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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Rimini con cui, su accordo delle parti, gli era stata applicata la pena per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Nel ricorso per cassazione ha dedotto violazione di legge, contestando la ritenuta inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., ossia il mancato rilievo di una causa di proscioglimento. La Corte rileva però che il motivo è generico e comunque estraneo ai limiti del ricorso avverso il patteggiamento, essendo ammissibili solo censure sulla volontà dell'imputato, sul difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto e sull'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, non è consentito dedurre un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p. né, più in generale, eccepire nullità diverse da quelle relative alla volontà e al consenso prestato per il patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna concordata; la sentenza applica la pena per tale fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti.

  • art. 129 c.p.p.

    Il giudice del patteggiamento deve comunque verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio di motivazione su tale verifica non è deducibile in cassazione nei limiti propri dell'accordo sulla pena.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Nel ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono deducibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Indica il rito camerale applicato alla trattazione del ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento i motivi sono tassativamente limitati: non sono ammissibili doglianze estranee alla volontà dell'imputato, alla corrispondenza tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto e alla legalità della pena o della misura di sicurezza.
  • L'accordo sulla pena comporta la rinuncia a far valere nullità, anche assolute, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
  • Il giudice del patteggiamento deve verificare d'ufficio l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma il mancato o insufficiente scrutinio motivazionale su tale verifica non è, di regola, censurabile in cassazione dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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