Cassazione Civile, Ordinanza n. 22811/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente consortile)
La controversia
La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento per contributi consortili di bonifica relativi all'annualità 2011, emessa per conto del consorzio nei confronti della società proprietaria di terreni ricompresi nel perimetro di contribuenza in agro di Castel Volturno. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima la pretesa, osservando che il piano di classifica era regolarmente approvato e pubblicato e che, pertanto, spettava al contribuente provare l'insussistenza del beneficio diretto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto quattro censure: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. per l'esistenza di due sentenze passate in giudicato tra le stesse parti che, a suo dire, avrebbero già escluso la debenza del contributo per l'annualità 2011; 2) violazione degli artt. 6 e 12 della L.R. Campania n. 4 del 2003, assumendo che il piano di classifica posto a base dell'ingiunzione fosse inefficace perché risalente al 1998 e non adeguato ai piani triennali previsti dalla legge; 3) violazione delle regole sull'onere della prova e degli artt. 10 ss. R.D. n. 215 del 1933 e 860 c.c., sostenendo che l'onere di dimostrare l'utilitas spettasse al consorzio; 4) violazione della stessa disciplina e omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR non avrebbe considerato documenti prodotti in appello che, secondo la ricorrente, attestavano l'assenza di opere di bonifica e di beneficio per i fondi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo sul giudicato esterno, perché le sentenze invocate riguardavano annualità diverse o, comunque, un diverso terreno e quindi un diverso oggetto di lite, senza efficacia preclusiva sui fondi oggetto della presente ingiunzione. Ha poi ritenuto infondato il motivo sulla disciplina regionale, chiarendo che la mancata adozione dei piani triennali non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, e che il piano di classifica è strumento distinto dal piano generale. È stato dichiarato infondato anche il motivo sull'onere della prova, poiché, in presenza di un piano di classifica approvato e non specificamente contestato nei suoi criteri di riparto riferiti ai singoli fondi, opera la presunzione di beneficio e l'onere di superarla grava sul contribuente. Infine, il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché la doglianza mirava in realtà a censurare il giudizio di merito sulla genericità e inconferenza delle prove, e comunque i documenti richiamati erano successivi all'annualità oggetto di imposizione, dunque non decisivi. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del consorzio.
Norme richiamate
Il giudicato esterno è preclusivo solo quando vi sia identità del punto controverso e del relativo oggetto; non si estende a terreni diversi o ad annualità diverse in assenza di identità dei presupposti fattuali e giuridici.
art. 6 L.R. Campania n. 4 del 2003
La mancata adozione dei piani triennali di attuazione non comporta, di per sé, l'invalidità o inefficacia del piano generale di bonifica; il piano generale ha funzione programmatoria distinta dal piano di classifica.
art. 12 L.R. Campania n. 4 del 2003
Il piano di classifica è lo strumento per ripartire i contributi consortili sulla base dei benefici tratti dagli immobili; la sua approvazione fonda la presunzione di beneficio per i fondi inclusi nel perimetro.
La ripartizione dell'onere probatorio dipende dalla specificità della contestazione: se il piano di classifica è specificamente impugnato, il consorzio deve provare il beneficio; altrimenti, il contribuente deve fornire prova contraria all'utilitas presunta.
artt. 10 ss. R.D. n. 215 del 1933
Richiamati come base normativa dei contributi di bonifica e della contribuenza dei proprietari che traggono beneficio dalle opere di bonifica.
Richiamato quale norma che collega l'obbligo contributivo alla utilità derivante dalle opere di bonifica ai fondi compresi nel comprensorio.
Il giudice tributario può avvalersi dei poteri istruttori ufficiosi e, se ne ricorrono i presupposti, disapplicare il piano di classifica illegittimo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per il motivo di ricorso con cui si denunciava violazione di legge in relazione alla disciplina regionale e ai criteri di riparto probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame di elementi istruttori è censurabile solo se riguarda un fatto storico decisivo e non una mera diversa valutazione delle prove.
Richiamato per precisare che il vizio motivazionale rilevante in cassazione è solo l'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
L.R. Campania n. 23 del 1985
Cenno al previgente regime regionale in base al quale era stato adottato il piano di classifica e il perimetro di contribuenza.
L'abrogazione delle precedenti leggi regionali non incide sui rapporti sorti nel periodo della loro vigenza né sugli accertamenti e impegni di spesa già assunti.
Richiamata come legge di conversione della riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, l'approvazione del piano di classifica fa presumere il beneficio fondiario per gli immobili ricompresi nel perimetro consortile, ma la presunzione opera in modo diverso a seconda che il piano sia o meno specificamente contestato.
- Se il contribuente contesta solo in modo generico la pretesa, senza aggredire il contenuto classificatorio e i criteri di riparto del piano di classifica, resta a suo carico la prova contraria dell'inesistenza dell'utilitas.
- Il giudicato esterno formatosi su una determinata annualità o su un determinato bene non si estende automaticamente ad annualità diverse o a fondi diversi, quando i presupposti fattuali del beneficio possano variare da immobile a immobile e da anno ad anno.
- La mancata attuazione di strumenti programmatori secondari non comporta necessariamente l'inefficacia dello strumento principale di pianificazione, se la disciplina positiva non prevede espressamente tale effetto caducatorio.
- Nel giudizio di legittimità, il mancato esame di documenti è censurabile solo se quei documenti avrebbero con certezza potuto condurre a una decisione diversa, e non quando la doglianza miri soltanto a una rivalutazione del merito o a prove formatesi successivamente al periodo d'imposta controverso.
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