Cassazione Penale, Sentenza n. 32110/2026 del 27/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati sono stati condannati dalla Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, per truffa e per il reato di cui all'art. 355 c.p., in relazione alla fornitura urgente di 350.000 mascherine FFP2 a un'azienda sanitaria pubblica, per un corrispettivo di euro 833.632,00. Secondo l'accertamento di merito, al momento della conclusione del contratto la società fornitrice non disponeva delle mascherine promesse, ma rappresentò falsamente la loro immediata disponibilità, inducendo l'ente pubblico a stipulare il contratto e a pagare il prezzo. Furono poi consegnate mascherine chirurgiche, diverse e inidonee rispetto alle FFP2 richieste. La prima imputata ha dedotto, tra l'altro, vizi di motivazione e travisamento della prova sulla disponibilità dei dispositivi, sulla propria partecipazione alla fase negoziale, sull'induzione in errore dei funzionari pubblici, sulla quantificazione del profitto e della confisca, sull'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 355 c.p., sulla correlazione tra imputazione e sentenza, nonché sul trattamento sanzionatorio, sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla continuazione. Il secondo imputato ha dedotto il difetto di giurisdizione italiana, l'incompetenza territoriale, l'assenza di un contributo concorsuale nella truffa, l'insussistenza della colpa nella fase esecutiva, l'errata determinazione del danno, del profitto confiscabile e della pena, nonché il mancato riconoscimento delle attenuanti. La Corte ha ritenuto che le condotte, valutate unitariamente, integrassero una sequenza criminosa comprendente segmenti realizzati in Italia e all'estero; ha escluso il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale; ha ritenuto rispettata la correlazione tra accusa e sentenza nonostante la riqualificazione da art. 356 ad art. 355 c.p.; ha giudicato le ulteriori censure come richieste di rivalutazione del merito e della prova, estranee al giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha confermato la responsabilità per truffa e per il reato di cui all'art. 355 c.p., ritenendo provata, attraverso comunicazioni, documentazione informatica, dati finanziari e dichiarazioni testimoniali, la falsa rappresentazione dell'immediata disponibilità delle mascherine e il concorso di entrambi gli imputati. Ha affermato che nella truffa contrattuale il reato si consuma già con la conclusione del contratto quando l'agente prometta beni non disponibili, che l'indotto in errore può essere un funzionario diverso dal titolare del patrimonio leso e che il profitto può coincidere con l'intero corrispettivo quando la prestazione sia radicalmente diversa e priva di utilità per la vittima. Ha inoltre ritenuto corretta la confisca, senza detrazione dei costi sostenuti per l'esecuzione dell'operazione fraudolenta, e ha confermato l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e il trattamento sanzionatorio.
Norme richiamate
art. 20 c.p.p.
Il difetto di giurisdizione può essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e grado, poiché la verifica della giurisdizione è preliminare rispetto alle altre questioni.
artt. 6-9 c.p.
La giurisdizione italiana sussiste quando anche un segmento significativo e causalmente rilevante della condotta criminosa sia stato realizzato in Italia, oppure quando in Italia si sia verificato l'evento.
art. 8 c.p.p.
La competenza territoriale è determinata con riferimento al luogo di consumazione del reato più grave, secondo lo stato degli atti rilevante al momento processuale previsto dalla legge.
art. 356 c.p.
La frode nelle pubbliche forniture si consuma, in linea generale, nel tempo e nel luogo della fraudolenta esecuzione e della consegna del bene oggetto della fornitura.
art. 355 c.p.
Risponde del reato chi, per colpa, fa mancare cose necessarie a un pubblico servizio; la fattispecie può essere ritenuta in sentenza quando il fatto contestato e quello riqualificato restano sostanzialmente omogenei e il diritto di difesa non subisce un concreto pregiudizio.
art. 521 c.p.p.
La correlazione tra imputazione e sentenza è violata solo in presenza di una reale ed essenziale eterogeneità del fatto, tale da determinare incertezza sull'accusa e concreto pregiudizio difensivo.
art. 640 c.p.
