Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una pluralità di imputati che hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello emessa a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. I ricorsi erano differenti nei contenuti: alcuni imputati deducevano l'illegittimità e il vizio di motivazione della sentenza di appello per mancata adeguata valutazione dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e della responsabilità penale; altri lamentavano l'omessa attivazione della procedura per l'applicazione delle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p.; altri ancora contestavano l'erronea qualificazione giuridica dei fatti; altri, infine, deducevano l'eccessività della pena inflitta. La Corte rileva però che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quello sulla riduzione della pena, poi rideterminata d'accordo con il pubblico ministero. In presenza di tale concordato, i ricorsi risultano generici e comunque fondati su motivi non consentiti, poiché l'accordo sulla pena presuppone l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto e delle altre circostanze rilevanti, con effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità. Inoltre, la possibilità di applicare pene sostitutive presuppone una richiesta esplicita in udienza, non risultante nel caso esaminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha affermato che, poiché gli imputati avevano definito il giudizio di appello con concordato sulla pena, rinunciando agli altri motivi, non potevano poi devolvere in cassazione questioni precluse da quell'accordo. Ha inoltre rilevato che la doglianza sulle pene sostitutive era comunque infondata, perché la relativa applicazione in sede di concordato presuppone una richiesta esplicita in udienza, non dedotta nel caso concreto. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la definizione concordata sulla pena comporta una preclusione su questioni rinunciate e limita il sindacato successivo anche in cassazione.
art. 129 c.p.p.
Richiamato come parametro delle cause di proscioglimento rilevabili d'ufficio, ma la relativa censura è ritenuta preclusa nel caso di concordato in appello.
art. 545-bis c.p.p.
La procedura per l'applicazione delle pene sostitutive può essere invocata solo se la parte ne abbia fatto esplicita richiesta in udienza.
art. 20-bis c.p.
Richiamato come base normativa delle pene sostitutive della reclusione; la loro applicazione in concordato in appello richiede specifica richiesta della parte interessata.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, l'accordo sulla misura finale della pena presuppone l'accettazione della qualificazione giuridica del fatto e delle circostanze incidenti sul trattamento sanzionatorio, con conseguente preclusione a dedurre in cassazione questioni incompatibili con l'accordo stesso.
- La rinuncia ai motivi di appello, effettuata in funzione dell'accordo sulla pena, produce effetti preclusivi non solo nel giudizio di secondo grado ma anche nel successivo giudizio di legittimità, rendendo inammissibili i ricorsi che investano temi oggetto di rinuncia.
- Le doglianze sulla mancata applicazione delle pene sostitutive non sono scrutinabili se la parte non abbia formulato in udienza un'espressa richiesta in tal senso.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure generiche o non consentite contro una sentenza resa a seguito di definizione concordata in appello.
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