Cassazione Penale, Sentenza n. 30188/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di secondo grado con due motivi principali: (1) vizio di motivazione nella determinazione della pena in caso di reato continuato, per non aver valutato specificamente il peso di ciascuna condotta e per aver fissato una pena base vicino al minimo edittale seguita da aumenti omogenei e non giustificati; (2) violazione dell'art. 86 d.P.R. n. 309/1990 e carenza della motivazione circa la sussistenza della pericolosità sociale posta a fondamento dell'espulsione dal territorio dello Stato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, ritenendo che il giudice di merito abbia rispettato il principio di motivazione richiesto per la determinazione della pena nel reato continuato, fissando una pena base di poco superiore al minimo edittale e giustificando l'esiguo incremento per la continuazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non devoluto in appello e non rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma incriminatrice relativa alle cessioni di stupefacenti; alcune cessioni sono state ritenute non sussistenti in appello mentre altre hanno formato oggetto di rideterminazione della pena ai sensi di tale disposizione
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 86
art. 86 d.P.R. n. 309/1990
Regola l'applicazione di misure di sicurezza (tra cui l'espulsione) fondate sulla pericolosità sociale; la Corte ha evidenziato che l'accertamento concreto della pericolosità deve risultare dagli atti e, se non dedotto in appello, non può essere introdotto in cassazione
Stabilisce i limiti alla determinazione della pena nel reato continuato e il divieto di cumulo materiale; la Corte ha richiamato il principio di proporzione tra le pene e il necessario rispetto dei limiti di cui all'art. 81
Codice di procedura penale, art. 609, comma 2
art. 609, comma 2, c.p.p.
Indica i limiti delle questioni che la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio; la Corte ha ritenuto che la questione relativa all'espulsione non rientrasse tra quelle rilevabili ex officio e dunque, non essendo stata oggetto di appello, il motivo è inammissibile
Giurisprudenza (Sez. U., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone)
Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone)
Precisa che in caso di reato continuato il giudice deve individuare il reato base, fissare la pena base e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite, con un livello di motivazione correlato all'entità degli aumenti, per evitare una surrettizia sommatoria di pene
Massime di principio
- In ipotesi di reato continuato il giudice deve: individuare il reato più grave, fissare la pena base e motivare separatamente l'incremento per ciascun reato satellite; la motivazione richiesta è proporzionale all'entità degli aumenti imposti
- Per contestare l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione è necessario che la questione sia sollevata e adeguatamente documentata già in sede di appello: questioni non devolute al giudice di appello non sono normalmente esaminabili in cassazione se non rientrano nelle ipotesi di rilevabilità d'ufficio previste dall'art. 609 c.p.p.
- In cassazione non introdurre nuovi motivi che non siano stati oggetto del giudizio di appello, a meno che non sussistano le condizioni per la loro rilevabilità d'ufficio; diversamente il motivo sarà dichiarato inammissibile
- Quando si impugna la commisurazione della pena, indicare puntualmente come ciascuna condotta abbia inciso sul calcolo complessivo e segnalare eventuali incongruenze rispetto al minimo edittale o al divieto di cumulo materiale ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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