Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando l'invalidità derivante dalla sottoscrizione personale dell'imputato anziché da difensore cassazionista. Ha inoltre disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di rescissione del giudicato riferita a una sentenza di condanna del Tribunale. La Corte di cassazione non è entrata nel merito della richiesta di rescissione: ha rilevato che il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall'imputato e, quindi, era processualmente inammissibile perché, dopo la riforma degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La stessa regola è stata ritenuta applicabile anche all'istanza diretta a ottenere la rescissione del giudicato.
Norme richiamate
la legittimazione e le modalità di proposizione dell'impugnazione risultano incise dalla riforma del 2017, richiedendo il rispetto delle forme prescritte per il ricorso per cassazione
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione
ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., introducendo il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista
consente di dichiarare l'inammissibilità senza formalità di procedura
sentenza Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello
affermato il principio per cui il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da difensore abilitato
sentenza Sez. 6, n. 36796 del 20/09/2021, Cospito
il medesimo principio si applica anche all'istanza di rescissione del giudicato
Massime di principio
- Dopo la riforma introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, dovendo essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il requisito della sottoscrizione del difensore cassazionista vale per qualsiasi tipo di ricorso per cassazione, inclusi quelli proposti in materia cautelare e le impugnazioni incidenti su rimedi straordinari come la rescissione del giudicato.
- La mancanza della sottoscrizione da parte del difensore abilitato integra una causa di inammissibilità rilevabile e dichiarabile senza formalità di procedura, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità del ricorso per difetto di forma impedisce ogni esame del merito della questione dedotta, compresa la legittimità del provvedimento che ha dichiarato inammissibile la domanda di rescissione del giudicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08642/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →