Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per falso (artt. 110, 476, 482 c.p.) e per reati edilizi (art. 110 c.p. e art. 44 d.P.R. n. 380/2001). Denunciano vizio di motivazione sostenendo che la permanenza dell'abuso edilizio era cessata al 12 maggio 2010 e che, pertanto, non poteva configurarsi una "ripetizione" contravvenzionale ma al più una violazione dell'art. 349 c.p.; contestano la ricostruzione del reato di falso, sostenendo l'impossibilità di accertare le dinamiche di inserimento di documentazione falsa negli atti comunali; lamentano infine il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato la falsità del condono allegato alla SCIA (firma disconosciuta dai tecnici comunali) e la non esistenza dei fabbricati nel periodo richiesto dalla normativa sul condono (riscontro tramite aerofotogrammetrie). È inoltre pacifico e accertato che gli imputati hanno ripreso e proseguito lavori abusivi successivamente al sequestro del 2010, sino al sequestro del 5 giugno 2018, integrando così nuove condotte illecite. La Corte ha ritenuto infondati i motivi difensivi relativi alla presunta cessazione dell'abuso e al dubbio sul falso, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la natura trasgressiva della condotta. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Contestuale partecipazione a più reati: la Corte lo applica come riferimento per concorso di reati (abuso edilizio e falso) imputati agli odierni ricorrenti.
art. 476 cod. pen.
Rilevato come fondamento del reato di falsità materiale in atto pubblico riguardo al condono presentato; la Corte ha ritenuto accertata la falsità per firma disconosciuta.
art. 482 cod. pen.
Applicato in relazione ai falsi commessi inserendo documentazione falsa nella pratica comunale; la Corte ha ritenuto la condotta integrativa del reato di falso.
art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata per i reati edilizi: la Corte ha confermato la sussistenza delle violazioni edilizie e la rilevanza penale degli interventi abusivi proseguiti nel tempo.
Legge sul condono n. 323 del 2003
"ultimazione dei manufatti entro il 31 marzo 2003"
La Corte ha ritenuto che, ai sensi della normativa sul condono, i manufatti dovevano essere già esistenti entro la data di ultimazione richiesta; le aerofotogrammetrie hanno dimostrato la non esistenza nel periodo utile, confermando la falsità del titolo prodotto.
art. 349 cod. pen.
Richiamato dall'imputazione difensiva come possibile fattispecie alternativa; la Corte ha osservato che tale reato non era stato contestato e che la prosecuzione dei lavori abusivi costituisce autonoma condotta illecita, non riconducibile alla sola violazione dei sigilli non contestata.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi; la Corte ha imposto il pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per escludere la devoluzione in colpa della causa di inammissibilità; la Corte, pur non aggravando la sanzione, ha disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La produzione di un titolo abilitativo falso (es. condono con firma disconosciuta) integra il reato di falso anche se la dinamica materiale non è ricostruibile in tutti i dettagli, quando risulti l'interesse diretto degli imputati al perfezionamento dell'atto.
- La prosecuzione di lavori edilizi su opere abusivamente realizzate costituisce nuova ed autonoma condotta illecita: la ripresa e l'ultimazione dei lavori dopo un sequestro o dopo il periodo utile per il condono configura ulteriori reati edilizi, indipendentemente dalla prescrizione dei fatti originari.
- La determinazione della "cessazione della permanenza" dell'abuso non è decisiva se successivamente sono stati eseguiti nuovi interventi che riproducono l'illegittimità originaria; pertanto non basta dimostrare un momento di cessazione passato se poi sono intervenute nuove violazioni.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la natura trasgressiva e reiterata della condotta, specialmente quando i fatti dimostrano volontà di eludere le norme per adempiere un interesse economico (es. apertura di un'attività).
- In cassazione i motivi che non si confrontano con la ricostruzione probatoria dettagliata effettuata dai giudici di merito sono destinati a fallire: è necessario impugnare specificamente le valutazioni probatorie e dimostrare l'insussistenza delle evidenze (es. fotografie aeree, verbali di sequestro, disconoscimento di firme).
- La mancata contestazione formale di reati alternativi (es. violazione dei sigilli) impedisce di utilizzarli come via di difesa se non sono stati oggetto di imputazione; la difesa deve contestare i fatti concretamente addebitati o chiedere la riqualificazione in giudizio.
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