Cassazione Penale, Sentenza n. 30185/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Visco impugnava la sentenza della Corte di appello di Palermo che, ribaltando la decisione di primo grado che aveva dichiarato il giudizio estinto per tardività della querela, l'aveva condannata per il delitto di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., con condanna al risarcimento di euro 5.000 in favore della parte civile. Le censure (quattro motivi) contestavano: 1) la legittimazione della parte civile ad impugnare una pronuncia di improcedibilità per difetto di querela (mancanza di interesse concreto); 2) la ritenuta tempestività della querela e la decorrenza del termine, con critica alla valutazione sul momento della conoscenza del fatto; 3) la presunta modifica della contestazione operata dalla Corte d'appello, spostando tempo e luogo della condotta rispetto a quanto contestato; 4) la qualificazione del fatto come reato ex art. 388, sostenendo che mancava l'obbligo derivante da un provvedimento giudiziario valido e che, pertanto, la condotta non poteva essere ritenuta fraudolenta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Ha affermato che la parte civile non ha un interesse concreto ad impugnare una sentenza di non doversi procedere per difetto di querela quando tale decisione è meramente processuale e non ha accertato il fatto storico, quindi non arreca vantaggio apprezzabile alla parte civile ai fini civilistici. Conseguentemente è stata revocata la statuizione civile disposta dalla Corte d'appello e non è stata applicata la condanna alle spese a carico della parte civile ai sensi dell'art. 541, comma 2, cod. proc. pen., poiché quella norma riguarda ipotesi di sentenza assolutoria.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Nella sentenza si discute l'integrazione del reato di dichiarazione fraudolenta: la Corte d'appello lo aveva ritenuto integrato; la Cassazione non entra nel merito sostanziale in ragione dell'annullamento per carenza di interesse della parte civile, ma il motivo dedotto contestava la mancanza di un obbligo derivante da un provvedimento giudiziario valido.
art. 541, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di condanna alle spese a carico della parte civile quando la sentenza è assolutoria; la Cassazione ha osservato che la disposizione non si applica al caso di annullamento senza rinvio e alla fattispecie trattata, rifiutando la condanna alle spese proposta dalla difesa dell'imputata.
art. 568 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle impugnazioni: la Corte ricorda la normativa sulle impugnazioni e la giurisprudenza consolidata che limita l'interesse della parte civile ad impugnare pronunce meramente processuali.
art. 576 cod. proc. pen.
Richiamo normativo e giurisprudenziale: la Corte interpreta il richiamo di art. 576, comma 1, per distinguere i casi in cui la parte civile ha interesse a impugnare (es. quando sia già intervenuto un accertamento del fatto che possa essere ribaltato) rispetto ai casi di pronunce di rito che non incidono sul diritto civilistico della parte.
art. 120 e art. 124 cod. pen.
Norme richiamate dai motivi di ricorso in relazione alla tempestività della querela e alla decorrenza del termine per la proposizione della stessa; la Corte di Cassazione però ha deciso il ricorso sul punto processuale dell'interesse della parte civile, senza approfondire la ricostruzione temporale del primo giudice rispetto all'appello.
art. 521 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione al divieto di modificare la contestazione in sede d'appello; la Cassazione non ha affrontato nel merito la censura perché ha deciso per carenza di interesse dell'impugnante civile.
art. 529 e art. 531 cod. proc. pen.
Richiamati nel ragionamento giurisprudenziale della Corte a Sezioni Unite per distinguere le diverse tipologie di sentenze di proscioglimento/assoluzione e la rilevanza, per la parte civile, di impugnare tali pronunce.
art. 652 cod. proc. pen.
Richiamato per sottolineare che l'assenza di impugnazione penale non preclude l'azione civile e che la decisione di rito non crea preclusioni alla cognizione civile.
Massime di principio
- La parte civile, in linea generale, non ha interesse concreto ad impugnare una sentenza che abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela quando la pronuncia è meramente processuale e non ha effettuato un accertamento sul fatto: in tali ipotesi la tutela risulta più adeguatamente esperibile in sede civile.
- Solo quando la sentenza di primo grado abbia compiuto un accertamento sul fatto storico o quando la pronuncia di merito sia stata sostanzialmente ribaltata dalla Corte d'appello con effetti sulle statuizioni civili, la parte civile può avere interesse reale ad impugnare.
- L'oggetto dell'impugnazione deve rispettare la contestazione originaria: la modifica del tempo e del luogo della condotta in sede di giudizio d'appello può essere censurata per violazione di legge o difetto di motivazione, ma la Suprema Corte può decidere il ricorso anche su base processuale evitando l'esame del merito se rileva assorbente vizio di legittimazione.
- La valutazione della tempestività della querela dipende dal momento di conoscenza effettiva dell'inottemperanza o del fatto da parte della persona offesa; disputare la decorrenza del termine è una censura tecnicamente rilevante, ma la sua rilevanza può essere vanificata se manca interesse processuale dell'impugnante.
- La condanna della parte civile alle spese ex art. 541, comma 2, cod. proc. pen. è collegata alla fattispecie dell'assoluzione: non è automaticamente applicabile in ipotesi di annullamento della sentenza impugnata e revoca delle statuizioni civili.
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