Sentenza del 10/04/2015 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Chieti
IMPOSTE INDIRETTE IVA Litisconsorzio tra Agente della riscossione ed Agenzia delle Entrate di natura facoltativa- onere della chiamata in causa a carico della parte convenuta Notifica della cartella via PEC Ammissibilità Non necessità di relata di notifica e di sottoscrizione Cartella a carico di società in procedura prefallimentare Legittimità Difetto di sottoscrizione del ruolo Nullità della cartella Fondatezza Applicabilità del CAD all'Agenzia delle Entrate Fondamento normativo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2009, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Ha contestato: l'invalidità della notifica via PEC per mancato intervento di un soggetto abilitato e per incompletezza della relata; la mancanza di sottoscrizione della cartella; l'irregolare o mancante sottoscrizione del ruolo; l'illegittimità della cartella perché emessa durante una procedura di concordato preventivo. Il motivo decisivo è stato il difetto di prova della regolare sottoscrizione o validazione del ruolo, necessario affinché esso diventi esecutivo e possa fondare la cartella.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente al motivo relativo alla mancata dimostrazione della sottoscrizione o validazione del ruolo. La Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria dovesse provare la regolare formazione del ruolo e renderne verificabile il contenuto, non essendo sufficiente dimostrare la mera trasmissione dei dati tramite l'applicativo SOGEI. Poiché tale prova non è stata fornita, il ruolo è stato considerato non esecutivo e la cartella, fondata su di esso, è stata dichiarata nulla. Gli altri motivi sono stati respinti: la notifica via PEC è stata ritenuta valida anche senza relata; la cartella non necessita di sottoscrizione; la procedura di concordato preventivo impedisce le azioni esecutive e cautelari, ma non la formazione e notificazione della cartella. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale esistente.
Norme richiamate
Art. 39 D.Lgs. 112/1999
Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato.
L'agente della riscossione deve chiamare in causa l'ente impositore quando la controversia riguarda profili imputabili a quest'ultimo. Se omette la chiamata, subisce le conseguenze della lite.
Art. 26 D.P.R. 602/1973, come modificato dall'art. 38, comma 4, lettera b), D.L. 78/2010
La notifica a mezzo PEC della cartella si perfeziona con l'attestazione del gestore dell'avvenuta trasmissione e ricezione.
La notifica via PEC della cartella è ammissibile senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario o di organi equipollenti e senza relata di notifica autonoma.
Art. 156 c.p.c.
L'eventuale irregolarità della notifica è sanata dal raggiungimento dello scopo quando il destinatario propone tempestivamente ricorso, dimostrando di aver ricevuto l'atto e di aver potuto difendersi.
Art. 25 D.P.R. 602/1973
La cartella di pagamento è il documento utilizzato per la riscossione delle somme risultanti dai ruoli. Secondo la decisione, non è necessaria la sua sottoscrizione, essendo sufficiente l'intestazione idonea a identificarne la provenienza.
Art. 168 Legge fallimentare
Il concordato preventivo determina la sospensione delle azioni esecutive e cautelari, ma non impedisce la formazione o la notificazione della cartella, che costituisce il presupposto dell'eventuale successiva esecuzione.
Art. 12 D.P.R. 602/1973
Il ruolo diventa esecutivo solo dopo la sottoscrizione o validazione. La regolare sottoscrizione o validazione costituisce quindi presupposto della cartella.
Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) e D.P.C.M. 2 marzo 2011
Il CAD è applicabile all'Agenzia delle Entrate, salvo specifiche eccezioni non pertinenti al caso. La formazione digitale del ruolo deve rispettare i requisiti di sottoscrizione o validazione previsti dalla disciplina applicabile.
Art. 36-bis D.P.R. 600/1973
Costituisce la base normativa del controllo automatizzato da cui è derivata la cartella relativa all'IVA.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta profili relativi alla formazione del ruolo o alla pretesa tributaria, l'agente della riscossione deve coinvolgere l'ente impositore; se non lo fa, può essere esposto agli effetti sfavorevoli della decisione.
- La notifica via PEC della cartella può essere valida anche senza relata autonoma e senza ufficiale giudiziario, purché siano dimostrabili trasmissione e ricezione. La proposizione tempestiva del ricorso può comunque sanare eventuali irregolarità formali.
- La cartella di pagamento, diversamente dal ruolo, non richiede necessariamente una sottoscrizione materiale se il modello e gli elementi dell'atto consentono di identificarne la provenienza.
- Se viene contestata la validità del ruolo, l'Amministrazione deve dimostrare la sua regolare sottoscrizione o validazione. La semplice trasmissione telematica dei dati o l'utilizzo di un applicativo informatico non prova, da solo, la corretta formazione del ruolo.
- La mancata prova della sottoscrizione o validazione del ruolo può comportare la nullità della cartella perché il ruolo non sarebbe divenuto esecutivo e non potrebbe costituire il valido presupposto della riscossione.
- L'avvio di un concordato preventivo non impedisce automaticamente la notifica della cartella; impedisce invece, nei limiti previsti dalla legge, le successive azioni esecutive o cautelari.
- La decisione riflette l'orientamento del giudice che l'ha pronunciata; in presenza di contrasti giurisprudenziali, la valutazione concreta può dipendere dalla disciplina vigente, dalla documentazione prodotta e dall'orientamento del giudice competente.
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