Cassazione Civile, Ordinanza n. 29659/2024 del 18/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (confinanti)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di manutenzione del possesso di un cortile interno di un edificio milanese, che una delle parti affermava di avere esercitato in modo continuo dal 1972 al settembre 2013, sostenendo che altri aventi accesso al cortile vi avessero iniziato a collocare biciclette impedendo il parcheggio delle auto. In primo grado il Tribunale aveva revocato la tutela possessoria in sede di reclamo per difetto di prova del possesso e, nel giudizio di merito, aveva dichiarato inammissibili gli interventi volontari di altre persone, ritenendo non provata la signoria di fatto sul bene e nuova la domanda di accertamento del compossesso. In appello le ricorrenti hanno sostenuto che la Corte territoriale avesse errato: 1) nel ritenere non provato il compossesso e nel non valorizzare il principio di non contestazione, deducendo violazione delle norme sul possesso, sull’onere della prova e sull’efficacia dei fatti non contestati; 2) nel ritenere inammissibili o irrilevanti le prove testimoniali, lamentando motivazione apparente e violazione del diritto di difesa, perché le prove richieste sarebbero state necessarie a dimostrare l’esercizio del potere di fatto sul cortile. La Corte di cassazione ha però ritenuto inammissibile il ricorso principale: ha osservato che la censura sulla motivazione non superava il controllo del "minimo costituzionale" e che la Corte d’appello aveva dato una motivazione sufficiente e coerente; ha ribadito che, in tema di tutela possessoria, chi invoca lo spoglio o la manutenzione deve provare il concreto esercizio del possesso o compossesso, non essendo sufficiente allegare il titolo di proprietà o documenti attinenti al titolo; ha inoltre affermato che la prova testimoniale deve riguardare fatti oggettivi e non giudizi o qualificazioni giuridiche, sicché era legittima l’esclusione dei capitoli che tendevano a far esprimere al teste un apprezzamento sulla signoria di fatto. È stata anche dichiarata l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo per effetto dell’inammissibilità del ricorso principale. La Corte ha poi condannato le ricorrenti al pagamento delle spese e ha applicato la sanzione ex art. 96 c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale tardivo. Ha quindi confermato l’esito sfavorevole già maturato nei gradi di merito, lasciando ferma la decisione che aveva escluso la tutela possessoria sul cortile per difetto di prova del possesso o compossesso. Inoltre ha condannato in solido le ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti costituiti e, poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato anche la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma sul possesso, ma la Corte ribadisce che il suo esercizio deve essere provato in concreto e non può essere desunto dal solo titolo di acquisto
richiamato in relazione alla tutela possessoria e al compossesso, senza accoglimento delle censure
richiamato come base della tutela possessoria per spoglio
richiamato come base della manutenzione del possesso
richiamato per l’onere della prova del possesso in capo a chi invoca la tutela possessoria
richiamato dalla parte ricorrente, ma non ritenuto idoneo a spostare l’onere probatorio sul convenuto
richiamato in tema di non contestazione e valutazione delle prove
la motivazione della sentenza di appello non è stata ritenuta apparente o mancante
usato per delimitare i motivi di ricorso, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili
ha precluso il vizio di motivazione in presenza di doppia conforme
la Corte ha rilevato l’inammissibilità della censura perché la decisione impugnata era conforme a giurisprudenza consolidata
il controricorso di un resistente è stato ritenuto tardivo e quindi improcedibile
il giudizio è stato definito in conformità alla proposta accelerata
ha comportato l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo a seguito dell’inammissibilità del ricorso principale
applicato per la condanna aggravata in ragione della definizione del ricorso conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
comma 1-quater; comma 1-bis
dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
richiamato per il perfezionamento del deposito telematico con riguardo alla ricevuta di avvenuta consegna
richiamato per la disciplina tecnica del deposito telematico e dei relativi controlli
art. 14 Specifiche tecniche PCT
richiamato per la sequenza di controlli automatici e manuali del deposito telematico
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di diritto di difesa, ma la censura è stata respinta
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del controllo sul minimo costituzionale della motivazione
richiamato a fondamento del principio di non debenza delle spese superflue
richiamato insieme all’art. 8 per la liquidazione unitaria del compenso del difensore di più parti con identica posizione processuale
richiamato per riconoscere un compenso unico al difensore di più parti con identica posizione processuale
Massime di principio
- Nell’azione di manutenzione o reintegrazione possessoria, il soggetto che agisce deve provare il concreto esercizio del possesso o compossesso sulla cosa; la mera titolarità del bene o la produzione dei titoli di acquisto non bastano, salvo che valgano solo a rafforzare la prova del fatto possessório.
- La prova testimoniale è ammissibile solo se verte su fatti obiettivi e sulle modalità esteriori di esercizio del potere di fatto; non può invece avere a oggetto giudizi, qualificazioni giuridiche o il risultato finale del possesso.
- Nel giudizio di legittimità, la motivazione è censurabile solo quando manchi sotto il profilo materiale o sia meramente apparente, incomprensibile o affetta da irriducibile contraddizione; non è sufficiente lamentarne la mera insufficienza.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c., comma 4.
- Il deposito telematico dell’atto processuale richiede il completamento della sequenza procedurale prevista dalle regole tecniche; la ricevuta di avvenuta consegna non basta, se non seguono gli ulteriori controlli e l’accettazione della cancelleria entro il termine processuale.
- Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono applicarsi le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e il raddoppio del contributo unificato.
- Le spese processuali vanno liquidate tenendo conto della effettiva attività difensiva svolta e, in caso di difesa comune di più parti con identica posizione processuale, il compenso è unico, salvo gli aumenti consentiti dalla tariffa.
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