Cassazione Penale, Sentenza n. 30180/2025 del 03/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 16/04/2024 che confermava la condanna (processo abbreviato) a 2 anni di reclusione e €8.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990, per aver coltivato 175 piante di canapa indiana. I motivi di ricorso invocano: violazione di diritti costituzionali e vizi di motivazione (presunzioni, identità di fotogrammi, incongruenze nel verbale di arresto); errata valutazione dell'offensività della condotta e mancato accertamento sull'idoneità a produrre principio attivo; mancato riconoscimento della causa di minor gravità (comma 5 art. 73 DPR 309/1990); mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.); e omessa motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati: ha ritenuto inammissibili, per le ragioni esposte, i motivi relativi alla rivalutazione delle prove, all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p., all'offensività e alla sussistenza della fattispecie di minore gravità e alle attenuanti generiche, confermando la fondatezza della decisione di merito dato il numero e la consistenza delle piante (175 piante, altezza 30-120 cm), l'arresto in flagranza, il materiale rinvenuto e l'accertamento tecnico sul principio attivo (32,6 g. totale). Ha però accolto la censura sull'omessa statuizione circa la sospensione condizionale della pena: la sentenza è stata annullata limitatamente a tale omissione e rinviata a diversa sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto, previo esame di certificati penali aggiornati.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Rilevanza del concorso di persone nella commissione del reato, applicato alla condotta contestata.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Disciplina della coltivazione di piante idonee a produrre stupefacenti; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la conformità botanica e la capacità delle piante di giungere a maturazione.
art. 75 d.P.R. 309/1990
Riferimento alle ipotesi nelle quali si valutano specifiche aggravanti o esclusioni; qui la coltivazione era fuori dalle ipotesi agevolative previste dall'art. 75.
art. 131-bis cod. pen.
I giudici hanno ricordato che l'istituto della particolare tenuità può applicarsi anche alla coltivazione, ma solo dopo valutazione concreta di quantità, caratteristiche della coltivazione e principi di cui all'art. 133 c.p.; nel caso concreto è stato escluso per la consistenza della piantagione.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione della rilevanza penale e della personalità del reo utili a determinare l'eventuale tenuità del fatto; richiamati come parametri per escludere l'art. 131-bis nel caso concreto.
art. 606 cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità alla verifica di violazioni di legge e vizi motivazionali; la Corte ha ritenuto inammissibili le richieste di mera rivalutazione delle prove fondate su doglianze generiche.
art. 163 cod. pen.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; la mancata decisione in merito da parte della Corte d'appello è stata ritenuta vizio che ha comportato l'annullamento parziale e il rinvio.
Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019 (giurisprudenza)
Principio richiamato: la coltivazione è punibile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile se la pianta è del tipo botanico previsto e idonea a produrre sostanza stupefacente una volta giunta a maturazione.
Massime di principio
- In cassazione non è ammessa una generale rivalutazione delle prove: i motivi che chiedono rinnovazione del giudizio di fatto sono spesso dichiarati inammissibili (richiamo art. 606 c.p.p.).
- La coltivazione di piante "idonee" a produrre stupefacenti è punibile anche in assenza del principio attivo nell'immediatezza se le piante sono conformi al tipo botanico e prevedibilmente in grado di maturare e produrre sostanza drogante (Sez. U 2019).
- L'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) richiede una valutazione concreta e complessiva delle quantità ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto e dei profili soggettivi; coltivazioni estese e numerose escludono di norma la tenuità.
- Il riconoscimento della causa di minore gravità (comma 5 art. 73 DPR 309/1990) o delle attenuanti generiche richiede elementi specifici e non può basarsi su argomentazioni generiche o contradditorie; l'assenza di sistemi di irrigazione/illuminazione da sola non dimostra destinazione ad uso personale.
- La mancata motivazione su richieste specifiche (es. sospensione condizionale della pena, art. 163 c.p.) costituisce vizio che può determinare l'annullamento limitato della sentenza e il rinvio per nuovo esame.
- Elementi fattuali come l'arresto in flagranza, numero e consistenza delle piante, materiale trovato e risultati tecnici (principio attivo e dosi teoriche) costituiscono indici rilevanti per inferire una destinazione allo spaccio.
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