Cassazione Penale, Sentenza n. 5246/2023 del 07/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 568, comma 4, c.p.p.: la Corte d'appello avrebbe dichiarato estinto per prescrizione il reato (art. 171-ter legge n. 633/1941) senza fissare udienza e senza contraddittorio, impedendo all'imputato di ottenere una formula di proscioglimento più favorevole richiesta in appello; la censura si fonda anche sulla recentissima giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 111/2022) che tutela il principio del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la pronuncia predibattimentale di proscioglimento per prescrizione resa in sede d'appello e senza contraddittorio violi il principio costituzionale del contraddittorio (art. 111 Cost.) e sia affetta da nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p.. Ha altresì richiamato la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella parte che precludeva l'impugnazione per carenza di interesse quando la sentenza di appello abbia dichiarato la prescrizione senza contraddittorio. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio; gli atti sono trasmessi alla Corte d'appello di Napoli per il prosieguo del processo di appello (svolgimento del contraddittorio e decisione nel merito o con formula eventualmente più favorevole). La Corte ha inoltre chiarito che l'art. 469 c.p.p. è disposizione propria del primo grado e non trova applicazione automatica in appello e che l'art. 183 c.p.p. non preclude l'eccezione di nullità in presenza di nullità assolute ex artt. 178 e 179 c.p.p..
Norme richiamate
art. 171-ter legge n. 633/1941
reato ascritto all'imputato; contestazione sostanziale oggetto del procedimento di merito
art. 469 c.p.p.
norma che disciplina la sentenza predibattimentale di proscioglimento in primo grado; la Corte rileva che non è richiamata nelle norme che regolano l'appello (artt. 598, 599, 601 c.p.p.), per cui la possibilità di decidere senza dibattimento non si può estendere automaticamente al giudizio d'appello
art. 568, comma 4, c.p.p.
la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che rendeva inammissibile il ricorso per cassazione per insufficienza di interesse quando la sentenza di appello abbia dichiarato la prescrizione in assenza di contraddittorio; quindi tale disposizione non può precludere l'impugnazione in questi casi
artt. 178 e 179 c.p.p.
prevedono nullità assolute: la sentenza di proscioglimento per prescrizione emessa in appello senza contraddittorio è affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi di tali disposizioni
art. 129 c.p.p.
richiamato in relazione alla possibilità di sentenza in camera di consiglio: anche nel primo grado la sentenza predibattimentale può essere adottata solo dopo aver sentito le parti, a dimostrazione della centralità del contraddittorio
art. 183, comma 1, c.p.p.
la norma che esclude l'esperimento dell'eccezione di nullità da chi abbia concorso a darvi causa non è applicabile alle nullità assolute (artt. 178 e 179), per cui la richiesta difensiva di sentenza predibattimentale non impedisce di far valere la nullità
artt. 598, 599, 601 c.p.p.
richiamati per evidenziare che le disposizioni sull'appello non rinviano all'art. 469, confermando che la disciplina della sentenza predibattimentale è propria del primo grado
Costituzione, art. 111, comma 2
principio del contraddittorio nel processo penale di valore costituzionale; la sua violazione determina nullità assoluta di pronunce terminative adottate senza ascolto delle parti
Costituzione, art. 24, comma 2
richiamata dalla Corte costituzionale nella delibera di incostituzionalità in relazione al diritto di difesa e all'accesso al giudice
Sentenza Corte Costituzionale n. 111/2022
«... in quanto concreta la massima violazione del contraddittorio, rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo »
la Corte costituzionale ha affermato che la sentenza di appello che dichiari la prescrizione in assenza del contraddittorio è nulla e ha dichiarato incostituzionale la parte dell'art. 568 c.p.p. che impediva di impugnare tali decisioni
Massime di principio
- In sede d'appello il giudice non può pronunciare una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione senza aver garantito il contraddittorio tra le parti; tale pronuncia è nullità assoluta.
- La nullità derivante da pronunce terminative rese in assenza di contraddittorio integra una violazione costituzionale (art. 111 Cost.) e può essere fatta valere anche se la sentenza concedeva la prescrizione.
- La dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 568, comma 4, c.p.p. impedisce di escludere a priori l'interesse dell'imputato a ricorrere in Cassazione quando la sentenza di appello abbia dichiarato la prescrizione senza contraddittorio.
- La disciplina della sentenza predibattimentale (art. 469 c.p.p.) è propria del primo grado e non si applica automaticamente al giudizio d'appello; il giudice di appello deve comunque rispettare il principio del contraddittorio.
- La richiesta difensiva di sentenza predibattimentale non vale come rinuncia automatica a far valere la nullità assoluta: l'art. 183 c.p.p. non preclude l'eccezione quando si tratti di nullità previste dagli artt. 178 e 179 c.p.p.
- In presenza di pronunce di appello affette da nullità assoluta per mancato contraddittorio, la Cassazione può annullare la sentenza e disporre la trasmissione/riapertura del processo in appello affinché si svolga il regolare contraddittorio e si valuti il merito (o altra formula di proscioglimento più favorevole).
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