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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30193/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per peculato e partecipazione a associazione mafiosa. I punti principali del ricorso: 1) omissione da parte del GIP e del Tribunale di fatti e documenti favorevoli (tra cui atti relativi alla confisca e rendiconto di gestione); 2) contestazione della qualificazione delle condotte come peculato (sostenendo che si tratterebbe di condotte distrattive o di appropriazione da parte di estranei, non riconducibili al pubblico ufficiale/amministratore giudiziario); 3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della sussistenza del reato associativo, con richiesta di ritenere le elargizioni come atti di natura familiare; 4) mancata prova della consapevolezza e del concorso dell'amministratore giudiziario; 5) eccessività e sproporzione della misura cautelare rispetto alla posizione personale del ricorrente (incensurato) e alla cessazione dell'attività aziendale.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale. Motivazioni principali della decisione: 1) molte censure non ammissibili o generiche in cassazione (es.: doglianze sulla mancata attività istruttoria del PM); 2) conferma della compatibilità della qualificazione di peculato per le "distrazioni appropriat ive" che ledono definitivamente la finalità pubblica del bene; 3) riconoscimento che l'amministratore giudiziario aveva il possesso giuridico e materiale dei beni e del denaro e che, secondo le risultanze (intercettazioni, videoriprese, comportamenti), aveva abdicato ai suoi doveri e collaborato con gli Ofria; 4) sussistenza del concorso dei non qualificati (extranei) nel reato di peculato quando sfruttano la relazione di possesso dell'incaricato; 5) elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare che le condotte di gestione e appropriative favorivano l'associazione mafiosa (prosecuzione della gestione dell'impresa come fonte di controllo territoriale e di sostegno ai sodali detenuti); 6) la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata alla gravità indiziaria e al pericolo di permanenza delle condotte illecite. In sintesi, il rigetto del ricorso ha confermato la gravità indiziaria e la legittimità della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen.

    Il reato di peculato è stato applicato anche a condotte distrattive che comportano una definitiva sottrazione della res alla finalità pubblica; permane la punibilità delle "distrazioni appropriat ive" dopo le riforme, quando la sottrazione sia idonea a perseguire finalità private.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto sussistenti indizi per la partecipazione a associazione mafiosa; l'attività dell'impresa confiscata è stata valutata come strumento di mantenimento del controllo territoriale e di sostentamento dei sodali.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    L'aggravante contestata è stata ritenuta applicabile quando le condotte appropriat ive hanno agevolato l'associazione, anche tramite destinazione di proventi al mantenimento dei detenuti e al mantenimento del controllo economico.

  • art. 76 d.Lgs. n. 159/2011

    Normativa antimafia di riferimento richiamata insieme alle norme penali per l'inquadramento delle misure ablative e dei profili di reinvestimento/gestione dei beni confiscati.

  • art. 358 cod. proc. pen.

    Richiamato nel ricorso per censurare vizi di motivazione; la Corte ha però escluso che la mancata attività investigativa del PM possa essere fatta valere in cassazione con le argomentazioni offerte dalla difesa.

  • art. 314-bis cod. pen.

    Norma di recente introduzione citata dalla difesa per qualificare le distrazioni; la Corte ha precisato che l'introduzione del 314-bis non ha limitato l'ambito applicativo del peculato per le distrazioni che integrano appropriazione.

  • art. 2-sexies L. n. 575/1965

    Richiamata in relazione agli obblighi dell'amministratore giudiziario: impegno a custodire, conservare e amministrare i beni sequestrati; la violazione di tali obblighi ha rilevanza nel valutare il possesso e la disponibilità soggettiva dei beni.

  • art. 12-sexies L. n. 356/1992

    Richiamata in relazione alla confisca applicata all'impresa e alla rilevanza del titolo ablativo definitivo ai fini della valutazione della situazione giuridica dei beni.

  • art. 264 d.P.R. 495/1992

    Norma sui registri di Pubblica sicurezza (registro rottamazioni) citata dalla difesa; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata tenuta dei registri rispetto alla prova documentale delle rottamazioni e delle vendite in nero rilevate dalle indagini.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamata per il concorso di persone non qualificate: i non pubblici possono concorrere nel peculato purché sfruttino la relazione di possesso dell'organo pubblico e siano consapevoli della situazione.

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla presunzione di pericolosità e alla possibilità (o meno) di superarla con elementi come la chiusura dell'azienda; la Corte ha confermato che le circostanze addotte non sono sufficienti a vincere la presunzione.

Massime di principio

  • Quando la sottrazione di beni o denaro sottrae definitivamente la cosa alla finalità pubblica, la fattispecie resta riconducibile al peculato anche se le modalità appaiono come "distrazioni"; la novella penale che ha introdotto il 314-bis non esclude la punibilità secondo l'art. 314 ove sussista appropriazione definitiva.
  • Il concorso di soggetti privi di qualifica pubblica è configurabile nel peculato se questi sfruttano la relazione di possesso che un pubblico ufficiale o un incaricato (es. amministratore giudiziario) ha con la res; non è necessario che il pubblico agente sia l'esecutore materiale purché vi sia sfruttamento strumentale della sua posizione.
  • La semplice lamentela di omissioni investigative del PM o la produzione di atti favorevoli non valutati non è sufficiente in cassazione se la censura è generica: è richiesto che il ricorrente indichi in modo specifico come l'omissione avrebbe inciso sulla tenuta logico-argomentativa del provvedimento impugnato.
  • Per contestare l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare un nesso tra le condotte economiche e il vantaggio o il mantenimento dell'associazione (es. destinazione di proventi al sostentamento dei sodali o alla conservazione del controllo territoriale); elargizioni occasionali a parenti possono non bastare a escludere il legame se ricorrono elementi che mostrano l'uso dell'impresa come strumento del sodalizio.
  • Nel giudizio cautelare la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non sostituisce la valutazione dei fatti con quella della difesa, salvo manifesta illogicità o violazione di norme di diritto.

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