Cassazione Penale, Sentenza n. 5237/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che, confermando la decisione del GUP di Pavia, lo aveva ritenuto penalmente responsabile per duplice violazione delle norme del d.lgs. n.74/2000 per avere, quale legale rappresentante di TEVA Srl e di Convert Telecomunicazioni Srl, omesso di versare imposte per 455.519,00 euro e per 238.096,00 euro utilizzando in compensazione crediti IVA inesistenti. Nel ricorso per cassazione Uberti deduceva un unico motivo: violazione di legge per errata determinazione della competenza territoriale, sostenendo che la competenza dovesse essere radicata nel tribunale del luogo della sede delle società e non nel tribunale del luogo dove il fatto era stato accertato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ricordato che per i reati tributari operano criteri speciali di competenza territoriale (art.18 d.lgs. n.4/2000) e che la presunzione di consumo nel luogo di domicilio fiscale prevista per i reati del capo I del titolo II del d.lgs. n.74/2000 non si applica ai reati del capo II, come quello contestato. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il reato di omesso versamento tramite indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta e che il luogo di consumazione è il luogo in cui tale presentazione avviene. Poiché la presentazione può avvenire anche con modalità telematiche e risultava assente qualsiasi elemento probatorio idoneo a dimostrare che i modelli F24 fossero stati presentati nella stessa località della sede legale delle società, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto competente il tribunale del luogo di accertamento (Pavia). Il ricorso è stato dunque rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 18 d.lgs. 4/2000
Stabilisce criteri speciali di determinazione della competenza territoriale per i reati tributari: se non è possibile determinare la competenza secondo le regole ordinarie, questa si radica nel luogo di accertamento. La Corte ha usato questa norma come fondamento per il criterio residuale applicato nel caso.
Rappresenta il criterio ordinario di determinazione della competenza territoriale; la Corte ha ricordato che per i reati tributari possono valere deroghe a tali criteri.
d.lgs. n.74/2000 (capo II, art. 10-quater e art. 52 richiamati nel capo)
Le condotte contestate rientrano nel capo II del titolo II; la presunzione di consumo nel domicilio fiscale (applicabile al capo I) non opera per questi reati, perciò non si può automaticamente radicare la competenza territorialmente nella sede delle società.
Regola la compensazione fra imposte e crediti; la Corte ha richiamato questa norma per spiegare meccanicamente come l'uso di compensazioni indebite tramite modello F24 realizzi l'illecito.
Giurisprudenza richiamata: Cass. pen., Sez. III, 14 aprile 2015, n.15236; Cass. pen., Sez. III, 1 febbraio 2019, n.458
Precedenti secondo i quali il reato di omesso versamento per indebita compensazione si perfeziona con la presentazione dell'ultimo modello F24 e che il luogo di consumazione è quello della presentazione; tali principi sono stati applicati per determinare la competenza territoriale.
Massime di principio
- Per i reati tributari la competenza territoriale può seguire criteri speciali: se non è possibile applicare i criteri ordinari, la competenza si radica nel luogo di accertamento (art.18 d.lgs.4/2000).
- Il reato di omesso versamento mediante indebita compensazione si consuma con la presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno di imposta; il luogo di consumazione è il luogo in cui tale presentazione avviene.
- La presentazione telematica dell'F24 può rendere indeterminato il luogo di consumazione; in tal caso grava sull'imputato l'onere di dimostrare, con elementi probatori adeguati, che la presentazione è avvenuta in un luogo diverso (ad es. nella sede della società).
- La presunzione che il reato si consumi nel domicilio fiscale del contribuente si applica solo ai delitti ricompresi nel capo I del titolo II del d.lgs. n.74/2000 e non automaticamente ai reati del capo II; non sempre dunque la sede legale determina la competenza.
- Se chi contesta la competenza non fornisce elementi concreti su dove sia avvenuta la presentazione dei documenti fiscali (F24), il giudice può legittimamente ritenere competente il tribunale del luogo di accertamento e rigettare l'eccezione.
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