Cassazione Penale, Sentenza n. 32040/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte d'appello di Firenze aveva confermato la condanna di due imputati per furto aggravato. Il difensore ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che, durante la pendenza del termine per impugnare, in data 6 novembre 2025, la persona querelante aveva rimesso la querela relativa ai reati oggetto della condanna. La Corte di cassazione ha verificato l'effettiva intervenuta remissione e l'assenza di ricusa da parte dei querelati, ritenendo quindi applicabile la causa estintiva del reato.
La decisione
La Corte ha rilevato che la remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Non ricorrendo le ipotesi di evidente innocenza previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., ha dichiarato estinti i reati per remissione della querela ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese processuali sono state poste a carico dei querelati ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in assenza di diverso accordo.
Norme richiamate
La Corte richiama l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità e precisa che, non ricorrendo le ipotesi di cui al comma 2, deve essere dichiarata l'estinzione del reato.
La causa estintiva è stata dichiarata in sede di legittimità; il testo esclude che ricorressero elementi per una pronuncia assolutoria nel merito ai sensi del comma 2.
non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La remissione della querela è stata applicata perché non emergeva dagli atti una causa di proscioglimento nel merito prevalente.
deve dichiararsi l'estinzione dei reati per cui si procede ai sensi dell'art. 152 cod. pen.
La remissione della querela è stata riconosciuta quale causa di estinzione dei reati procedibili a querela.
Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico dei querelati
In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione sono poste a carico dei querelati.
Massime di principio
- La remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- La remissione della querela prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, quando il ricorso sia stato tempestivamente presentato.
- La remissione della querela produce l'effetto estintivo solo in presenza della mancata ricusa del querelato, ove richiesta dalla disciplina applicabile.
- Quando non ricorre una delle ipotesi di proscioglimento nel merito previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte di cassazione deve dichiarare l'estinzione del reato per remissione della querela e annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- In assenza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguenti alla remissione della querela sono poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
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