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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35246/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il destinatario di un'ingiunzione di pagamento emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada aveva proposto opposizione, poi rigettata dal Tribunale. In cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'art. 201, commi 1 e 5, cod. strada, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente dichiarato inammissibile la doglianza di tardiva notifica del verbale di accertamento, trattandola come censura proponibile solo con opposizione al verbale e non anche nel giudizio contro l'ingiunzione fiscale. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 27 l. n. 689 del 1981, assumendo che non potessero essere applicati gli interessi/maggiorazioni di mora previsti da tale norma, poiché l'art. 203, comma 3, cod. strada prevederebbe soltanto l'iscrizione a ruolo della metà del massimo edittale in caso di ritardo nel pagamento, senza gli aumenti semestrali del 10%.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati e ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c. Ha affermato che, quando l'ingiunzione fiscale è utilizzata per la riscossione di una sanzione amministrativa da violazione del codice della strada, nel giudizio di opposizione sono deducibili solo i vizi formali dell'ingiunzione e i fatti estintivi sopravvenuti dopo la consolidazione della pretesa, mentre le doglianze sulla legittimità del verbale di accertamento devono essere fatte valere con l'opposizione specifica al verbale nei termini di legge. Ha inoltre escluso che l'art. 203, comma 3, cod. strada deroghi all'art. 27 l. n. 689 del 1981 quanto alla maggiorazione del 10% semestrale, osservando che tale disposizione disciplina l'ipotesi di mancata opposizione e di omesso pagamento in misura ridotta, attribuendo al verbale efficacia di titolo esecutivo per la metà della sanzione edittale, mentre la maggiorazione prevista dall'art. 27 ha natura di sanzione aggiuntiva che sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'ampiezza dell'opposizione avverso l'ingiunzione fiscale; la Corte ha escluso che consenta di contestare in questa sede la legittimità del verbale di accertamento quando l'ingiunzione riguarda la riscossione di una sanzione stradale.

  • art. 201, commi 1 e 5, cod. strada

    Richiamato dal ricorrente in tema di tempestività della notifica del verbale; la Corte ha ritenuto che tali censure vadano proposte con l'opposizione specifica al verbale nei termini previsti.

  • r.d. n. 639 del 2010

    Norma che consente all'amministrazione di avvalersi dell'ingiunzione fiscale anche per la riscossione di sanzioni amministrative.

  • art. 204-bis cod. strada

    Indicato come il rimedio necessario per far valere i vizi del verbale di accertamento.

  • art. 203 cod. strada

    Interpretato nel senso che, in caso di mancata proposizione del ricorso e di omesso pagamento in misura ridotta, il verbale acquista efficacia di titolo esecutivo per la metà della sanzione edittale; non disciplina la misura degli interessi/maggiorazioni di mora.

  • art. 27 l. n. 689 del 1981

    La maggiorazione del 10% semestrale è qualificata come sanzione aggiuntiva che matura dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile e si applica anche alle sanzioni amministrative stradali per il richiamo dell'art. 206 cod. strada.

  • art. 206 cod. strada

    Richiama l'applicazione dell'art. 27 l. n. 689 del 1981 alle violazioni del codice della strada.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché le censure erano contrastanti con un orientamento giurisprudenziale consolidato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per il contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa stradale, l'ingiunto può far valere i soli vizi formali dell'ingiunzione e i fatti estintivi sopravvenuti dopo la consolidazione della pretesa, non anche contestazioni attinenti alla legittimità del verbale di accertamento, che devono essere dedotte con l'opposizione tipica prevista dal codice della strada.
  • Quando l'ingiunzione fiscale è utilizzata come strumento di riscossione di una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, essa opera nella fase esecutiva della pretesa e svolge funzione sostitutiva del precetto; perciò non si applicano i principi elaborati per l'ingiunzione fiscale quale primo atto di esercizio di crediti di diritto privato.
  • L'art. 203, comma 3, cod. strada disciplina l'efficacia esecutiva del verbale in caso di mancata opposizione o di omesso pagamento in misura ridotta, ma non esclude l'applicazione della maggiorazione semestrale del 10% prevista dall'art. 27 l. n. 689 del 1981, che ha natura di sanzione aggiuntiva.
  • La maggiorazione del 10% semestrale ex art. 27 l. n. 689 del 1981 matura dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile e può essere richiesta anche nelle procedure di riscossione delle sanzioni del codice della strada.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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