Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13156/2023 del 15/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per IVA dell’anno d’imposta 2005, conseguente all’asserita erroneità di uno sgravio/rimborso riconosciuto al contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello del contribuente rilevando che la sentenza di primo grado era carente di motivazione e, soprattutto, che la cartella non esplicitava in modo comprensibile le ragioni della pretesa, mentre l’Ufficio aveva fornito chiarimenti solo tardivamente nelle controdeduzioni in appello. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione degli artt. 2 e 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per avere la CTR annullato la decisione di primo grado per difetto di motivazione senza decidere nel merito e per asserita motivazione apparente; (2) in sostanza, censura della ritenuta fondatezza della doglianza del contribuente sulla motivazione della cartella; (3) violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per asserita introduzione di fatti nuovi in appello; (4) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR ritenuto necessaria una motivazione ulteriore rispetto al modello legale della cartella; (5) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. sulla ritenuta mancanza degli elementi richiesti dal legislatore. Nel corso del giudizio di cassazione è stata inoltre rilevata la rinuncia all’eredità di alcuni chiamati e la permanenza in causa di un’erede che aveva accettato con beneficio di inventario.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di alcune delle controricorrenti, perché avevano rinunciato all’eredità. Nel merito, ha rigettato il ricorso nei confronti dell’unica erede rimasta in giudizio. I primi due motivi sono stati ritenuti infondati perché la CTR, pur con motivazione non lineare, aveva effettivamente deciso sul punto decisivo, cioè l’inidoneità della cartella a rendere comprensibili le ragioni della pretesa; la motivazione non era apparente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, dal momento che la CTR non aveva affermato l’introduzione di fatti nuovi in appello, ma si era limitata a valorizzare la carenza originaria di motivazione della cartella, non sanabile con le difese di secondo grado. Gli ultimi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità: a fronte della censura sulla motivazione della cartella, l’Agenzia avrebbe dovuto riportarne il contenuto essenziale e produrla, altrimenti la Corte non poteva controllare la critica secondo il principio di autosufficienza. L’Agenzia è stata condannata alle spese nei confronti delle controricorrenti costituite; nessuna statuizione sulle spese verso l’intimata Equitalia Polis s.p.a.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all’art. 36 per censurare la motivazione della decisione tributaria, ma la Corte ritiene infondata la doglianza perché la CTR ha comunque espresso la ratio della decisione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione della CTR è ritenuta sufficiente e non apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Il vizio di motivazione apparente si configura solo quando la sentenza non consente di percepire il fondamento della decisione; qui la motivazione è stata giudicata non apparente.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il divieto di domande o eccezioni nuove in appello non è stato violato, perché la CTR non ha fondato la decisione su fatti nuovi, ma sulla carenza originaria di motivazione della cartella.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La cartella deve contenere gli elementi motivazionali previsti dal modello legale; tuttavia la censura dell’Agenzia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della doglianza per violazione di legge relativa all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro richiamato per le censure di nullità della sentenza per motivazione apparente o per violazione del divieto di domande nuove.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per lamentare assenza di motivazione, ma la censura è stata respinta/inammissibile per carenza di specificità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nella parte dedicata al principio di autosufficienza/onere di allegazione della parte che censura la motivazione della cartella, ma non espressamente citato nel testo.

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparentemente mancante, e quindi la sentenza è nulla, quando il testo non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la motivazione sia sintetica o non perfettamente lineare, se la ratio decidendi è percepibile.
  • Nel processo tributario, la censura sulla motivazione di una cartella di pagamento deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha valorizzato la carenza originaria di motivazione dell’atto, non è sufficiente sostenere che siano stati introdotti fatti nuovi in appello.
  • Chi deduce in cassazione l’erronea valutazione della motivazione di una cartella deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale e produrne copia, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità e per violazione del principio di autosufficienza.
  • La motivazione della cartella di pagamento deve essere idonea a rendere comprensibili al contribuente le ragioni della pretesa; chiarimenti successivi allegati solo nelle difese di appello non sanano, di regola, una motivazione originariamente inidonea.

Come è indicizzato

MaterieCartella di pagamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.