Cassazione Penale, Sentenza n. 32087/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, conducente di un autoarticolato, era accusato di avere utilizzato, nel tachigrafo digitale del mezzo, due diverse carte tachigrafiche a lui intestate: dapprima quella denunciata come smarrita e poi quella ottenuta in sostituzione a seguito di una denuncia di furto. Secondo l'accusa, la condotta era finalizzata a eludere i controlli sul rispetto dei tempi di guida e di riposo. La falsa denuncia avrebbe inoltre integrato il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. Il Tribunale lo aveva assolto perché il fatto non sussiste, ritenendo non provato oltre ogni ragionevole dubbio il doppio utilizzo delle carte e, conseguentemente, la falsa denuncia e l'omessa collocazione della carta tachigrafica. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché travisamento della deposizione del verbalizzante. Il ricorrente ha sostenuto che il teste aveva riferito che il cronotachigrafo risultava avere utilizzato, il 30 gennaio 2020, prima la carta denunciata come smarrita e poi quella sostitutiva; che la prima carta era stata consegnata dall'imputato durante il controllo; che, all'epoca dei fatti, una carta denunciata come smarrita poteva ancora essere utilizzata, poiché l'aggiornamento del sistema che ne impediva il riconoscimento era successivo; e che l'impiego di due carte intestate allo stesso conducente era astrattamente idoneo a eludere i controlli. La difesa ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per aspecificità e per prospettazione di una mera diversa lettura delle prove.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha escluso che il ricorso si limitasse a proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, rilevando invece una puntuale correlazione con la motivazione impugnata e una specifica rappresentazione della prova asseritamente travisata. Nel merito, ha distinto il travisamento del fatto, non deducibile in cassazione, dal travisamento della prova, deducibile quando il giudice di merito fondi la decisione su una prova inesistente o rappresenti in modo incontestabilmente difforme il risultato probatorio. Ha rilevato che il Tribunale aveva trascurato e travisato il contenuto della deposizione del verbalizzante, dalla quale risultava la possibilità, all'epoca, di utilizzare nel tachigrafo una carta già denunciata come smarrita, nonché la disponibilità di tale carta da parte dell'imputato al momento del controllo. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, libera nella valutazione e negli esiti.
Norme richiamate
art. 437 c.p.
Norma contestata all'imputato in relazione alla condotta di omessa collocazione o utilizzazione irregolare della carta tachigrafica; la sentenza non definisce nel merito la configurabilità del reato, ma dispone un nuovo giudizio.
art. 483 c.p.
Norma contestata per la prospettata falsa denuncia di smarrimento della carta tachigrafica; la sentenza non decide definitivamente sulla responsabilità, ma rileva un vizio nella valutazione della prova.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione e il travisamento della prova, nei limiti della verifica della corretta trasposizione del dato probatorio decisivo nel ragionamento del giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile il travisamento del fatto inteso come richiesta di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è invece deducibile il travisamento della prova quando la decisione si fondi su una prova inesistente o rappresenti in modo incontestabilmente difforme il risultato oggettivo di una prova decisiva.
- Il travisamento della prova è configurabile quando il dato probatorio rilevante e decisivo sia stato trasposto nella motivazione in modo oggettivamente incompatibile con il suo contenuto documentale o dichiarativo, senza che ciò richieda una nuova valutazione del significato della prova.
- Il ricorso per cassazione avverso una sentenza assolutoria è specifico quando si confronta puntualmente con la motivazione impugnata e individua e rappresenta gli atti processuali dai quali emergerebbe il travisamento, consentendo alla Corte di verificare direttamente il vizio denunciato.
- Quando il giudice di merito fonda l'assoluzione sull'assenza di una prova decisiva, ma omette o travisa il contenuto oggettivo di una deposizione idonea a dimostrare tale elemento, la motivazione è manifestamente illogica e la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
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