Cassazione Penale, Sentenza n. 32094/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato, da un lato, l'inammissibilità della domanda ex art. 35-ter Ord. pen. relativa ai periodi di detenzione anteriori al 4 luglio 2017 e, dall'altro, il rigetto della domanda relativa alla detenzione successiva, ritenuta conforme all'art. 3 CEDU. Il primo motivo denunciava violazione di legge ed erroneità della motivazione quanto alla decadenza riferita ai periodi anteriori al 4 luglio 2017: il ricorrente sosteneva che le pene relative ai periodi già espiati, terminati il 14 settembre 2011, fossero state unificate per continuazione con quelle oggetto della successiva custodia cautelare e della successiva espiazione, sicché il principio di unicità della pena avrebbe dovuto rendere tempestiva la domanda. Il secondo motivo denunciava violazione di legge ed erroneità della motivazione quanto all'esclusione di condizioni detentive inumane o degradanti dal 4 luglio 2017; il ricorrente deduceva che la violazione sussistesse indipendentemente dallo spazio individuale disponibile, anche considerando la necessità di sottrarre dal calcolo il letto e gli arredi fissi, e richiamava la saltuaria assenza di acqua calda nei bagni. La Corte ha preliminarmente rilevato che, nei procedimenti relativi ai rimedi restitutori ex art. 35-ter Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, con conseguente inammissibilità delle censure prospettate come contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto corretta la declaratoria di tardività della domanda relativa alle detenzioni anteriori al 4 luglio 2017, poiché la precedente carcerazione era cessata il 14 settembre 2011 e il ricorrente era rimasto libero fino al nuovo ingresso in carcere del 4 luglio 2017. La cesura temporale impediva di considerare la precedente espiazione in continuità con quella successiva, nonostante l'unificazione per continuazione o l'inserimento delle pene in un cumulo. In assenza di continuità esecutiva, il rimedio poteva consistere soltanto nel ristoro monetario, da chiedere entro il termine decadenziale di sei mesi, decorrente, per i periodi anteriori all'entrata in vigore della disciplina transitoria, dal 28 giugno 2014. La Corte ha inoltre confermato che il mero riconoscimento della continuazione non crea un vincolo idoneo a unificare esecuzioni svoltesi in epoche differenti né consente di retrodatare l'esecuzione della pena relativa a reati successivi alla scarcerazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, quanto alla dedotta violazione di legge, e inammissibile nelle parti concernenti la rivalutazione della motivazione e delle condizioni detentive. Il provvedimento impugnato aveva accertato che negli istituti indicati il detenuto aveva fruito di uno spazio individuale superiore a tre metri quadrati e di condizioni strutturali, igienico-sanitarie e trattamentali conformi all'art. 3 CEDU.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
Prevede il rimedio compensativo per la detenzione subita in condizioni lesive dell'art. 3 CEDU, mediante detrazione di pena o ristoro monetario; per chi abbia cessato di espiare la pena o sia stato sottoposto a custodia cautelare non computabile, il ristoro è esclusivamente monetario e deve essere richiesto entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
art. 35-bis, comma 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Limita il ricorso per cassazione nei procedimenti relativi ai rimedi restitutori alla violazione di legge, rendendo inammissibili le censure attinenti alla contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
art. 2, comma 2, decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 117
Fissa, per i periodi di detenzione già cessati o per la custodia cautelare non più in corso, la decorrenza dal 28 giugno 2014 del termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di ristoro.
art. 81 c.p.
Il riconoscimento della continuazione attiene all'unicità del disegno criminoso, ma non unifica necessariamente, ai fini dell'art. 35-ter Ord. pen., esecuzioni penali svoltesi in epoche differenti e separate da una cessazione della detenzione.
art. 76 c.p.
L'effetto generale di considerare le pene concorrenti come pena unica opera salvo diversa previsione normativa e non supera le regole temporali derivanti dall'art. 657 c.p.p. ai fini della fungibilità e della valutazione della continuità esecutiva.
art. 657 c.p.p.
Impone di computare, ai fini della pena da espiare, soltanto la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo dopo la commissione del reato, impedendo di retrodatare l'esecuzione relativa a reati commessi dopo una precedente scarcerazione.
art. 616 c.p.p.
Costituisce la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
art. 3 CEDU
Parametro convenzionale per valutare se le condizioni detentive abbiano raggiunto la soglia del trattamento inumano o degradante; nel caso concreto la detenzione successiva al 4 luglio 2017 è stata ritenuta conforme.
Massime di principio
- Nei procedimenti concernenti il rimedio compensativo previsto dall'art. 35-ter Ord. pen., il ricorso per cassazione è ammissibile esclusivamente per violazione di legge; sono pertanto inammissibili le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione della motivazione o del quadro fattuale mediante denunce di contraddittorietà o manifesta illogicità.
- Quando una precedente detenzione sia cessata e, dopo un periodo di libertà, inizi una nuova detenzione per un diverso titolo, la cesura temporale tra le due fasi esecutive impedisce, ai fini dell'art. 35-ter Ord. pen., di considerarle un'unica esecuzione, anche se le pene sono inserite in un cumulo o risultano unificate per continuazione.
- Il detenuto può chiedere al magistrato di sorveglianza il rimedio ex art. 35-ter Ord. pen. anche per periodi riferiti a un titolo diverso da quello in esecuzione, purché sussista continuità, cronologica o giuridica, tra la precedente detenzione e quella attuale; in mancanza di tale continuità, la riduzione della pena non è conseguibile e resta azionabile soltanto il ristoro monetario entro il termine decadenziale previsto dalla legge.
- Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 c.p. non è sufficiente, da solo, a creare continuità esecutiva tra pene espiate in epoche diverse, né consente di retrodatare la commissione dei reati successivi alla scarcerazione o di superare i limiti alla fungibilità stabiliti dall'art. 657 c.p.p.
- Per le detenzioni cessate anteriormente all'entrata in vigore della disciplina transitoria, la domanda di ristoro monetario ex art. 35-ter Ord. pen. deve essere proposta entro sei mesi dal 28 giugno 2014; il decorso del termine determina l'inammissibilità della domanda.
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