Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti in lieve entità. Nel ricorso ha dedotto violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'identificazione vocale operata dagli operanti di polizia giudiziaria, sostenendo che tale riconoscimento non avrebbe tenuto conto del fatto che gli interlocutori della conversazione parlavano in dialetto ogliastrino, mentre egli sarebbe campidanese. La Corte di cassazione ha ritenuto che si trattasse di una mera riproposizione di censure già formulate in appello e già specificamente disattese dalla sentenza impugnata, senza una critica argomentata effettiva alle ragioni del giudice di merito; ha inoltre rilevato che le argomentazioni difensive non incidevano sulla tenuta della motivazione circa la pregressa frequentazione tra l'imputato e l'interlocutore, la possibilità del riconoscimento vocale e l'irrilevanza della variante dialettale richiamata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero non specifici e solo apparenti, perché sostanzialmente reiterativi di quelli già proposti in appello e motivatamente respinti dalla Corte territoriale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
disposizione incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per detenzione/cessione di stupefacenti in lieve entità.
richiamato dalla difesa per contestare la valutazione della prova, in particolare l'identificazione vocale effettuata dagli operanti.
richiamato per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso: spese processuali e somma in favore della Cassa delle ammende.
sent. Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica sulla valutazione della prova è inidonea se non indica un effettivo vizio logico o giuridico della motivazione, ma si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice di merito.
- L'identificazione dell'imputato può essere ritenuta attendibile anche se basata su elementi indiretti o contestuali, quando il giudice di merito dia conto della pregressa conoscenza tra gli interlocutori, della possibilità di riconoscimento da parte degli operanti e dell'irrilevanza delle obiezioni difensive rispetto alla motivazione complessiva.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08642/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →