legittimità sulla motivazione non consente la pura e semplice rilettura del materiale probatorio o la sostituzione dei criteri di valutazione dei fatti adottati dal giudice di merito.
Richiamata quale intervento normativo che ha inciso sull'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza tuttavia mutare la natura del sindacato di legittimità nei termini sopra indicati.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Citata per il principio secondo cui è preclusa alla Cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Citata a sostegno del principio che il giudice di legittimità non può adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
Richiamata per ribadire che non sono consentite censure che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del fatto o delle prove: il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura del compendio probatorio o per sostituire la valutazione del giudice di merito con una diversa e più favorevole al ricorrente.
- La censura di vizio di motivazione è ammissibile solo se si confronta in modo specifico con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata; è inammissibile il motivo che, pur formalmente dedotto come violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
- La modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p. non amplia il sindacato della Cassazione fino a consentire una autonoma ricostruzione dei fatti: resta ferma la distinzione tra controllo di legittimità e valutazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi non deducibili in cassazione, segue per legge la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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