Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In appello era stata pronunciata sentenza ex art. 599-bis c.p.p. all'esito di concordato tra le parti: la Corte di appello aveva rideterminato, su richiesta concorde, la pena inflitta in primo grado per un furto pluriaggravato, confermando il resto. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi, la mancanza di motivazione sia sulla sussistenza della responsabilità penale sia sulla entità del trattamento sanzionatorio, lamentando che il giudice di appello si fosse limitato a riformulare la pena senza dare adeguata giustificazione della decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di aderire al concordato, al consenso del procuratore generale, al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo oppure all'illegalità della pena; non sono invece proponibili censure sulla motivazione riguardante il proscioglimento o la determinazione della pena, quando la sanzione resti nei limiti legali. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
disciplina il concordato in appello; la sentenza resa ai sensi di tale norma non è impugnabile con censure generiche sulla motivazione di responsabilità o pena, salvo vizi della volontà, del consenso o illegalità della sanzione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso deciso in camera di consiglio.
art. 129 c.p.p.
il richiamo serve a escludere che, nel ricorso contro il concordato in appello, sia deducibile la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 599, comma 4, c.p.p.
richiamato in comparazione con il previgente patteggiamento in appello, quale precedente assetto in cui il negozio processuale non poteva essere unilateralmente modificato salvo illegalità della pena.
legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte di reintroduzione del concordato con rinuncia ai motivi di gravame nel sistema processuale.
D.L. 92/2008
richiamato solo per il raffronto storico con il previgente patteggiamento in appello, poi abrogato.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello sono ammissibili in cassazione soltanto le censure che investono la formazione del consenso, la regolarità del consenso del procuratore generale, la difformità della decisione rispetto all'accordo o l'illegalità della pena.
- Sono inammissibili le doglianze che mirano a rimettere in discussione motivi rinunciati, la valutazione delle condizioni per il proscioglimento o la mera adeguatezza della motivazione sulla pena, se la sanzione irrogata resta entro i limiti di legge.
- La pena concordata in appello, una volta recepita nella decisione del giudice, non è unilateralmente modificabile in cassazione salvo che sia denunciata una pena illegale.
- Nel giudizio di cassazione contro il concordato in appello, la deduzione di un vizio motivazionale sulla responsabilità o sul trattamento sanzionatorio non è sufficiente se non si traduce in una specifica illegittimità della sentenza o della pena.
Come è indicizzato
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