Cassazione Penale, Sentenza n. 5236/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Scalise impugnava la conferma della sua condanna per la coltivazione di 60 piante di canapa indiana, sostenendo di non aver concorso nel reato ma di essere stato al più un connivente non punibile o di essersi adoperato per estirpare le piante al momento dell'intervento degli agenti per evitare l'arresto del figlio. Il ricorso deduceva vizio di violazione di legge e carenza di motivazione sull'apporto causale attribuitogli.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente gli elementi di fatto: Scalise disponeva del terreno (aveva la possibilità di aprire l'accesso al campo), era a conoscenza della coltivazione (ha condotto gli agenti al luogo) e la coltivazione era consistente (60 piante alte 1,5-2,5 m). La messa a disposizione del terreno costituisce una agevolazione oggettiva che integra il concorso nel reato, senza che fosse necessario che Scalise curasse materialmente le piante. La Corte ha altresì richiamato il diverso orientamento giurisprudenziale sul distinguere concorso e favoreggiamento a seconda dell'elemento psicologico dell'agente. Confermata quindi la condanna di primo grado (pena: 1 anno e 4 mesi di reclusione e multa di euro 3.000,00), con obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato come particolare causa di esclusione della punibilità del favoreggiamento personale; la Corte osserva che il favoreggiamento potrebbe risultare non punibile in presenza della causa prevista dall'art. 384, ma nel caso di specie la valutazione dei giudici ha ritenuto sussistente invece il concorso per via della messa a disposizione del terreno e della consapevolezza della coltivazione
Giurisprudenza della Corte di cassazione (richiamata)
Sono citati orientamenti contrastanti: la Sez. VI (es. Cass. 7 febbr. 2020, n. 5229) ritiene che il tentativo di una persona convivente di disfarsi delle piante al momento della perquisizione possa determinare responsabilità concorsuale nei reati permanenti; la giurisprudenza prevalente (es. Sez. IV, 3 lug. 2019, n. 28890; 8 feb. 2018, n. 6128) distingue concorso e favoreggiamento in base all'elemento psicologico concreto dell'agente
Massime di principio
- La messa a disposizione del luogo o di strumenti necessari alla realizzazione dell'illecito costituisce di per sé una agevolazione oggettiva che può integrare il concorso nel reato anche se il soggetto non ha materialmente curato l'azione illecita
- Nei reati a carattere permanente, qualsiasi contributo agevolativo protratto fino alla cessazione della permanenza può avere rilievo causale e configurare concorso, salvo che emergano chiari elementi volti esclusivamente a favorire la cessazione dell'illecito
- La distinzione tra concorso nel reato e favoreggiamento personale si basa principalmente sull'elemento soggettivo: occorre valutare concretamente se l'atto di aiuto fosse diretto a sostenere o a protrarre l'attività delittuosa oppure fosse orientato a farla cessare
- Se si sostiene una condotta di estirpazione o di cessazione dell'illecito, è importante produrre prove concrete e modalità compatibili con l'intento di far cessare l'illecito; altrimenti tale comportamento può essere ritenuto poco credibile e irrilevante rispetto alla responsabilità per concorso
- La conoscenza e l'accesso al luogo della coltivazione (es. possibilità di aprire il campo, accompagnare le forze dell'ordine) sono elementi probatori rilevanti per attribuire partecipazione colposa o dolosa all'attività illecita
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