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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32095/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato per cassazione il decreto della Corte d'appello di Milano che aveva rigettato l'opposizione contro la confisca di prevenzione di immobili, fabbricati e terreni formalmente intestati alla figlia convivente, ma ritenuti nella disponibilità del proposto. I beni erano stati acquistati mediante aggiudicazione in una procedura esecutiva immobiliare: l'aggiudicazione era avvenuta il 14 dicembre 2021 e il prezzo di 96.500 euro era stato pagato il 13 aprile 2022. I giudici di merito avevano ritenuto il proposto persona socialmente pericolosa, in quanto per oltre vent'anni dedito a delitti lucrogenetici e, in particolare, alla commercializzazione di rilevanti quantitativi di stupefacenti, anche con aggravanti riferite all'agevolazione mafiosa, con ultima condotta accertata il 16 aprile 2021. Il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo che il decreto d'appello fosse stato depositato oltre il termine massimo di diciotto mesi decorrente dal deposito dell'impugnazione e che ciò comportasse l'inefficacia della confisca. Il secondo motivo ha dedotto la violazione delle norme in materia di pericolosità sociale, correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni, motivazione e presunzione derivante dalla sproporzione patrimoniale. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe utilizzato congetture per ritenere perdurante la pericolosità dopo il 16 aprile 2021 e per affermare che l'acquisto fosse stato finanziato con proventi illeciti. Il terzo motivo ha denunciato la violazione delle norme sull'onere della prova e sulla sperequazione economica, lamentando l'omessa o apparente valutazione delle allegazioni difensive relative a prestiti, cauzione, ricariche, vincite, versamenti della coniuge e vendita di un'autovettura. La difesa ha inoltre sostenuto che mancassero indizi gravi, precisi e concordanti della provenienza illecita delle somme e che fosse violato l'art. 6 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello, all'udienza del 28 febbraio 2025, aveva indicato nel verbale, per la particolare complessità della decisione e della motivazione, il termine di novanta giorni per il deposito del provvedimento. Tale indicazione aveva sospeso per pari durata il termine di efficacia della confisca, spostandone la scadenza al 17 giugno 2025, successivamente al deposito del decreto, avvenuto il 20 marzo 2026 secondo il testo della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte relativa a censure generiche sulla motivazione e infondato nella parte concernente la violazione di legge. La Corte ha ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge e che il vizio motivazionale è deducibile solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto invece non apparente la motivazione della Corte d'appello, che aveva valorizzato la lunga e sistematica attività delittuosa del proposto, l'ultima condotta risalente a circa sei mesi prima dell'aggiudicazione e l'assenza, nei redditi leciti del proposto e del nucleo familiare, di risorse sufficienti a finanziare l'acquisto. Anche il terzo motivo è stato disatteso: secondo la Corte, i giudici di merito avevano esaminato le allegazioni difensive e le avevano ritenute inattendibili con motivazione logica e specifica, evidenziando l'assenza di giustificazione dei prestiti, la provenienza delle somme da soggetti collegati al proposto, l'assenza di redditi leciti della figlia intestataria del conto utilizzato per il saldo, la mancanza di riscontri alla vendita dell'autovettura e l'inverosimiglianza del prestito di 60.000 euro.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    a pena di inefficacia della confisca

    Il termine massimo per la definizione del giudizio di prevenzione può essere sospeso per il periodo corrispondente al termine aggiuntivo indicato nel verbale d'udienza per la particolare complessità della decisione e della motivazione.

  • art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    perdita di efficacia del sequestro e della relativa confisca

    La sanzione dell'inefficacia della confisca opera quando sia effettivamente violato il termine previsto per la definizione del procedimento, tenuto conto delle sospensioni legalmente disposte.

  • art. 7, comma 10-septies, d.lgs. n. 159/2011

    per la particolare complessità della decisione e della motivazione

    L'indicazione espressa nel verbale d'udienza del termine ulteriore per il deposito della decisione determina la sospensione, per pari durata, dei termini di efficacia della confisca.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    soltanto per violazione di legge

    Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione non consente di dedurre il vizio di manifesta illogicità della motivazione; sono denunciabili, quanto alla motivazione, solo l'inesistenza o l'apparenza della stessa.

  • art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011

    delitti commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti ... e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l'unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito

    La pericolosità generica può fondarsi su una condotta abituale produttiva di profitti illeciti che abbiano rappresentato una fonte di reddito unica o rilevante, secondo i requisiti indicati dalla Corte costituzionale.

  • art. 125 c.p.p.

    Il provvedimento di prevenzione deve rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice; la motivazione è apparente solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza o ometta del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Le plurime condotte di commercializzazione di stupefacenti, considerate nel procedimento di prevenzione, sono state valorizzate come fatti storici indicativi della pericolosità e della capacità di accumulazione di profitti illeciti.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Le aggravanti riferite all'agevolazione mafiosa dei reati di stupefacenti sono state considerate tra gli elementi descrittivi della gravità e della stabilità del circuito delittuoso nel quale il proposto era inserito.

  • art. 616 c.p.p.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha esaminato il richiamo difensivo alla disposizione nel quadro delle doglianze sulla prova della provenienza illecita e sulla motivazione, senza ravvisare una violazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge; il vizio della motivazione è deducibile soltanto quando essa sia inesistente o meramente apparente, non quando si contesti la valutazione degli argomenti o degli elementi probatori esaminati dal giudice di merito.
  • La motivazione è meramente apparente quando l'apparato argomentativo è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, oppure quando omette del tutto il confronto con un elemento potenzialmente decisivo; non ricorre tale vizio per la sola sottovalutazione di allegazioni difensive che risultino comunque considerate o assorbite dalla motivazione.
  • Nel giudizio di prevenzione la pericolosità sociale può essere ricostruita attraverso fatti storicamente apprezzabili, anche penalmente irrilevanti o tratti da procedimenti penali non definiti, purché il giudice spieghi perché tali fatti siano sintomatici dell'attuale pericolosità.
  • Per la pericolosità generica devono risultare, secondo i requisiti indicati dalla Corte costituzionale, l'abitualità dei delitti, la loro effettiva capacità di produrre profitti e il carattere unico o almeno rilevante di tali profitti rispetto alle fonti di reddito del proposto.
  • Sono confiscabili i beni acquistati durante il periodo di manifestazione della pericolosità e possono esserlo anche quelli acquistati immediatamente dopo, quando una pluralità di indici fattuali dimostri il collegamento tra l'acquisto e la provvista illecita accumulata nel periodo precedente.
  • Quanto maggiore è il tempo trascorso tra la cessazione della pericolosità e l'acquisto del bene, tanto più incisivi e specifici devono essere gli elementi fattuali idonei a dimostrare che il bene sia stato acquistato mediante reimpiego dei proventi illeciti.
  • La sproporzione tra il valore del bene e la capacità reddituale lecita del proposto, valutata insieme all'assenza di risorse lecite sufficienti e agli altri elementi del caso concreto, può concorrere a dimostrare la provenienza illecita della provvista; le allegazioni difensive devono essere valutate dal giudice, ma possono essere disattese con motivazione logica e specifica quando risultino inattendibili o prive di riscontri.
  • Nel procedimento di prevenzione, l'indicazione espressa nel verbale d'udienza del termine ulteriore per il deposito della decisione, giustificato dalla particolare complessità della decisione e della motivazione, sospende per pari durata il termine di efficacia della confisca.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioniSpaccio
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiOnere della provaConfisca

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