Cassazione Civile, Ordinanza n. 10855/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di finanza, una società era stata destinataria di tre avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004 e 2005, fondati sull’utilizzo di fatture ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti o sovrafatturate, con conseguente ripresa a tassazione dei costi, recupero a IRES e IRAP, indetraibilità dell’IVA e, per il 2005, contestazione del mancato versamento di ritenute su utili extracontabili presuntivamente distribuiti ai soci. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell’art. 8 del d.l. 16/2012, sostenendo che l’assoluzione penale dell’amministratore unico dovesse determinare ex lege il riconoscimento dell’effettività delle operazioni; 2) violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 8 d.lgs. 74/2000, contestando l’indetraibilità dell’IVA e il richiamo all’art. 21, comma 7; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando la mancata considerazione delle prove documentali offerte per dimostrare l’esistenza delle transazioni; 4) omesso esame di fatti decisivi in tema di raddoppio dei termini; 5) omessa o insufficiente motivazione sulle dichiarazioni delle ditte emittenti le fatture ritenute false.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché fondato su una norma relativa alla diversa ipotesi dei costi sostenuti per il compimento di attività criminose, non pertinente rispetto alla contestazione tributaria del caso; ha dichiarato il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando la correttezza del richiamo all’art. 21 d.P.R. 633/1972 e ribadendo che, in caso di fatture per operazioni inesistenti, l’IVA è dovuta per l’intero importo indicato e non opera il meccanismo di detrazione; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a censurare la valutazione del materiale istruttorio e non i limiti legali del giudizio sulle prove; ha ritenuto inammissibili il quarto e il quinto motivo per effetto della doppia conforme, non essendo stata dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 8 del d.l. n. 16/2012 conv. in L. n. 44/2012
La disposizione riguarda l’indeducibilità dei costi sostenuti per beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di delitti non colposi e prevede, in caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, il rimborso delle maggiori imposte versate; la Corte ha ritenuto tale disciplina non pertinente alla controversia, che riguardava invece il recupero fiscale per fatture relative a operazioni inesistenti e il raddoppio dei termini di accertamento.
art. 43 del d.P.R. n. 600/1973
È richiamato come norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dei presupposti di denuncia penale.
art. 57 del d.P.R. n. 633/1972
È richiamato come norma che prevede il raddoppio dei termini di accertamento ai fini IVA in presenza dei presupposti di denuncia penale.
art. 21 del d.P.R. n. 633/1972
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l’IVA è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alla fattura; la Corte ribadisce che il tributo è "fuori conto" e non opera il meccanismo di compensazione/detrazione dell’art. 19.
È citato nel motivo di ricorso, ma il testo non consente di ricavare una specifica interpretazione della Corte su tale norma.
La censura ex art. 115 c.p.c. non può tradursi in una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, essendo deducibile solo quando il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte, disposte d’ufficio fuori dei limiti di legge, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno.
Richiamato nel principio di diritto sulla censura delle prove: la violazione è denunciabile solo nei casi in cui il giudice disattenda prove legali o attribuisca valore di prova legale a elementi liberamente valutabili.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro invocato per le censure di violazione di legge relative ai primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il testo novellato e il sindacato di legittimità ridotto al "minimo costituzionale", ammettendo solo l’anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante.
In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può dedurre il vizio di omesso esame di fatti decisivi se non viene dimostrato che le ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado sono diverse.
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di IVA, l’emissione o utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti comporta che l’imposta indicata in fattura sia dovuta per l’intero importo e resti fuori dal normale meccanismo di detrazione; non opera la compensazione tra IVA a valle e IVA a monte quando manca l’inerenza dell’operazione all’attività d’impresa.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: è ammissibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte, prove assunte fuori dai limiti di legge, o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di motivazione è oggi circoscritto alle sole anomalie motivazionali che integrano una vera e propria violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le decisioni di primo e secondo grado si fondano su diverse ragioni di fatto.
- La disciplina dell’indeducibilità dei costi per attività criminose prevista dall’art. 8 del d.l. 16/2012 opera in un ambito diverso rispetto alla contestazione fiscale fondata su fatture per operazioni inesistenti e non può essere invocata per inferirne automaticamente l’effettività delle operazioni commerciali.
- La dichiarazione di assoluzione penale invocata dalla parte non produce automaticamente, nel diverso giudizio tributario, l’effetto di superare le riprese fiscali se la contestazione riguarda presupposti impositivi differenti da quelli regolati dalla norma richiamata.
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