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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32046/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (imputata)

La controversia

L'imputata era stata condannata dal Tribunale di Massa per il delitto di furto aggravato; la Corte d'appello di Genova aveva confermato la decisione con sentenza del 17 settembre 2025. Il difensore ha proposto tempestivo ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo che, durante la pendenza del termine per proporre il ricorso e precisamente il 28 novembre 2025, la persona querelante aveva rimesso la querela e l'imputata aveva accettato la remissione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che la remissione della querela, intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione e accettata dall'imputata, determina l'estinzione del reato. Tale causa estintiva prevale sulle eventuali cause di inammissibilità e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità quando il ricorso sia stato tempestivamente proposto. Non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte ha dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Le spese del procedimento sono state poste a carico della querelata ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p., in assenza di diverso accordo.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    In presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di legittimità deve dichiararla, salvo che dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.

  • art. 152 c.p.

    ai sensi dell'art. 152 cod. pen.

    La remissione della querela determina l'estinzione del reato nei casi in cui la procedibilità dipenda dalla querela.

  • art. 340, comma 4, c.p.p.

    Le spese del procedimento, non essendosi diversamente convenuto, vanno poste a carico della querelata

    In mancanza di diverso accordo, le spese del procedimento conseguente alla remissione della querela sono poste a carico della querelata.

Massime di principio

  • La remissione della querela intervenuta durante la pendenza del ricorso per cassazione, se accettata dall'imputato e riferibile a un ricorso tempestivamente proposto, determina l'estinzione del reato e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità.
  • La causa estintiva della remissione della querela prevale sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso per cassazione, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • Quando non ricorrano le ipotesi di immediato proscioglimento nel merito previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p., la remissione della querela comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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