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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14739/2025 del 01/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso originario contro una cartella esattoriale emessa per omesso pagamento dell'imposta di successione. Con il primo motivo ha dedotto nullità della sentenza per difetto di motivazione, lamentando che il giudice d'appello non avesse spiegato adeguatamente la validità della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 8 della L. n. 890/1982 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la notifica dell'avviso di liquidazione fosse invalida perché mancava la prova della consegna dell'atto al destinatario e della spedizione della raccomandata informativa di avvenuto deposito, risultando inoltre illeggibile la data sull'avviso di ricevimento e mancanti la compilazione e la firma dell'agente notificatore; ha anche evidenziato una discordanza tra numeri riportati sulla busta e sull'avviso di ricevimento. Con il terzo motivo ha prospettato violazione degli artt. 115, 116 e 221 c.p.c. e dell'art. 8 della L. n. 890/1982, censurando l'affermazione della corte di merito secondo cui le contestazioni sulla notifica avrebbero richiesto querela di falso.

La decisione

La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata sufficiente e non meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, precisando che nella specie la notificazione dell'atto impositivo era stata eseguita con il ministero dell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982, e non come notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'amministrazione: pertanto non poteva ritenersi validamente perfezionata sulla sola base del regime semplificato del servizio postale ordinario, senza prova della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite. L'accoglimento del secondo motivo ha comportato l'assorbimento del terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione; la Corte ha escluso il vizio perché la ratio decidendi era comprensibile e controllabile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato per censurare la violazione di norme sulla notificazione e sull'onere della prova.

  • art. 8 L. n. 890 del 1982

    Per la notifica con ministero dell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) quando l'atto non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario.

  • art. 14 L. n. 890 del 1982

    Richiamato per distinguere la notificazione diretta a mezzo posta dell'amministrazione dal diverso procedimento ex art. 8.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato a sostegno della censura sull'onere della prova della rituale notificazione.

  • art. 137 ss. c.p.c.

    Richiamati come forme ordinarie di notificazione degli atti, applicabili con le modifiche previste dalla disciplina speciale tributaria.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale disciplina delle notificazioni degli atti impositivi con le varianti speciali previste per il processo tributario e la riscossione.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato dalla Corte in relazione alla notificazione diretta degli atti della riscossione a mezzo posta e alla sua specialità.

  • art. 1335 c.c.

    È stata richiamata la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, superabile con prova contraria dell'impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato per attribuire fede privilegiata agli accertamenti compiuti dall'agente postale nel procedimento notificatorio.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato come possibile rimedio di rimessione in termini qualora il destinatario provi la mancata conoscenza dell'atto per causa a lui non imputabile.

  • artt. 115, 116 e 221 c.p.c.

    Richiamati nel terzo motivo, che è stato assorbito; la Corte non ha esaminato nel merito la censura sulla necessità della querela di falso.

Massime di principio

  • Nel caso di notifica di un atto impositivo eseguita con il ministero dell'ufficiale giudiziario tramite servizio postale ai sensi dell'art. 8 L. n. 890/1982, il notificante deve provare il perfezionamento della procedura mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa di avvenuto deposito; la sola prova della spedizione non è sufficiente.
  • La disciplina della notificazione diretta a mezzo posta da parte dell'amministrazione finanziaria è diversa da quella della notificazione tramite ufficiale giudiziario: alla prima si applica il regime semplificato del servizio postale ordinario, mentre alla seconda si applicano le forme e le garanzie previste dalla L. n. 890/1982.
  • La validità della notificazione non può essere affermata facendo riferimento in modo indistinto alla "compiuta giacenza" quando la modalità concretamente seguita ricade nel procedimento notificatorio speciale ex art. 8 L. n. 890/1982; occorre verificare puntualmente il rispetto degli adempimenti previsti da tale disciplina.
  • La nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione sussiste solo quando il giudice non indichi gli elementi del proprio convincimento o li esponga in modo da rendere impossibile il controllo logico-giuridico della decisione; non basta la concisione della motivazione se la ratio decidendi è comunque comprensibile.
  • In materia di notificazioni postali, quando il plico giunge all'indirizzo del destinatario opera la presunzione di conoscenza, ma essa può essere vinta dalla prova che il destinatario non abbia potuto prenderne cognizione senza sua colpa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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