Cassazione Penale, Sentenza n. 30181/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'istanza di sospensione o revoca dell'ingiunzione di demolizione adottata in esecuzione di sentenza penale irrevocabile (19/06/2008). Le censure erano: 1) errata individuazione del giudice competente (sarebbe spettato al Tribunale di Nocera Inferiore); 2) illegittimo sindacato da parte del giudice penale su una vicenda ricadente nella competenza amministrativa, atteso il deposito di una istanza di condono edilizio; 3) omessa considerazione di un presunto sequestro sull'opera che avrebbe impedito la demolizione nei termini
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo punto ha ritenuto corretta la competenza del Tribunale di Salerno, applicando il principio secondo cui la competenza per il procedimento esecutivo resta al giudice che ha emesso il provvedimento, anche alla luce delle disposizioni di riforma territoriale. Sul secondo punto ha confermato che la sola presentazione di una domanda di sanatoria non giustifica la sospensione o revoca dell'ordine di demolizione, soprattutto quando la legge esclude la sanatoria per le opere ricadenti in zone paesaggisticamente vincolate (art. 32, comma 27, lett. d) d.l. 269/2003 conv. L. 326/2003). Sul terzo punto ha rilevato la genericità della denuncia: la ricorrente non ha provato l'esistenza di un provvedimento cautelare (sequestro), avendo allegato solo un decreto di citazione a giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
d.lgs. n.14 del 2014, art. 8
Intervenendo sulla revisione delle circoscrizioni giudiziarie, non modifica la regola di competenza per i procedimenti di esecuzione: resta competente il giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire
d.lgs. n.155 del 2012, art. 9 commi 2-bis e 2-ter
art. 9, commi 2-bis e 2-ter
I commi indicati non innovano la disciplina della competenza in materia esecutiva e non trasferiscono la competenza al tribunale del nuovo circondario rispetto al giudice che ha emanato la sentenza
d.l. n.269 del 2003, art. 32 comma 27 lettera d) (conv. in legge n.326/2003)
art. 32, comma 27, lettera d)
Esclude la possibilita' di sanatoria per opere ricadenti in zone vincolate dal punto di vista paesaggistico; pertanto la mera istanza di condono non costituisce base sufficiente per sospendere o revocare un ordine di demolizione
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede che, se il ricorso e' dichiarato inammissibile e non sussiste colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', il ricorrente e' onerato delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 3, n.31479 del 20/05/2016; Sez. 3, n.55028 del 09/11/2018; Sez. 3, n.46194 del 23/11/2021
Richiamati principi consolidati: la competenza esecutiva segue il giudice che ha emesso il provvedimento; la sospensione/revoca dell'ordine di demolizione richiede atti amministrativi effettivamente incompatibili o una ragionevole probabilita' di provvedimenti favorevoli a breve; il giudice penale non puo' sostituirsi all'autorita' amministrativa con valutazioni meramente ipotetiche
Massime di principio
- La competenza per i procedimenti di esecuzione delle sentenze resta attribuita al giudice che ha emesso il provvedimento, anche in presenza di riorganizzazioni territoriali dei circondari
- La mera presentazione di una domanda di condono non sospende automaticamente un ordine di demolizione; occorre che la normativa o provvedimenti amministrativi rendano concretamente possibile la sanatoria
- Per ottenere la sospensione o revoca di un ordine di demolizione e' necessario allegare e dimostrare atti amministrativi o giurisdizionali effettivamente incompatibili con la demolizione o una ragionevole probabilita' del loro prossimo accoglimento
- Il ricorrente ha l'onere di provare fatti impeditivi o sospensivi (es. sequestri, vincoli reali) con documenti idonei; atti processuali non sostanziano automaticamente tali prove
- La declaratoria di inammissibilita' puo' comportare condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo non sia ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilita'
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