Cassazione Penale, Sentenza n. 32088/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (terza interessata)
La controversia
Una terza intestataria di un conto corrente, moglie di un soggetto condannato con sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti, aveva chiesto la revoca della confisca e la restituzione delle somme giacenti sul conto, sul quale il condannato disponeva di una delega a operare. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo rilevanti il rapporto di coniugio e la delega non limitata, quali elementi sufficienti a dimostrare la disponibilità delle somme da parte del condannato. La terza interessata aveva impugnato tale provvedimento; il Tribunale, in sede di opposizione, aveva dichiarato l'istanza inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., qualificandola come mera riproposizione di una richiesta già rigettata. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sia contro il provvedimento del 16 marzo 2026 sia contro il successivo decreto del 17 aprile 2026, deducendo, con riferimento a quest'ultimo, violazione di legge e vizio di motivazione apparente. Ha contestato che il giudice avesse individuato una precedente istanza identica già definita, osservando che il rigetto del 16 marzo costituiva proprio il provvedimento oggetto dell'opposizione. La Corte ha inoltre rilevato d'ufficio che il decreto del 17 aprile era stato emesso de plano fuori dai casi consentiti, senza fissazione dell'udienza camerale, senza avviso agli interessati e senza le garanzie partecipative previste dall'art. 666, commi 3 e 4, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto direttamente contro il provvedimento del 16 marzo 2026, poiché avverso l'ordinanza emessa senza formalità ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. il rimedio previsto è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione. Ha invece accolto il ricorso contro il decreto del 17 aprile 2026 e lo ha annullato con rinvio allo stesso giudice per un nuovo giudizio. Il decreto era stato emesso fuori dai casi tassativi che consentono la decisione de plano, in violazione del contraddittorio e delle forme dell'incidente di esecuzione, con conseguente nullità assoluta. Il provvedimento era inoltre affetto da motivazione apparente, perché non indicava quale fosse la precedente istanza asseritamente identica e non esaminava le questioni analiticamente prospettate dalla terza intestataria del conto.
Norme richiamate
mera riproposizione di una richiesta già rigettata
Consente la decisione de plano con decreto motivato, sentito il pubblico ministero, soltanto nei casi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione di una richiesta già rigettata.
Impone, fuori dai casi tassativi di decisione de plano, la fissazione dell'udienza camerale con avviso alle parti e ai difensori.
Prevede la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero all'udienza camerale dell'incidente di esecuzione.
Disciplina il provvedimento emesso senza formalità e il relativo regime di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione.
Stabilisce, per i provvedimenti del giudice dell'esecuzione adottati senza formalità, il rimedio dell'opposizione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Richiamato quale parametro analogico per la necessaria partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, in presenza di un possibile pregiudizio derivante dalla decisione sulla restituzione del bene confiscato.
Massime di principio
- Nel procedimento di esecuzione, la decisione de plano è consentita esclusivamente nei casi tassativi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., ossia quando la richiesta sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisca mera riproposizione di una richiesta già rigettata; fuori da tali ipotesi è necessaria la celebrazione dell'udienza camerale nel contraddittorio delle parti.
- L'omessa fissazione dell'udienza camerale e l'adozione de plano di un provvedimento fuori dai casi consentiti determinano una nullità di ordine generale e carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
- Nel giudizio di opposizione contro il provvedimento emesso senza formalità in materia di restituzione di un bene confiscato, deve essere dato avviso dell'udienza a ogni soggetto interessato, compreso chi ha presentato l'istanza e chi risulti formalmente titolare del bene; l'omesso avviso determina nullità assoluta.
- La motivazione del provvedimento che dichiara inammissibile un'istanza per mera riproposizione deve individuare con precisione la precedente richiesta già esaminata e le ragioni della sua identità; l'omessa indicazione integra motivazione apparente.
- Il ricorso per cassazione proposto direttamente contro il provvedimento emesso senza formalità ai sensi degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, c.p.p. è inammissibile, poiché il rimedio previsto è l'opposizione davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p.
Come è indicizzato
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