Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati, già condannati in primo grado e con conferma in appello, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per concorso in detenzione e cessione di sostanza stupefacente di lieve entità. Uno dei ricorrenti ha dedotto vizio di motivazione sostenendo che la decisione confondesse una mera connivenza passiva con un concorso punibile, poiché la droga sarebbe appartenuta all'altro imputato; l'altro ha dedotto parimenti vizio di motivazione, lamentando che la sentenza si fondasse su inferenze illogiche e prive di riscontro. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e comunque infondato, osservando che la motivazione di merito ricostruiva un contributo concorsuale anche morale del conducente dell'auto, desunto da elementi fattuali non illogici; ha altresì rilevato che i ricorsi censuravano solo una presunta illogicità e non una manifesta illogicità della motivazione, profilo insufficiente nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che la motivazione di merito fosse coerente nel ritenere il primo imputato autore materiale della cessione e il secondo concorrente quantomeno morale, in base alla sua presenza attiva e alla condotta complessiva desunta dal contesto. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende, rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
il concorso di persone richiede un consapevole contributo alla realizzazione del reato, anche mediante agevolazione o rafforzamento del proposito criminoso; non è sufficiente una mera presenza passiva.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
richiamato come fattispecie incriminatrice per la cessione/detenzione di stupefacente di lieve entità oggetto di conferma di condanna.
non sussiste un obbligo giuridico di impedire l'evento solo per effetto della mera coabitazione o presenza, sicché tale dato non basta a fondare la responsabilità concorsuale.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
non citato testualmente; non presente nel testo.
sent. Corte cost. n. 186/2000
richiamata per il criterio secondo cui la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel delitto in materia di stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso di persone si fonda sulla presenza di un contributo consapevole e volontario alla realizzazione dell'illecito; il contributo può anche essere morale o di rafforzamento del proposito criminoso, purché ricavabile da elementi concreti.
- La mera presenza sul luogo del reato, la mera coabitazione o una condotta passiva non sono di per sé sufficienti a integrare il concorso nel reato, se manca un apporto causalmente rilevante o un obbligo giuridico di impedire l'evento.
- Nel giudizio di cassazione, una censura che si limiti a prospettare una generica illogicità della motivazione, senza confrontarsi con la manifesta illogicità o con specifici vizi argomentativi, è destinata all'inammissibilità.
- Quando la motivazione di merito è coerente e non manifestamente illogica nel valorizzare indici fattuali univoci, la Corte di cassazione non può sostituire una propria valutazione di merito a quella del giudice territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08642/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →