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Sentenza

Sentenza del 10/04/2015 n. 7206 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione del 9 dicembre 1998, per l’anno d’imposta 1998 erano stati accertati un volume d’affari imponibile IVA di lire 1.327.170.000 e costi non autofatturati per lire 399.512.000. A S.P., indicato come responsabile in via principale delle violazioni della società, erano state irrogate sanzioni amministrative per 171.356,53 euro. S.P. aveva impugnato l’atto di contestazione, deducendo la tardività della notifica dell’accertamento, la carenza di motivazione e l’insufficienza delle fotocopie poste a fondamento del recupero dei costi. L’Agenzia aveva eccepito che il ricorso fosse tardivo, perché proposto oltre il termine di sessanta giorni, e aveva difeso la tempestività e la legittimità dell’accertamento. In Cassazione l’Agenzia ha contestato la nullità della sentenza regionale, la mancata motivazione e l’omesso esame dell’eccezione preliminare di tardività, oltre al rinvio meramente assertivo alla decisione relativa alla società.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza il primo, poiché la data di notifica dell’atto indicata dall’Agenzia non era adeguatamente documentata nel ricorso. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 21/07/09 e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. La sentenza regionale aveva ridotto le sanzioni e gli interessi a carico di S.P. al minimo di legge richiamando l’esito del giudizio parallelo contro la società, nel quale l’IVA era stata rideterminata in 17.586 euro, oltre interessi e sanzioni minime. La Cassazione ha ritenuto insufficiente quel rinvio, perché la decisione parallela non era definitiva, la CTR non ne aveva riprodotto e valutato criticamente le ragioni e non aveva esaminato l’eccezione di tardività del ricorso. Non è stata quindi decisa nel merito la fondatezza delle sanzioni né la tempestività dell’impugnazione: tali questioni dovranno essere esaminate nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione stabilisce il termine per impugnare gli atti tributari; l’eventuale tardività del ricorso era un’eccezione preliminare che la CTR avrebbe dovuto esaminare. La Cassazione non l’ha risolta nel merito, anche per l’insufficiente autosufficienza del primo motivo.

  • Art. 112 c.p.c.

    Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito nell'art. 112 c.p.c., non consente dunque al giudice di abdicare alla propria funzione di pronunciarsi su tutta la domanda, senza incorrere nel vizio di omessa pronuncia, a meno che la sentenza presupposta - richiamata per relationem - sia passata in giudicato, e le relative statuizioni siano destinate a "fare stato" tra le medesime parti nella decisione dipendente, legata alla prima da un vincolo di consequenzialità necessaria.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni sottoposte dalle parti. Può fare eccezione il richiamo a una decisione presupposta solo se questa è passata in giudicato e le sue statuizioni vincolano le medesime parti nel giudizio dipendente.

  • Artt. 273 e 274 c.p.c.

    Come rilevato dalle richiamate Sezioni Unite, infatti, la redazione della motivazione per relationem c.d. "orizzontale", tenendo separati i ricorsi, è di per sè sintomatica di una patologia processuale (mancata riunione dei procedimenti connessi) la quale non è però sanzionata con la nullità, in quanto le norme sulla riunione di più procedimenti pendenti davanti al medesimo ufficio giudiziario (artt. 273 e 274 c.p.c.) non disciplinano una fase dell'iter formativo della decisione, ma solo l'ordine del procedimento, sicchè la loro eventuale violazione è insindacabile in sede di legittimità.

    La mancata riunione di procedimenti connessi non determina, da sola, la nullità della sentenza: le norme regolano l’ordine del procedimento, non la formazione della decisione. Restano però necessari una motivazione adeguata e l’esame delle questioni rilevanti.

  • Art. 29 del D.Lgs. n. 546/1992

    Allo stesso modo, nel processo tributario l'inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, non è assoggettata di per sè ad una esplicita sanzione di nullità, nonostante la natura pubblicistica della norma (Cass. n. 11809/06), a meno che vi sia stata violazione di ulteriori disposizioni sanzionate con nullità, come quelle sul litisconsorzio necessario, ex art. 14 D.Lgs. cit. (cfr. Cass. n. 14815/08) o, comunque, sulla inscindibilità delle cause (Cass. n. 1052/07).

    Nel processo tributario l’omessa riunione di cause connesse non comporta automaticamente la nullità; questa può derivare se la separazione viola ulteriori regole la cui inosservanza è sanzionata, come quelle sul litisconsorzio necessario o sull’inscindibilità delle cause.

  • Art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992

    Allo stesso modo, nel processo tributario l'inosservanza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, non è assoggettata di per sè ad una esplicita sanzione di nullità, nonostante la natura pubblicistica della norma (Cass. n. 11809/06), a meno che vi sia stata violazione di ulteriori disposizioni sanzionate con nullità, come quelle sul litisconsorzio necessario, ex art. 14 D.Lgs. cit. (cfr. Cass. n. 14815/08) o, comunque, sulla inscindibilità delle cause (Cass. n. 1052/07).

    La violazione delle regole sul litisconsorzio necessario può comportare nullità; la mera mancata riunione, invece, non basta. Nel caso esaminato la Corte non ha accertato una violazione dell’art. 14.

  • Art. 111 Cost.

    La censura fondata su questa disposizione era stata prospettata dall’Agenzia contro la motivazione apodittica della CTR. La Cassazione ha accolto il ricorso per l’inadeguatezza della motivazione, ma non ha formulato una specifica interpretazione autonoma dell’articolo.

  • Artt. 1, 2 e 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    Sono richiamati nel terzo motivo in relazione alla validità della sentenza tributaria e alla necessità di una decisione motivata. La Corte ha cassato la pronuncia perché non esponeva in modo autonomo e verificabile le ragioni dell’accoglimento.

  • Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.

    Sono richiamati in relazione ai requisiti di motivazione della sentenza. La motivazione deve consentire di ricostruire la ratio decidendi e di sottoporla al controllo di legittimità; un rinvio non illustrato a una sentenza non definitiva non è sufficiente.

Massime di principio

  • Il giudice può motivare per relationem richiamando una decisione resa nello stesso momento in una causa connessa, ma non basta indicarne l’esistenza: deve riportarne i contenuti rilevanti e valutarli autonomamente nella controversia che sta decidendo.
  • Il rinvio a una decisione non definitiva non sostituisce una motivazione autonoma, soprattutto se le cause riguardano parti o atti distinti. La ratio decidendi deve risultare dalla sentenza stessa e permettere il controllo di legittimità.
  • Il giudice deve esaminare le eccezioni preliminari ritualmente sollevate, come la tardività dell’impugnazione, e dar conto della loro decisione; non può assorbirle senza spiegazione dopo aver accolto il ricorso per un diverso motivo.
  • La mancata riunione di cause connesse, di per sé, non determina nullità; può tuttavia rilevare quando comporti la violazione di norme sanzionate con nullità o quando la sentenza risultante non rispetti gli obblighi di motivazione e di pronuncia.
  • La cassazione con rinvio per motivazione insufficiente non equivale all’accoglimento definitivo delle pretese del contribuente o dell’Amministrazione: il giudice di rinvio deve riesaminare le questioni non decise e motivare la propria conclusione.

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