Cassazione Civile, Ordinanza n. 03713/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di agenzia nel settore della vendita di pellicce sui mercati dell'ex Unione Sovietica. La società preponente aveva conferito, a partire dal 2004, un incarico in esclusiva per promuovere i propri prodotti; nel tempo erano state modificate le provvigioni e le condizioni contrattuali. Alla cessazione del rapporto nel 2009, la preponente aveva versato una somma a definizione di residui rapporti, ma l'agente aveva agito per ottenere ulteriori somme, in particolare l'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. Il Tribunale aveva riconosciuto, in parte, la domanda, condannando la preponente al pagamento di differenze provvigionali e dell'indennità. La Corte d'appello aveva confermato la statuizione sull'indennità, valorizzando il fatto che l'agente avesse creato dal nulla una clientela di circa 40 clienti in un'area dove la preponente non aveva alcun mercato, con vantaggi ancora permanenti dopo la cessazione del rapporto. La preponente ricorreva in Cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fossero stati rigorosamente accertati i presupposti dell'indennità meritocratica, in particolare l'effettivo incremento dei clienti per opera esclusiva dell'agente e la permanenza dei vantaggi dopo la cessazione, oltre a un difetto di confronto tra fatturato in corso di rapporto e quello successivo; 2) violazione delle norme processuali su c.t.u. e contraddittorio, deducendo che la decisione si fosse fondata su accertamenti del consulente tecnico e su fatti non provati, nonché sull'uso di dichiarazioni e documenti ritenuti irritualmente acquisiti, e contestando il rilievo attribuito all'attività svolta dalla persona fisica amministratrice dell'agente rispetto alla società; 3) violazione dell'art. 1751 c.c. e dell'AEC commercio 2010, assumendo che l'indennità dovesse essere calcolata secondo i criteri collettivi e con confronto analitico tra fatturato iniziale e finale, detraendo altre indennità già corrisposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di procura speciale, osservando che la procura era validamente apposta sul foglio congiunto al ricorso e conferita successivamente alla sentenza, con requisiti di specialità idonei per il giudizio di cassazione. Ha poi respinto i primi due motivi, affermando che l'indennità ex art. 1751 c.c. presuppone la cessazione del rapporto e, in positivo, la prova che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sviluppato sensibilmente gli affari con clienti esistenti, con permanenza di sostanziali vantaggi per il preponente; tale prova grava sull'agente, ma nel caso concreto molte circostanze erano già pacifiche o comunque non contestate tempestivamente. La Corte ha considerato legittimo il richiamo alla c.t.u. nei limiti in cui essa aveva verificato dati già risultanti dagli atti, e ha escluso violazioni del contraddittorio o dell'art. 2697 c.c. perché la decisione era fondata su fatti non contestati e su elementi documentali. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione non trattata nella sentenza impugnata e non adeguatamente dedotta nei gradi di merito; inoltre la Corte ha precisato che l'art. 1751 c.c. è inderogabile in peius ma non in melius e che gli accordi collettivi possono rilevare solo se più favorevoli, previa verifica in concreto dell'equità dell'indennità. Il ricorso è stato respinto con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 3; comma 6; ultimo comma
L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta solo se ricorrono in positivo tutti i presupposti di legge; il giudice deve verificarne l'equità in concreto; il limite massimo previsto dal comma 3 non è inderogabile, mentre la disciplina è inderogabile in peius ma non in melius.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere a una parte diversa da quella onerata; non quando si censuri soltanto la valutazione delle prove o si discuta di fatti non contestati.
I fatti allegati e non specificamente contestati possono essere posti a fondamento della decisione senza ulteriore dimostrazione.
La consulenza tecnica può accertare fatti e svolgere verifiche sui documenti in atti nei limiti dei quesiti, ma non sostituire l'onere di allegazione delle parti sui fatti principali.
Richiamato insieme alle norme sulla c.t.u. nel contesto delle doglianze, senza una autonoma ratio decisoria specifica emergente dal testo.
Il contraddittorio deve essere rispettato, ma non risulta violato quando gli elementi considerati erano oggetto di allegazione e di difesa nel processo.
La consulenza tecnica deve restare nei limiti dell'incarico conferito e del contraddittorio processuale.
La procura alle liti per il giudizio di cassazione può essere validamente conferita anche con collocazione topografica idonea e con supporto analogico poi convertito in copia informatica secondo le regole tecniche.
Nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte una volontà idonea a produrre effetti.
Principio di conservazione degli atti processuali applicato anche all'interpretazione della procura.
art. 16 undecies D.L. n. 179 del 2012
La procura su supporto analogico deve essere sottoscritta con firma autografa e poi trasformata in copia informatica, con attestazione di conformità nella relata di notifica.
art. 18, comma 5, D.M. n. 44 del 2011
Richiamato per l'equivalenza tra i formati di trasmissione digitale indicati dalla Corte.
art. 19-bis, commi 2 e 4, decreto dirigenziale n. 44 del 2011
Richiamato per l'equivalenza tra i formati di trasmissione digitale indicati dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 17 direttiva 86/653/CEE
La direttiva non impone un calcolo analitico dell'indennità, ma consente metodi diversi, anche sintetici, purché rispettosi del criterio dell'equità e del tetto massimo previsto.
Massime di principio
- L'indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta solo se l'agente dimostra non solo la cessazione del rapporto non imputabile alle ipotesi ostative di legge, ma anche la sussistenza dei presupposti positivi richiesti dall'art. 1751 c.c., cioè l'acquisizione di nuovi clienti o il sensibile sviluppo degli affari e la permanenza di vantaggi sostanziali per il preponente.
- Ai fini dell'art. 1751 c.c., la prova dei fatti costitutivi del diritto grava sull'agente; tuttavia, i fatti non specificamente contestati possono essere considerati provati dal giudice senza ulteriore istruttoria, e la violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere dedotta per censurare il solo apprezzamento del materiale probatorio.
- La consulenza tecnica d'ufficio non può sostituire l'onere di allegazione e prova dei fatti principali, ma può legittimamente utilizzare documenti già in atti per svolgere verifiche e quantificazioni, purché nel perimetro dei quesiti e del contraddittorio.
- L'accertamento dell'equità dell'indennità ex art. 1751 c.c. richiede una valutazione concreta delle circostanze del caso; gli accordi collettivi possono rilevare ai fini del criterio di calcolo solo se, nel caso specifico, conducono a un risultato più favorevole e comunque compatibile con i limiti legali.
- Nel giudizio di cassazione, la procura speciale deve risultare validamente conferita secondo criteri di conservazione e specialità, e non è invalida per mere irregolarità formali quando dalla sua collocazione e dal contenuto complessivo risulti la volontà di riferirla al ricorso.
- Se una questione non risulta trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che la deduca in cassazione deve dimostrare specificamente di averla proposta nei gradi di merito, indicando in quale atto processuale ciò sia avvenuto, altrimenti la censura è inammissibile.
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