La truffa ricorre quando artifici o raggiri inducono in errore, determinano un atto dispositivo patrimoniale e producono profitto ingiusto e danno; nella truffa contrattuale relativa a beni non disponibili il reato può consumarsi con la conclusione del contratto.
art. 110 c.p.
Il concorso di persone non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica: è sufficiente un contributo causale, anche morale, accompagnato dalla consapevole adesione all'azione delittuosa.
art. 240 c.p.
La confisca del profitto comprende l'intero corrispettivo quando la prestazione eseguita sia radicalmente diversa da quella pattuita e priva di utilità economico-funzionale per la vittima.
art. 640-quater c.p.
La confisca può essere applicata al profitto della truffa secondo i criteri indicati dalla Corte, senza detrarre i costi sostenuti per realizzare l'operazione fraudolenta.
art. 61, comma 1, n. 7, c.p.
L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità dipende principalmente dall'entità oggettiva del danno; la capacità economica della persona offesa è parametro sussidiario e irrilevante quando il danno sia già eccezionalmente elevato.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena può essere motivata mediante una valutazione complessiva della gravità del fatto e dei criteri legali; quando la pena è inferiore alla media edittale non è necessaria un'analisi dettagliata di ogni singolo parametro.
art. 81 c.p.
La censura sul riconoscimento della continuazione è priva di interesse quando l'eliminazione della continuazione comporterebbe una pena più elevata per il ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il giudizio di cassazione sulla motivazione non consente una rilettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti; sono censurabili soltanto omissioni decisive, contraddizioni o illogicità manifeste.
Massime di principio
- Nella truffa contrattuale avente a oggetto beni non disponibili, il reato può consumarsi già con la conclusione del contratto, quando la falsa rappresentazione della disponibilità induce la vittima ad assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante; non è necessario attendere il mancato pagamento o la successiva inadempienza.
- Ai fini della truffa non è necessaria la coincidenza tra il soggetto materialmente indotto in errore e il titolare del patrimonio leso: è sufficiente il rapporto causale tra l'inganno rivolto al rappresentante o funzionario, l'atto dispositivo dell'ente, il profitto e il danno patrimoniale.
- Il dolo generico della truffa può essere desunto dalle concrete modalità della condotta e da circostanze successive alla consumazione, purché utilizzate logicamente per ricostruire la consapevolezza dell'inganno e la volontà di conseguire il profitto.
- Nel concorso di persone è sufficiente un contributo causalmente rilevante, anche morale o organizzativo, accompagnato dalla consapevole adesione al programma criminoso; non è necessaria l'appartenenza formale alla società utilizzata per l'operazione.
- Quando la prestazione resa costituisce aliud pro alio, cioè un bene radicalmente diverso e privo di utilità economico-funzionale rispetto a quello pattuito, il danno della vittima e il profitto illecito possono coincidere con l'intero corrispettivo pagato.
- Nel determinare il profitto confiscabile derivante da un contratto geneticamente fraudolento, non devono essere detratti i costi sostenuti dall'autore per realizzare l'operazione illecita.
- La riqualificazione giuridica da una fattispecie a un'altra non viola l'art. 521 c.p.p. quando il nucleo storico e gli elementi essenziali del fatto restano sostanzialmente invariati e l'imputato ha potuto difendersi sul fatto contestato; la violazione richiede un concreto pregiudizio difensivo derivante da una reale eterogeneità dell'addebito.
- Ai fini della giurisdizione italiana, nei reati realizzati attraverso una sequenza di condotte frazionate tra più Stati è sufficiente che in Italia sia stato compiuto un segmento della condotta dotato di apprezzabile rilievo causale e funzionale.
- L'inserimento di una clausola commerciale internazionale relativa a costi e rischi del trasporto non individua automaticamente il luogo di consumazione del reato o di consegna della merce, salvo che esprima in modo chiaro e univoco una diversa volontà negoziale rispetto alla consegna materiale.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente di sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito con una lettura alternativa; sono ammissibili soltanto censure riferite a vizi logici o giuridici effettivi e manifesti.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta sulla base dell'entità oggettiva del pregiudizio, senza necessità di valorizzare la capacità economica della persona offesa quando l'importo sia già di per sé eccezionalmente elevato.
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