Cassazione Penale, Sentenza n. 5235/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Appello avverso la condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (abbandono incontrollato di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive). Il ricorrente deduceva un unico motivo principale: violazione del divieto di ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti (specificamente l'episodio del 11/10/2017) era già stato processato e assolto. In subordine il ricorrente sosteneva di aver adempiuto agli obblighi amministrativi e che lo spandimento fosse imputabile a un dipendente dell'impresa incaricata, non alla sua volontà.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato esclusivamente con riferimento alla dedotta violazione del divieto di ne bis in idem. In particolare ha accertato che per il fatto verificatosi l'11/10/2017 l'Accomando era già stato assolto con sentenza pubblicata il 13/11/2020 e pertanto quella specifica porzione di azione penale non poteva proseguire. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017; la pena complessiva è stata rideterminata direttamente dalla Corte riducendo l'ammenda di euro 200,00 (da euro 2.000,00 a euro 1.800,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato la responsabilità penale per il periodo restante (da settembre 2017 al 22/11/2017) e ha escluso la possibilità di una rinnovata valutazione probatoria da parte della Cassazione sulle deduzioni essenzialmente fattuali presentate dall'imputato.
Norme richiamate
art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
Norma sostanziale contestata: integrato il reato di abbandono incontrollato di acque di vegetazione in relazione agli sversamenti sul terreno non idoneo allo spandimento.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Principio sulla verificabilità dell'impugnazione: il giudice che riceve un atto impugnatorio deve valutare l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente.
art. 593, u.c., cod. proc. pen.
Richiamata la nozione di sentenza inappellabile che giustifica la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di Cassazione a rideterminare direttamente la pena quando annulla in parte la sentenza impugnata senza rinvio.
Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 4, Protocollo n. 7 CEDU
Richiamato per il divieto del ne bis in idem: la Corte ha applicato il criterio favorevole dell'idem factum secondo il quale il 'fatto' va valutato secondo la sua identità storico-naturalistica e non solo sulla base della qualificazione giuridica.
Giurisprudenza europea e costituzionale
Corte EDU, Sergey Zolotukhin c. Russia, Grande Camera, 10/02/2009; Corte Cost., sent. n. 200/2016
Usata per chiarire il principio che l'identità del fatto si valuta sulla base degli elementi storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e che l'approccio dell'idem factum prevale sulla mera coincidenza di qualificazione giuridica.
Riferimento richiamato nella motivazione in tema di contestazione temporale dei fatti in reati permanenti: la collocazione temporale del fatto incide sull'identità del fatto e sulle garanzie processuali.
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem va valutato secondo il criterio dell'identità storico-naturalistica del fatto: se una precedente sentenza definitiva ha riguardato lo stesso accadimento materiale (stesso luogo, stesso evento, stessa condotta e stessa persona offesa), la successiva azione penale su quel medesimo episodio è preclusa.
- Se la precedente decisione ha riguardato un episodio collocato temporalmente all'interno di un arco di fatto più ampio, soltanto la porzione temporale e materiale già giudicata è preclusa; le restanti condotte possono essere giudicate se distintamente contestate.
- La Corte di Cassazione non può compiere una rinnovata valutazione probatoria: le censure che si limitano a questioni di fatto o a rinnovare l'istruttoria sono inammissibili in Cassazione.
- Quando un mezzo di impugnazione è formalmente inadeguato, la sua conversione in quello corretto dipende dall'effettiva volontà dell'impugnante come desumibile dal contenuto (petitum e causa petendi) e non solo dalla denominazione formale; tuttavia l'indagine sulla volontà non può essere meramente meccanica.
- In caso di annullamento parziale senza rinvio, la Corte può rideterminare direttamente la pena ai sensi delle norme processuali vigenti eliminando la porzione riferibile all'episodio precluso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5236/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5237/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5241/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5244/2023 del 07/02/2023
- Sentenza penale · 7 feb 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 5246/2023 del 07/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →