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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30180/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/04/2024 che confermava la condanna (processo abbreviato) a 2 anni di reclusione e €8.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, per aver coltivato 175 piante di canapa indiana. I motivi di ricorso invocano: violazione di diritti costituzionali e vizi di motivazione (presunzioni, identità di fotogrammi, incongruenze nel verbale di arresto); errata valutazione dell'offensività della condotta e mancato accertamento sull'idoneità a produrre principio attivo; mancato riconoscimento della causa di minor gravità (comma 5 art. 73 DPR 309/1990); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); e omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati: ha ritenuto inammissibili, per le ragioni esposte, i motivi relativi alla rivalutazione delle prove, all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., all'offensività e alla sussistenza della fattispecie di minore gravità e alle attenuanti generiche, confermando la fondatezza della decisione di merito dato il numero e la consistenza delle piante (175 piante, altezza 30-120 cm), l'arresto in flagranza, il materiale rinvenuto e l'accertamento tecnico sul principio attivo (32,6 g. totale). Ha però accolto la censura sull'omessa statuizione circa la sospensione condizionale della pena: la sentenza è stata annullata limitatamente a tale omissione e rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto, previo esame di certificati penali aggiornati.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Rilevanza del concorso di persone nella commissione del reato, applicato alla condotta contestata.

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990

    Disciplina della coltivazione di piante idonee a produrre stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la conformità botanica e la capacità delle piante di giungere a maturazione.

  • art. 75 d.P.R. 309/1990

    Riferimento alle ipotesi nelle quali si valutano specifiche aggravanti o esclusioni; qui la coltivazione era fuori dalle ipotesi agevolative previste dall'art. 75.

  • art. 131-bis cod. pen.

    I giudici hanno ricordato che l'istituto della particolare tenuità può applicarsi anche alla coltivazione, ma solo dopo valutazione concreta di quantità, caratteristiche della coltivazione e principi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stato escluso per la consistenza della piantagione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione della rilevanza penale e della personalità del reo utili a determinare l'eventuale tenuità del fatto; richiamati come parametri per escludere l'art. 131-bis nel caso concreto.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limita il sindacato di legittimità alla verifica di violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste di mera rivalutazione delle prove fondate su doglianze generiche.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma sulla sospensione condizionale della pena; la mancata decisione in merito da parte della Corte d'appello è stata ritenuta vizio che ha comportato l'annullamento parziale e il rinvio.

  • Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: la coltivazione è punibile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile se la pianta è del tipo botanico previsto e idonea a produrre sostanza stupefacente una volta giunta a maturazione.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammessa una generale rivalutazione delle prove: i motivi che chiedono rinnovazione del giudizio di fatto sono spesso dichiarati inammissibili (richiamo art. 606 c.p.p.).
  • La coltivazione di piante "idonee" a produrre stupefacenti è punibile anche in assenza del principio attivo nell'immediatezza se le piante sono conformi al tipo botanico e prevedibilmente in grado di maturare e produrre sostanza drogante (Sez. U 2019).
  • L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta e complessiva delle quantità ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto e dei profili soggettivi; coltivazioni estese e numerose escludono di norma la tenuità.
  • Il riconoscimento della causa di minore gravità (comma 5 art. 73 DPR 309/1990) o delle attenuanti generiche richiede elementi specifici e non può basarsi su argomentazioni generiche o contradditorie; l'assenza di sistemi di irrigazione/illuminazione da sola non dimostra destinazione ad uso personale.
  • La mancata motivazione su richieste specifiche (es. sospensione condizionale della pena, art. 163 c.p.) costituisce vizio che può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
  • Elementi fattuali come l'arresto in flagranza, numero e consistenza delle piante, materiale trovato e risultati tecnici (principio attivo e dosi teoriche) costituiscono indici rilevanti per inferire una destinazione allo spaccio.

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