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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7222 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato l'accertamento relativo a maggiori IVA, IRAP e IRPEG. L'accertamento era stato fondato su gravi irregolarità contabili e sull'applicazione degli studi di settore, dai quali risultava uno scostamento del 2,88% rispetto ai ricavi dichiarati. L'Amministrazione sosteneva che l'avviso fosse adeguatamente motivato e che le irregolarità contabili, unitamente allo scostamento, legittimassero l'accertamento induttivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il quesito di diritto era generico e non si confrontava con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata. Gli altri motivi sono stati ritenuti infondati: lo scostamento del 2,88% è stato considerato oggettivamente non rilevante e l'Agenzia non ha indicato elementi idonei a dimostrarne la gravità in relazione ai parametri dello studio di settore. La contabilità inattendibile può giustificare il ricorso alla procedura, ma non dimostra da sola la gravità dello scostamento. L'Agenzia è stata condannata alle spese, liquidate in 5.000 euro, oltre 200 euro per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, convertito nella L. n. 427 del 1993

    "gli accertamenti [...] possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili [...] dagli studi di settore"

    L'accertamento basato sugli studi di settore richiede l'esistenza di uno scostamento qualificabile come grave incongruenza. Non è sufficiente una qualsiasi differenza tra ricavi dichiarati e ricavi stimati.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    Disciplina l'accertamento induttivo del reddito. Nel caso esaminato, il ricorso a tale metodo deve rispettare il presupposto della grave incongruenza previsto dalla disciplina sugli studi di settore.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    Impone la motivazione dell'avviso di accertamento. La censura dell'Agenzia è stata dichiarata inammissibile in Cassazione per la formulazione generica del quesito di diritto.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    Richiede che gli atti dell'Amministrazione finanziaria siano adeguatamente motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

  • L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1

    "gli accertamenti basati sugli studi di settore [...] sono effettuati [...] con le modalità di cui al presente articolo"

    La norma deve essere letta insieme all'art. 62-sexies del D.L. n. 331 del 1993 e conserva il requisito della grave incongruenza come condizione per l'accertamento basato sugli studi di settore.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Il quesito di diritto nel ricorso per Cassazione deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e prospettare la corretta soluzione giuridica; un quesito generico comporta l'inammissibilità del motivo.

Massime di principio

  • Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi automaticamente su qualsiasi scostamento: l'Amministrazione deve dimostrare che il divario sia concretamente grave, tenendo conto dei dati e dei parametri dello studio applicato.
  • L'inattendibilità o la grave irregolarità della contabilità può costituire il presupposto per utilizzare metodi di accertamento induttivo, ma non prova da sola la gravità dello scostamento dagli studi di settore.
  • In presenza di uno scostamento modesto, l'accertamento può essere contestato se l'Amministrazione non fornisce ulteriori elementi specifici e coerenti che dimostrino l'incongruenza della dichiarazione.
  • L'avviso di accertamento deve indicare in modo comprensibile sia le irregolarità contabili sia le ragioni per cui lo scostamento dagli studi di settore è qualificabile come grave.
  • Nel giudizio di Cassazione le censure devono essere formulate in modo puntuale, indicando la concreta motivazione errata della sentenza e la diversa regola giuridica che si chiede di applicare; quesiti astratti o generici sono inammissibili.

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