Sentenza del 10/04/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Da annullare l'accertamento da studi di settore che non motiva su quanto obiettato dal contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'accertamento con cui, applicando gli studi di settore, l'Ufficio aveva determinato maggiori ricavi e maggiori imposte IRPEF, IRAP, IVA e contributi INPS per l'anno 2001. Nel contraddittorio erano state dedotte diverse circostanze idonee a contestare l'attendibilità della pretesa: errata valutazione dei beni strumentali, effettiva consistenza dell'attività, utilizzo solo parziale di beni obsoleti, ridotte dimensioni dei locali, dissesti finanziari dell'impresa e precarie condizioni di salute del titolare. L'Ufficio aveva preso in considerazione e corretto soltanto la valutazione dei beni strumentali, senza motivare il rigetto delle ulteriori osservazioni.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello, riformato la sentenza della CTP di Ancona e annullato integralmente l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che gli studi di settore costituiscano presunzioni semplici, la cui efficacia deve essere verificata nel contraddittorio con il contribuente, e che la motivazione dell'atto debba spiegare le ragioni per cui ciascuna contestazione rilevante venga respinta. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata alla rifusione delle spese processuali, liquidate in euro 500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa dell'accertamento analitico-induttivo, ma la sua applicazione deve essere sostenuta da una motivazione adeguata e dal confronto con gli elementi concreti forniti dal contribuente.
Art. 62-sexies, comma 3, D.L. n. 331/1993
Richiamato quale fondamento dell'utilizzo degli studi di settore come strumenti presuntivi per l'accertamento dei ricavi, non automaticamente decisivi e soggetti a verifica nel contraddittorio.
Art. 10, comma 1, L. n. 146/1998
Collega l'accertamento fondato sugli studi di settore alle condizioni e alle garanzie procedimentali previste dalla normativa.
Art. 5, D.Lgs. n. 218/1997
Disciplina il procedimento di accertamento con adesione, utilizzato per instaurare il contraddittorio obbligatorio tra Ufficio e contribuente.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze nn. 26635, 26636, 26637 e 26638 del 18 dicembre 2009
La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente.
Gli studi di settore non provano da soli l'esistenza di maggiori ricavi. La loro efficacia presuntiva si consolida soltanto attraverso un contraddittorio effettivo, nel quale l'Ufficio deve valutare e motivatamente respingere le circostanze specifiche addotte dal contribuente.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 5977 del 14 marzo 2007
Riconosce agli studi di settore la funzione di strumenti presuntivi e di supporto razionale all'accertamento, senza attribuire loro valore di prova legale o automatica.
Massime di principio
- Un accertamento basato sugli studi di settore non può fondarsi esclusivamente sullo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati: l'Ufficio deve dimostrare l'applicabilità dello standard alla concreta realtà economica del contribuente.
- Il contraddittorio con il contribuente è essenziale; le osservazioni presentate devono essere esaminate singolarmente quando sono pertinenti e potenzialmente idonee a incidere sulla pretesa.
- La motivazione dell'avviso deve spiegare perché le principali circostanze dedotte dal contribuente vengono accolte, ridimensionate o respinte. Una motivazione parziale o generica può comportare l'annullamento dell'atto.
- Il contribuente deve documentare in modo concreto le anomalie dell'attività, come obsolescenza dei beni, ridotta capacità produttiva, dimensioni dei locali, crisi finanziaria, malattia o altre condizioni individuali.
- Gli studi di settore hanno natura di presunzione semplice: nel giudizio tributario il contribuente può fornire qualsiasi prova, anche presuntiva, per dimostrare che lo standard non rappresenta la propria effettiva capacità reddituale.
- La mancata partecipazione del contribuente al contraddittorio può essere valutata a suo sfavore; tuttavia, se il contraddittorio si svolge, l'Ufficio deve dar conto delle ragioni per cui non accoglie le contestazioni formulate.
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