Sentenza del 10/04/2015 n. 7208 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’avviso di rettifica IVA per il 1998, notificato alla società il 14 novembre 2002 dopo un processo verbale del 9 dicembre 1998, con IVA aggiuntiva di 188.181,40 euro, interessi di 56.692,87 euro e sanzioni di 235.227,01 euro. Iscritti a ruolo gli importi, furono notificate cartelle alla società il 30 marzo 2005 e al socio G. il 22 marzo 2005. I soci ne chiesero l’annullamento deducendo, tra l’altro, la decadenza dalla riscossione, l’errata individuazione dei debitori dopo lo scioglimento e la cancellazione della società, violazioni dello Statuto del contribuente e l’errata determinazione della base imponibile. La CTP di Siracusa annullò le cartelle ritenendo che la definizione di imposte dirette riferite al 1997 e l’inerzia dell’Ufficio sulle istanze di accertamento con adesione dovessero incidere anche sull’IVA. La CTR Sicilia respinse l’appello dell’Agenzia, reputando che l’omessa risposta alle istanze impedisse di considerare definitivo l’avviso IVA. In cassazione l’Agenzia ha dedotto, con un unico motivo, la violazione degli artt. 6 del D.Lgs. 218/1997 e 19 e 21 del D.Lgs. 546/1992: sosteneva che l’istanza di adesione sospende il termine d’impugnazione per novanta giorni, ma che l’omessa convocazione del contribuente non impedisce la definitività dell’avviso se questo non viene impugnato tempestivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa a una diversa sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha stabilito che la presentazione dell’istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per impugnare, ma non rende inefficace l’avviso; trascorso il periodo di sospensione senza perfezionamento dell’adesione, l’avviso diventa definitivo se non è stato impugnato tempestivamente. L’omessa convocazione è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione e non determina nullità né caducazione dell’avviso. La Cassazione non ha deciso nel merito le ulteriori eccezioni dei contribuenti, rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12
In tema di accertamento con adesione la presentazione dell'istanza di definizione - così come il protrarsi nel tempo della relativa procedura - non comportano l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma ne sospendono soltanto il termine di impugnazione per novanta giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, quest'ultimo, in assenza di tempestiva impugnazione, diviene definitivo, poichè, a norma del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, artt. 6 e 12, soltanto all'atto del perfezionamento della definizione l'avviso perde efficacia.
L’istanza di accertamento con adesione sospende per novanta giorni il termine per impugnare l’avviso, ma non ne sospende l’efficacia né lo annulla. Se la definizione non si perfeziona e il contribuente non impugna entro il termine prorogato, l’avviso diviene definitivo.
D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, comma 4
In particolare, non incide sul prodursi di tale effetto (definitività dell'accertamento) l'eventuale omessa convocazione del contribuente, la quale rappresenta una mera facoltà discrezionale dell'amministrazione, sicchè la sua omissione non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dall'ufficio, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
La convocazione del contribuente che ha presentato istanza di adesione non è un obbligo la cui inosservanza comporti nullità o impedisca la definitività dell’avviso. Non si può ricavare dall’inerzia dell’Ufficio una sanzione di annullamento non prevista dalla legge.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21
La Corte ha accolto il motivo che denunciava la violazione di queste disposizioni in relazione alla definitività dell’avviso non impugnato tempestivamente, applicando la regola per cui l’istanza di adesione comporta soltanto la sospensione del termine d’impugnazione per novanta giorni. Il testo non riporta una specifica proposizione interpretativa autonoma di tali articoli.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
All'accoglimento del ricorso segue dunque la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche ai fini dell'esame delle questioni ritenute assorbite in secondo grado, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2 per la decisione della causa nel merito.
La Corte non ha deciso direttamente la controversia nel merito perché non ricorrevano i presupposti per farlo; ha quindi disposto il rinvio al giudice tributario, che dovrà esaminare anche le questioni rimaste assorbite.
Massime di principio
- La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione non sostituisce l’impugnazione dell’avviso: il contribuente deve monitorare il termine, che resta sospeso per novanta giorni, e impugnare tempestivamente se la definizione non si perfeziona.
- L’omessa convocazione da parte dell’Amministrazione, secondo la decisione, non annulla l’avviso e non impedisce che diventi definitivo; non è possibile attribuire all’inerzia dell’Ufficio una sanzione non prevista dalla legge.
- La definizione o conciliazione relativa a un’imposta o a un periodo d’imposta non si estende automaticamente a tributi diversi: occorre una base normativa o una specifica definizione che produca tale effetto.
- Quando la cassazione accoglie il ricorso ma restano questioni di merito non esaminate, la causa può essere rinviata a un diverso collegio, cui spetta decidere le questioni assorbite e regolare le spese secondo le statuizioni della sentenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7206 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7207 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 7209 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 129 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 261 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 10 apr 2015Sentenza del 10/04/2015 n. 330 - Comm. Trib. Prov. Bergamo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →