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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5243/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne per falso (artt. 110, 476, 482 c.p.) e per reati edilizi (art. 110 c.p. e art. 44 d.P.R. n. 380/2001). Denunciano vizio di motivazione sostenendo che la permanenza dell'abuso edilizio era cessata al 12 maggio 2010 e che, pertanto, non poteva configurarsi una "ripetizione" contravvenzionale ma al più una violazione dell'art. 349 c.p.; contestano la ricostruzione del reato di falso, sostenendo l'impossibilità di accertare le dinamiche di inserimento di documentazione falsa negli atti comunali; lamentano infine il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato la falsità del condono allegato alla SCIA (firma disconosciuta dai tecnici comunali) e la non esistenza dei fabbricati nel periodo richiesto dalla normativa sul condono (riscontro tramite aerofotogrammetrie). È inoltre pacifico e accertato che gli imputati hanno ripreso e proseguito lavori abusivi successivamente al sequestro del 2010, sino al sequestro del 5 giugno 2018, integrando così nuove condotte illecite. La Corte ha ritenuto infondati i motivi difensivi relativi alla presunta cessazione dell'abuso e al dubbio sul falso, e ha confermato il diniego delle attenuanti generiche per la natura trasgressiva della condotta. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Contestuale partecipazione a più reati: la Corte lo applica come riferimento per concorso di reati (abuso edilizio e falso) imputati agli odierni ricorrenti.

  • art. 476 cod. pen.

    Rilevato come fondamento del reato di falsità materiale in atto pubblico riguardo al condono presentato; la Corte ha ritenuto accertata la falsità per firma disconosciuta.

  • art. 482 cod. pen.

    Applicato in relazione ai falsi commessi inserendo documentazione falsa nella pratica comunale; la Corte ha ritenuto la condotta integrativa del reato di falso.

  • art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001

    Norma richiamata per i reati edilizi: la Corte ha confermato la sussistenza delle violazioni edilizie e la rilevanza penale degli interventi abusivi proseguiti nel tempo.

  • Legge sul condono n. 323 del 2003

    "ultimazione dei manufatti entro il 31 marzo 2003"

    La Corte ha ritenuto che, ai sensi della normativa sul condono, i manufatti dovevano essere già esistenti entro la data di ultimazione richiesta; le aerofotogrammetrie hanno dimostrato la non esistenza nel periodo utile, confermando la falsità del titolo prodotto.

  • art. 349 cod. pen.

    Richiamato dall'imputazione difensiva come possibile fattispecie alternativa; la Corte ha osservato che tale reato non era stato contestato e che la prosecuzione dei lavori abusivi costituisce autonoma condotta illecita, non riconducibile alla sola violazione dei sigilli non contestata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di inammissibilità manifestamente infondata dei ricorsi; la Corte ha imposto il pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per escludere la devoluzione in colpa della causa di inammissibilità; la Corte, pur non aggravando la sanzione, ha disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • La produzione di un titolo abilitativo falso (es. condono con firma disconosciuta) integra il reato di falso anche se la dinamica materiale non è ricostruibile in tutti i dettagli, quando risulti l'interesse diretto degli imputati al perfezionamento dell'atto.
  • La prosecuzione di lavori edilizi su opere abusivamente realizzate costituisce nuova ed autonoma condotta illecita: la ripresa e l'ultimazione dei lavori dopo un sequestro o dopo il periodo utile per il condono configura ulteriori reati edilizi, indipendentemente dalla prescrizione dei fatti originari.
  • La determinazione della "cessazione della permanenza" dell'abuso non è decisiva se successivamente sono stati eseguiti nuovi interventi che riproducono l'illegittimità originaria; pertanto non basta dimostrare un momento di cessazione passato se poi sono intervenute nuove violazioni.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato con la natura trasgressiva e reiterata della condotta, specialmente quando i fatti dimostrano volontà di eludere le norme per adempiere un interesse economico (es. apertura di un'attività).
  • In cassazione i motivi che non si confrontano con la ricostruzione probatoria dettagliata effettuata dai giudici di merito sono destinati a fallire: è necessario impugnare specificamente le valutazioni probatorie e dimostrare l'insussistenza delle evidenze (es. fotografie aeree, verbali di sequestro, disconoscimento di firme).
  • La mancata contestazione formale di reati alternativi (es. violazione dei sigilli) impedisce di utilizzarli come via di difesa se non sono stati oggetto di imputazione; la difesa deve contestare i fatti concretamente addebitati o chiedere la riqualificazione in giudizio.

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