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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5235/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Appello avverso la condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (abbandono incontrollato di acque di vegetazione provenienti dalla molitura delle olive). Il ricorrente deduceva un unico motivo principale: violazione del divieto di ne bis in idem in quanto per gli stessi fatti (specificamente l'episodio del 11/10/2017) era già stato processato e assolto. In subordine il ricorrente sosteneva di aver adempiuto agli obblighi amministrativi e che lo spandimento fosse imputabile a un dipendente dell'impresa incaricata, non alla sua volontà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato esclusivamente con riferimento alla dedotta violazione del divieto di ne bis in idem. In particolare ha accertato che per il fatto verificatosi l'11/10/2017 l'Accomando era già stato assolto con sentenza pubblicata il 13/11/2020 e pertanto quella specifica porzione di azione penale non poteva proseguire. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio limitatamente al reato consumato in data 11/10/2017; la pena complessiva è stata rideterminata direttamente dalla Corte riducendo l'ammenda di euro 200,00 (da euro 2.000,00 a euro 1.800,00). Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha confermato la responsabilità penale per il periodo restante (da settembre 2017 al 22/11/2017) e ha escluso la possibilità di una rinnovata valutazione probatoria da parte della Cassazione sulle deduzioni essenzialmente fattuali presentate dall'imputato.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006

    Norma sostanziale contestata: integrato il reato di abbandono incontrollato di acque di vegetazione in relazione agli sversamenti sul terreno non idoneo allo spandimento.

  • codice di procedura penale

    art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Principio sulla verificabilità dell'impugnazione: il giudice che riceve un atto impugnatorio deve valutare l'impugnabilità oggettiva e la volontas impugnationis e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente.

  • codice di procedura penale

    art. 593, u.c., cod. proc. pen.

    Richiamata la nozione di sentenza inappellabile che giustifica la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 568 c.p.p.

  • codice di procedura penale

    art. 620, lett. i), cod. proc. pen.

    Autorizza la Corte di Cassazione a rideterminare direttamente la pena quando annulla in parte la sentenza impugnata senza rinvio.

  • Protocollo n. 7 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    art. 4, Protocollo n. 7 CEDU

    Richiamato per il divieto del ne bis in idem: la Corte ha applicato il criterio favorevole dell'idem factum secondo il quale il 'fatto' va valutato secondo la sua identità storico-naturalistica e non solo sulla base della qualificazione giuridica.

  • Giurisprudenza europea e costituzionale

    Corte EDU, Sergey Zolotukhin c. Russia, Grande Camera, 10/02/2009; Corte Cost., sent. n. 200/2016

    Usata per chiarire il principio che l'identità del fatto si valuta sulla base degli elementi storico-naturalistici (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona) e che l'approccio dell'idem factum prevale sulla mera coincidenza di qualificazione giuridica.

  • codice di procedura penale

    Riferimento richiamato nella motivazione in tema di contestazione temporale dei fatti in reati permanenti: la collocazione temporale del fatto incide sull'identità del fatto e sulle garanzie processuali.

Massime di principio

  • Il divieto di ne bis in idem va valutato secondo il criterio dell'identità storico-naturalistica del fatto: se una precedente sentenza definitiva ha riguardato lo stesso accadimento materiale (stesso luogo, stesso evento, stessa condotta e stessa persona offesa), la successiva azione penale su quel medesimo episodio è preclusa.
  • Se la precedente decisione ha riguardato un episodio collocato temporalmente all'interno di un arco di fatto più ampio, soltanto la porzione temporale e materiale già giudicata è preclusa; le restanti condotte possono essere giudicate se distintamente contestate.
  • La Corte di Cassazione non può compiere una rinnovata valutazione probatoria: le censure che si limitano a questioni di fatto o a rinnovare l'istruttoria sono inammissibili in Cassazione.
  • Quando un mezzo di impugnazione è formalmente inadeguato, la sua conversione in quello corretto dipende dall'effettiva volontà dell'impugnante come desumibile dal contenuto (petitum e causa petendi) e non solo dalla denominazione formale; tuttavia l'indagine sulla volontà non può essere meramente meccanica.
  • In caso di annullamento parziale senza rinvio, la Corte può rideterminare direttamente la pena ai sensi delle norme processuali vigenti eliminando la porzione riferibile all'episodio precluso.

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