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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5244/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per reati connessi alla vendita e messa in commercio di oli non conformi e alla falsità delle registrazioni (capi A, B, D). Le censure principali riguardano: 1) mancata comunicazione dell'udienza camerale e violazione del diritto di difesa; 2) calcolo della prescrizione (sospensioni per emergenza Covid-19 e per impedimento del difensore); 3) insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo (contestata la riconducibilità delle partite di olio e il ruolo personale degli imputati, richiesta di acquisizione di prove e testimonianze non accolte); 4) inutilizzabilità o illegittimità delle analisi chimiche per mancato avviso ai produttori; 5) non applicabilità dell'art. 484 al registro S.I.A.N. e mancata integrazione del reato; 6) concorso o assorbimento tra artt. 515 e 516 cod. pen.; 7) vizio di motivazione in vari punti; 8) eccessività della pena e diniego della sospensione condizionale della pena; 9) per Amato Francesco, contestazione del riconoscimento della recidiva specifica e infraquinquennale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto la maggior parte dei motivi di ricorso di entrambi gli imputati, confermando la fondatezza dell'istruttoria di merito e la motivazione della Corte di appello su punti chiave (riconducibilità delle partite di olio alla societa', valore delle analisi, ammissibilita' dei verbali del N.A.S., sussistenza dell'elemento soggettivo e della responsabilita' in capo ai contitolari). Tuttavia il ricorso di Amato Leo è stato parzialmente accolto sul punto del computo della prescrizione: la Cassazione ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione generale di 64 giorni per l'emergenza Covid-19 e l'aggiunta dei 60 giorni di sospensione per impedimento del difensore, determinando la prescrizione dei reati commessi fino al 31 dicembre 2014; per tale periodo la sentenza è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per rideterminare la pena residua. Tutte le altre censure di Amato Leo sono state rigettate. Il ricorso di Amato Francesco è stato integralmente respinto: la condanna e il riconoscimento della recidiva sono stati confermati e la determinazione della pena ritenuta congrua.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 149 del 2020

    Consente, in regime emergenziale, la trattazione in forma scritta e la deliberazione differita in camera di consiglio non partecipata: il rinvio della deliberazione non richiede nuova comunicazione alle parti se le conclusioni sono già state depositate.

  • art. 23-bis legge n. 176 del 2020

    Integrazione della disciplina emergenziale che conferma la possibilità di decidere l'appello su conclusioni depositate per iscritto, giustificando la mancata comunicazione di un rinvio della deliberazione.

  • art. 83 d.l. n. 18 del 2020 (convertito)

    Prevede la sospensione, per complessivi 64 giorni (periodo 9 marzo-11 maggio 2020), dei termini processuali e quindi della prescrizione per procedimenti interessati dall'interruzione dell'attività giudiziaria per COVID-19.

  • art. 159 cod. pen.

    La sospensione della prescrizione prevista da disposizioni speciali opera come causa generale di sospensione ai sensi del primo comma; le norme emergenziali integrano il primo comma rendendo operativa la sospensione.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Norme sul termine di prescrizione e suoi meccanismi di calcolo: la Cassazione ha applicato il meccanismo favorevole vigente all'epoca (settanta e sei mesi per il termine base utilizzato nel calcolo), aggiungendo i giorni di sospensione previsti.

  • art. 515 cod. pen.

    Frode nell'esercizio del commercio (traditio di aliud pro alio o consegna di cosa diversa da quella pattuita): si riferisce alla consegna effettiva di cosa diversa da quella dichiarata.

  • art. 516 cod. pen.

    Messa in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine: reato autonomo rispetto all'art. 515, punibile anche con la sola immissione in commercio senza necessità della traditio; le due fattispecie possono concorrere tra loro (specialità reciproca) e non sono automaticamente assorbenti l'una rispetto all'altra.

  • art. 517-bis cod. pen.

    Aggravante normativa riferita alla frode alimentare e al commercio di sostanze alimentari non genuine, considerata nell'assetto complessivo delle imputazioni.

  • art. 484 cod. pen.

