Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30690/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato a carico della contribuente maggior IVA e IRES per l'annualità 2007. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e il parziale accoglimento in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; l'Agenzia ha resistito con controricorso e ricorso incidentale su tre motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, la società ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119/2018, producendo copia della domanda e della prova del pagamento della prima rata. La Corte è stata quindi chiamata a verificare se, in presenza di tale domanda e in mancanza di istanza di trattazione ex comma 13 da parte di alcuno, il giudizio dovesse estinguersi.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Ha rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti aveva presentato l'istanza di trattazione prevista dal comma 13 e che non risultava un diniego della definizione poi impugnato. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, il processo si estingue ex art. 391 c.p.c., salvo che intervenga istanza di trattazione o che risulti il pagamento integrale del debito, ipotesi quest'ultima che comporta cessazione della materia del contendere. Le spese sono rimaste a carico della parte che le ha anticipate, e non è stato disposto l'ulteriore contributo unificato perché la definizione è dipesa da sopravvenienze normative e non dall'iniziale proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    le controversie tributarie pendenti in Cassazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione possono essere definite con pagamento dell'importo stabilito; se nessuna parte presenta istanza di trattazione entro il termine previsto, il processo si estingue.

  • legge 17 dicembre 2018, n. 136

    legge di conversione del d.l. n. 119/2018 richiamata quale base normativa della definizione agevolata.

  • art. 391 c.p.c.

    è il fondamento processuale della declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione in conseguenza della definizione agevolata.

  • art. 46, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    nelle ipotesi di estinzione del processo tributario, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    non trova applicazione l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando la definizione del giudizio dipende da sopravvenienze normative come la legislazione condonistica.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamata per escluderne l'applicazione nel caso concreto.

Massime di principio

  • La domanda di definizione agevolata di una controversia tributaria pendente in Cassazione, se accompagnata dal versamento dovuto e non contrastata da istanza di trattazione ex comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, determina l'estinzione del giudizio.
  • L'eventuale istanza di fissazione dell'udienza presentata al solo fine di ottenere la declaratoria di estinzione non equivale all'istanza di trattazione richiesta dalla disciplina della definizione agevolata.
  • Se risulta, al momento della decisione, il pagamento integrale del debito rateizzato, la conseguenza processuale non è l'estinzione ma la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la definizione del giudizio deriva da una sopravvenienza normativa e non dall'iniziativa processuale originaria del ricorrente, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.