Cassazione Civile, Ordinanza n. 34167/2025 del 26/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2009, con cui venivano recuperati costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguente ripresa a tassazione ai fini IRES e IRAP, negata la detrazione IVA e irrogate sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso era stato accolto per ritenuta insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini. In appello, invece, la decisione favorevole al contribuente era stata riformata e l'accertamento confermato sulla base di presunzioni desunte da PVC, informative di polizia giudiziaria e controlli bancari. In cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, incoerente e abnorme ex art. 132 c.p.c. e art. 360, n. 4, c.p.c.; 2) nullità dell'avviso per difetto di motivazione e violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 97 Cost.; 3) decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare per insussistenza del raddoppio dei termini ex art. 42, comma 3, d.P.R. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. 633/1972, sostenendo che la denuncia penale sarebbe dovuta pervenire entro il termine ordinario e che non fosse provata; 4) erronea applicazione del raddoppio dei termini all'IRAP.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al giudice di merito in diversa composizione per il riesame limitato ai profili accolti. Sul raddoppio dei termini ha ritenuto infondato il motivo relativo a IRES e IVA perché, in presenza di un procedimento penale già pendente e di informative di polizia giudiziaria acquisite, non era necessaria la prova di una ulteriore formale comunicazione di notizia di reato; ha invece accolto la censura sull'IRAP, escludendo che il raddoppio dei termini possa operare per tale tributo, non essendo le relative violazioni presidiate da sanzioni penali. Ha inoltre ravvisato motivazione apparente nella sentenza di appello, poiché la decisione si limitava a formule assertive sulle presunzioni senza esporre il contenuto e il percorso logico delle risultanze del PVC, impedendo il controllo della ratio decidendi.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Per l'accertamento delle imposte dirette il raddoppio dei termini opera, nella disciplina transitoria richiamata, se la violazione comporta obbligo di denuncia per reati tributari e la denuncia è stata presentata o trasmessa entro gli ordinari termini di decadenza; in presenza di procedimento penale pendente e informative di polizia giudiziaria, queste sono sufficienti a sorreggere il raddoppio senza necessità di ulteriore prova formale della comunicazione di notizia di reato.
art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972
Il raddoppio dei termini per l'accertamento IVA segue la medesima logica legata alla denuncia per reati tributari e alla sua tempestiva trasmissione; nel caso concreto il motivo sul raddoppio è stato rigettato quanto all'IVA.
art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015
seconda normativa transitoria
La disciplina transitoria si applica agli atti notificati successivamente al 2 settembre 2015 per periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, regolando le condizioni per la proroga dei termini di accertamento.
Le violazioni penalmente rilevanti previste dal decreto costituiscono il presupposto per il raddoppio dei termini di accertamento secondo la disciplina richiamata.
La Corte esclude che fosse necessaria, nel caso concreto, la prova di una ulteriore formale comunicazione di notizia di reato ai sensi di questa norma, poiché il procedimento penale era già pendente.
La sentenza è nulla quando la motivazione è solo apparente, cioè formalmente esistente ma incapace di rendere percepibile l'iter logico della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente integra un motivo di nullità della sentenza denunciabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare la violazione delle norme sostanziali e della motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 97 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione dell'atto amministrativo, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- In tema di raddoppio dei termini di accertamento tributario, per gli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e relativi a periodi anteriori al 31 dicembre 2016, la proroga è ammessa solo se la violazione integra un reato tributario e la denuncia è stata presentata o trasmessa entro il termine ordinario di decadenza; tuttavia, quando sia già pendente un procedimento penale con informative di polizia giudiziaria acquisite, tali elementi possono essere sufficienti a giustificare il raddoppio senza necessità di una prova ulteriore e formale della comunicazione di notizia di reato.
- Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica all'IRAP, perché le violazioni relative a tale tributo non sono assistite da sanzioni penali.
- Sussiste motivazione apparente, e quindi nullità della sentenza, quando il giudice si limiti a formule assertive o stereotipate che non rendano percepibili le ragioni della decisione e non consentano il controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
- Quando il giudice di merito fonda la decisione su un PVC o su elementi presuntivi, deve dar conto, sia pure sinteticamente, del contenuto delle risultanze valorizzate e del percorso inferenziale che conduce alla conclusione, non essendo sufficiente un richiamo meramente apodittico alla gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
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