Cassazione Civile, Ordinanza n. 19275/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria impugnava la decisione della CTR Puglia che aveva confermato l'accoglimento, da parte della CTP, del ricorso contro il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso di parte dell'IRPEF trattenuta su somme percepite negli anni d'imposta 2008-2011 da un medico specialista ambulatoriale. Il contribuente sosteneva che tali somme, erogate in relazione a missioni o accessi presso comuni diversi dalla sede dell'ordinaria attività, avessero natura restitutoria di spese di viaggio/chilometriche e non retributiva, con conseguente non imponibilità. L'Agenzia deduceva violazione dell'art. 51 TUIR e dell'art. 2697 c.c., censurando sia l'affermazione della CTR secondo cui la diversa sede di svolgimento delle missioni poteva desumersi induttivamente dalla documentazione prodotta, sia la qualificazione non reddituale del rimborso di accesso, sostenendo che solo il rimborso analitico delle spese di trasferte/missioni fuori comune, e nei limiti previsti dalla norma, può essere escluso da imposizione, mentre l'indennità per accesso disciplinata dall'ACN avrebbe distinta natura e sarebbe imponibile almeno in parte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'art. 2697 c.c., perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova ma aveva svolto una valutazione di merito delle risultanze documentali, desumendo induttivamente la diversità tra sede ordinaria e sedi di missione. Ha poi respinto la censura sull'art. 51 TUIR, richiamando il principio per cui i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti e parametrati al chilometraggio hanno funzione restitutoria e non reddituale, anche quando previsti dall'ACN dei medici specialisti, e non sono imponibili; ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la tassazione delle somme rimborsate. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese; non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente la censura per violazione di legge, ma non la contestazione della mera valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte diversa da quella onerata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove o delle presunzioni.
Le indennità/rimborsi per trasferte o missioni fuori del territorio comunale vanno distinti tra erogazioni forfettarie e rimborsi analitici; questi ultimi, se correlati a spese di viaggio effettive e parametricamente determinate, hanno natura restitutoria e non sono imponibili.
art. 51, comma 2, lett. d), TUIR
L'esenzione per servizi di trasporto collettivo non è estensibile all'uso del mezzo proprio nel caso di attività professionale sanitaria domiciliare.
La norma non distingue, ai fini fiscali, in base alla disciplina lavoristica delle trasferte/missioni, ma in base alla natura forfettaria o analitica del compenso/rimborso.
art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597
Richiamato dalla giurisprudenza citata come base dell'irrilevanza fiscale dei rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti e documentati.
Richiamato dalla giurisprudenza citata come disposizione che non assoggetta a imposta i rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti, quando abbiano carattere restitutorio.
art. 35 d.P.R. n. 271 del 2000
Nel regolamento di esecuzione dell'ACN per i medici specialisti, disciplina il rimborso spese per ogni chilometro percorso, elemento che conferma la natura analitica del rimborso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non applicato, perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere probatorio; non è configurabile quando si censuri la valutazione, anche presuntiva, delle prove raccolte.
- Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudizio di merito nella ricostruzione del fatto storico quando la decisione sia sorretta da apprezzamento delle risultanze istruttorie non censurato nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- I rimborsi spese di viaggio effettivamente sostenuti e analiticamente parametrati al chilometraggio percorrono una funzione restitutoria e non retributiva: perciò non concorrono a formare reddito imponibile.
- Ai fini dell'art. 51 TUIR, la distinzione rilevante è tra erogazioni forfettarie e rimborsi analitici; la qualificazione lavoristica dell'emolumento non prevale sulla sua concreta struttura fiscale.
- L'uso del mezzo proprio e il rimborso analitico delle relative spese possono essere fiscalmente irrilevanti quando siano coessenziali alla prestazione professionale e documentino un effettivo ristoro di costi sostenuti.
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