Sentenza del 10/04/2015 n. 7209 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’U.L.S.S. aveva chiesto il 4 marzo 2005 il rimborso di 19.468.702 euro di IVA pagata negli anni 1996-2002 sugli acquisti destinati all’attività sanitaria esente, sostenendo che l’art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva consentisse di recuperare l’imposta. La Commissione tributaria provinciale di Rovigo aveva dichiarato inammissibile un primo ricorso e respinto il secondo; la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva poi accolto l’appello dell’U.L.S.S., disapplicando l’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ha impugnato tale decisione con sette motivi: tardività dell’istanza di rimborso e omessa pronuncia su tale eccezione; difetto di titolarità dell’U.L.S.S. a chiedere il rimborso al Fisco; ultrapetizione e novità della questione; consumazione del potere d’impugnazione per la presentazione del primo ricorso; insussistenza del contrasto tra la norma nazionale e quella UE; errata interpretazione dell’esenzione prevista dalla direttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il settimo motivo: l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B), lett. c), della Sesta Direttiva riguarda la successiva rivendita di beni acquistati senza diritto alla detrazione, non il rimborso dell’IVA pagata su beni destinati all’esercizio di un’attività esente. Ha quindi ritenuto conforme al diritto UE l’indetraibilità prevista dall’art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. Il primo motivo, relativo all’omessa pronuncia sulla tardività, è risultato fondato ma superato dall’insussistenza del diritto al rimborso; il secondo e il sesto sono rimasti assorbiti. Il quinto e il quarto motivo sono stati ritenuti infondati. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito, rigettando il ricorso originario dell’U.L.S.S. contro il silenzio-rifiuto. Spese di merito compensate; l’U.L.S.S. è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva IVA), art. 13, parte B), lett. c)
l'esenzione prevista dall'art. 13, parte B), lett. c), della Direttiva n. 77/388/CEE si applica esclusivamente alla rivendita di beni acquistati per l'esercizio di un'attività esente (in quanto l'IVA versata in occasione dell'acquisto iniziale non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione) e non giustifica invece il rimborso dell'imposta versata per l'acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all'esercizio di un'attività esentata
L’esenzione concerne la successiva cessione dei beni acquistati senza detrazione, per evitare una nuova imposizione sul medesimo bene; non dà diritto al rimborso dell’IVA pagata sugli acquisti impiegati direttamente in un’attività esente.
D.P.R. n. 633/1972, art. 19, comma 2
Non può quindi dubitarsi della conformità al diritto comunitario (oltre che a Costituzione, giusta l'ordinanza n. 25 del 2010 resa dalla Consulta proprio nel giudizio in esame) del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, - espressamente disapplicato dal giudice d'appello - laddove nega il diritto alla detrazione dell'IVA assolta per l'acquisto di beni afferenti operazioni esenti.
È legittima l’esclusione della detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti destinati a operazioni esenti; la qualità di soggetto passivo non basta a generare il diritto alla detrazione.
Direttiva 77/388/CEE (Sesta Direttiva IVA), art. 17
ai sensi della disposizione suindicata, il diritto alla detrazione dell'IVA riguarda soltanto i beni ed i servizi che vengono utilizzati ai fini delle operazioni del soggetto passivo assoggettate ad imposizione
La detrazione dell’imposta a monte è ammessa solo se gli acquisti sono utilizzati per operazioni imponibili; se servono a operazioni esenti, non vi è né IVA a valle da riscuotere né IVA a monte detraibile.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
risulterebbe in effetti sussistente il vizio di omessa pronuncia sull'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, in punto di tardività dell'istanza di rimborso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 21, comma 2, (questione riproposta in questa sede con il secondo motivo), cui il giudice d'appello non fa alcun cenno.
La disposizione è invocata per il termine biennale di presentazione della domanda di rimborso. La Corte rileva che la CTR non aveva esaminato l’eccezione di tardività, ma non decide nel merito tale questione perché il diritto al rimborso è comunque insussistente.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Concludendo, in accoglimento del settimo motivo di ricorso la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere deciso nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto dell'originaria impugnazione del contribuente avverso il silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- L’IVA sugli acquisti destinati esclusivamente ad attività esenti non è detraibile né rimborsabile per il solo fatto che chi acquista sia un soggetto passivo IVA.
- L’esenzione prevista per le forniture di beni destinati ad attività esenti riguarda la successiva rivendita dei beni acquistati senza detrazione, non gli acquisti di beni o servizi utilizzati direttamente nell’attività esente.
- Il diritto alla detrazione dipende dalla destinazione degli acquisti a operazioni imponibili: per operazioni esenti non si applica la detrazione dell’imposta a monte.
- La mancata decisione su un’eccezione processuale può risultare superata quando una ragione sostanziale, assorbente e sufficiente consente di definire la controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7207 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7208 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →