Cassazione Penale, Sentenza n. 30193/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per peculato e partecipazione a associazione mafiosa. I punti principali del ricorso: 1) omissione da parte del GIP e del Tribunale di fatti e documenti favorevoli (tra cui atti relativi alla confisca e rendiconto di gestione); 2) contestazione della qualificazione delle condotte come peculato (sostenendo che si tratterebbe di condotte distrattive o di appropriazione da parte di estranei, non riconducibili al pubblico ufficiale/amministratore giudiziario); 3) contestazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e della sussistenza del reato associativo, con richiesta di ritenere le elargizioni come atti di natura familiare; 4) mancata prova della consapevolezza e del concorso dell'amministratore giudiziario; 5) eccessività e sproporzione della misura cautelare rispetto alla posizione personale del ricorrente (incensurato) e alla cessazione dell'attività aziendale.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e confermato la legittimità dell'ordinanza del Tribunale. Motivazioni principali della decisione: 1) molte censure non ammissibili o generiche in cassazione (es.: doglianze sulla mancata attività istruttoria del PM); 2) conferma della compatibilità della qualificazione di peculato per le "distrazioni appropriat ive" che ledono definitivamente la finalità pubblica del bene; 3) riconoscimento che l'amministratore giudiziario aveva il possesso giuridico e materiale dei beni e del denaro e che, secondo le risultanze (intercettazioni, videoriprese, comportamenti), aveva abdicato ai suoi doveri e collaborato con gli Ofria; 4) sussistenza del concorso dei non qualificati (extranei) nel reato di peculato quando sfruttano la relazione di possesso dell'incaricato; 5) elementi indiziari ritenuti idonei a dimostrare che le condotte di gestione e appropriative favorivano l'associazione mafiosa (prosecuzione della gestione dell'impresa come fonte di controllo territoriale e di sostegno ai sodali detenuti); 6) la misura cautelare è stata ritenuta proporzionata alla gravità indiziaria e al pericolo di permanenza delle condotte illecite. In sintesi, il rigetto del ricorso ha confermato la gravità indiziaria e la legittimità della custodia cautelare.
Norme richiamate
Il reato di peculato è stato applicato anche a condotte distrattive che comportano una definitiva sottrazione della res alla finalità pubblica; permane la punibilità delle "distrazioni appropriat ive" dopo le riforme, quando la sottrazione sia idonea a perseguire finalità private.
La Corte ha ritenuto sussistenti indizi per la partecipazione a associazione mafiosa; l'attività dell'impresa confiscata è stata valutata come strumento di mantenimento del controllo territoriale e di sostentamento dei sodali.
L'aggravante contestata è stata ritenuta applicabile quando le condotte appropriat ive hanno agevolato l'associazione, anche tramite destinazione di proventi al mantenimento dei detenuti e al mantenimento del controllo economico.
Normativa antimafia di riferimento richiamata insieme alle norme penali per l'inquadramento delle misure ablative e dei profili di reinvestimento/gestione dei beni confiscati.
Richiamato nel ricorso per censurare vizi di motivazione; la Corte ha però escluso che la mancata attività investigativa del PM possa essere fatta valere in cassazione con le argomentazioni offerte dalla difesa.
Norma di recente introduzione citata dalla difesa per qualificare le distrazioni; la Corte ha precisato che l'introduzione del 314-bis non ha limitato l'ambito applicativo del peculato per le distrazioni che integrano appropriazione.
art. 2-sexies L. n. 575/1965
Richiamata in relazione agli obblighi dell'amministratore giudiziario: impegno a custodire, conservare e amministrare i beni sequestrati; la violazione di tali obblighi ha rilevanza nel valutare il possesso e la disponibilità soggettiva dei beni.
Richiamata in relazione alla confisca applicata all'impresa e alla rilevanza del titolo ablativo definitivo ai fini della valutazione della situazione giuridica dei beni.
Norma sui registri di Pubblica sicurezza (registro rottamazioni) citata dalla difesa; la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata tenuta dei registri rispetto alla prova documentale delle rottamazioni e delle vendite in nero rilevate dalle indagini.
Richiamata per il concorso di persone non qualificate: i non pubblici possono concorrere nel peculato purché sfruttino la relazione di possesso dell'organo pubblico e siano consapevoli della situazione.
Richiamata in relazione alla presunzione di pericolosità e alla possibilità (o meno) di superarla con elementi come la chiusura dell'azienda; la Corte ha confermato che le circostanze addotte non sono sufficienti a vincere la presunzione.
Massime di principio
- Quando la sottrazione di beni o denaro sottrae definitivamente la cosa alla finalità pubblica, la fattispecie resta riconducibile al peculato anche se le modalità appaiono come "distrazioni"; la novella penale che ha introdotto il 314-bis non esclude la punibilità secondo l'art. 314 ove sussista appropriazione definitiva.
- Il concorso di soggetti privi di qualifica pubblica è configurabile nel peculato se questi sfruttano la relazione di possesso che un pubblico ufficiale o un incaricato (es. amministratore giudiziario) ha con la res; non è necessario che il pubblico agente sia l'esecutore materiale purché vi sia sfruttamento strumentale della sua posizione.
- La semplice lamentela di omissioni investigative del PM o la produzione di atti favorevoli non valutati non è sufficiente in cassazione se la censura è generica: è richiesto che il ricorrente indichi in modo specifico come l'omissione avrebbe inciso sulla tenuta logico-argomentativa del provvedimento impugnato.
- Per contestare l'aggravante mafiosa è necessario dimostrare un nesso tra le condotte economiche e il vantaggio o il mantenimento dell'associazione (es. destinazione di proventi al sostentamento dei sodali o alla conservazione del controllo territoriale); elargizioni occasionali a parenti possono non bastare a escludere il legame se ricorrono elementi che mostrano l'uso dell'impresa come strumento del sodalizio.
- Nel giudizio cautelare la Corte di legittimità verifica la congruità e la logicità della motivazione del giudice di merito; non sostituisce la valutazione dei fatti con quella della difesa, salvo manifesta illogicità o violazione di norme di diritto.
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