    Falsità in registri e notificazioni: quando un registro è soggetto a ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza (anche se telematico come il S.I.A.N.), le false indicazioni inserite possono integrare il reato di falsità in registri.

  • d.m. n. 8077 del 10 novembre 1999 e Regolamento UE n. 182 del 6 marzo 2009

    Norme che stabiliscono l'obbligo di tenuta del registro telematico S.I.A.N. per produzioni/movimenti/ lavorazioni degli oli; il registro è rilevante ai fini penali se contiene false indicazioni.

  • art. 1 legge n. 283 del 1962

    Norme igienico-sanitarie e modalità di accertamento su alimenti: la mancata comunicazione dell'esito delle analisi non comporta automaticamente inutilizzabilità delle stesse se l'imputato ha poi avuto conoscenza mediante notifiche del procedimento.

  • art. 223 disp. att. cod. proc. pen.

    Regole sulla comunicazione degli esiti analitici per le sostanze non deperibili; la giurisprudenza consente che l'esito possa essere surrogato dalla notifica degli atti processuali che rendono noto il contenuto delle analisi.

  • art. 624 comma 2 cod. proc. pen.

    Previsione sulla irrevocabilità dell'accertamento di responsabilità per i reati residui in caso di annullamento parziale per prescrizione e rinvio per riesame della determinazione della pena.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina della recidiva: la Cassazione ha confermato che effetti di estinzione (es. sospensione condizionale, indulto o estinzione per termine in caso di patteggiamento) possono non cancellare l'effetto della condanna ai fini della recidiva salvo specifiche eccezioni.

  • artt. 133, 163, 164, 168, 445 cod. proc. pen. e norme correlate

    Riferimenti al giudizio sulla determinazione della pena, sulla sospensione condizionale e sugli effetti dell'estinzione del reato rispetto alla recidiva: la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata sul fatto che la sospensione condizionale o l'indulto non eliminano necessariamente gli effetti ai fini della recidiva.

Massime di principio

  • In regime emergenziale COVID-19 la sospensione generale ex art. 83 d.l. n.18/2020 (periodo 9/3-11/5/2020) si applica ampiamente: i 64 giorni devono essere computati nella sospensione della prescrizione anche se il singolo processo ha avuto udienze fissate o spostate in modo frammentato.
  • Il rito scritto/camerale previsto dalle norme emergenziali (art. 23 d.l. n.149/2020 e successive integrazioni) giustifica rinvii della deliberazione senza nuova comunicazione alle parti quando le conclusioni sono state depositate per iscritto: la mancata chiamata a deliberare non configura automaticamente violazione del diritto di difesa.
  • La mancata notifica preventiva del risultato di analisi su sostanze non deperibili non comporta automaticamente inutilizzabilità delle analisi in dibattimento se l'imputato successivamente ha avuto conoscenza degli atti del procedimento che ne consentono la deduzione; l'eccezione deve essere valutata caso per caso.
  • Le fattispecie di frode in commercio (art.515) e messa in commercio di sostanze alimentari non genuine (art.516) possono concorrere: l'una concerne la consegna effettiva di 'aliud pro alio', l'altra la mera immissione in commercio di sostanze non genuine; non è sempre possibile affermare assorbimento automatico dell'una nell'altra.
  • I registri telematici obbligatori (es. S.I.A.N.) possono integrare la fattispecie di art.484 se la loro tenuta è per legge sottoposta ad ispezione: la natura telematica non esclude la rilevanza penale delle falsità nelle annotazioni.
  • La misura della pena e l'applicazione di circostanze attenuanti/recidiva richiedono valutazione concreta della personalità, della ripetitività e della gravità delle condotte; l'estinzione della pena per sospensione condizionale o indulto non elimina automaticamente gli effetti della condanna ai fini della recidiva.
  • Le doglianze relative a insufficienza di prova e vizi di motivazione richiedono un'esposizione focalizzata sulle risultanze processuali: meri rilievi generici o ripetizioni di eccezioni già motivate negativamente in grado di appello sono spesso inammissibili o infondati in Cassazione.

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