Cassazione Penale, Sentenza n. 30184/2025 del 03/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per peculato e, per Cristofaro, anche per accesso abusivo a sistema informatico. Motivi principali: (1) richiesta di derubricazione del peculato in truffa aggravata, sostenendo che l'imputato non aveva disponibilità giuridica o materiale del denaro e si era appropriato mediante artifici (falsificazione dei mandati) e raggiri; (2) per Cristofaro, censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per eccessiva quantificazione della pena; (3) per Mecca, richiesta di applicazione dell'art.116 c.p. (riduzione per ruolo minore/ignoranza della qualifica soggettiva di Cristofaro), domanda di estromissione delle parti civili per avvenuta restituzione delle somme, e censure sulla legittimità dei sequestri e del vincolo reale.
La decisione
La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi. Principali decisioni: (a) riqualificazione dei capi 1), 2) e 3) da peculato a truffa aggravata (art. 640, comma 2, con aggravante art. 61, n. 9): la Corte ha ritenuto che il tesoriere non avesse la disponibilità giuridica del denaro in quanto non partecipava alla fase deliberativa/ordinatoria della spesa e che l'appropriazione è stata possibile solo tramite artifici (falsificazione dei mandati), quindi rientra nella truffa aggravata; (b) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei limiti della prescrizione per i fatti commessi fino al 3 agosto 2017 (i reati così riqualificati risultano prescritti per le azioni anteriori a tale data); (c) analogamente annullato senza rinvio il capo 4) (relativo a Cristofaro) per i fatti sino al 3/8/2017; (d) per il resto la sentenza di condanna è stata confermata e la Corte d'appello è rimessa a rideterminare la pena in considerazione della parziale estinzione per prescrizione; (e) rigetto degli altri motivi di ricorso (es. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Cristofaro e le doglianze processuali e cautelari di Mecca). Sono state altresì liquidate le spese delle parti civili per il grado e disposta la trasmissione degli atti ove necessario.
Norme richiamate
Punto di partenza: peculato richiede che l'appropriazione riguardi beni dei quali l'agente abbia possesso o disponibilità per ragione del suo ufficio. La Corte ha ritenuto che questa disponibilità non sussisteva per il tesoriere nel caso concreto.
art. 640, comma 2, cod. pen. (truffa aggravata)
La condotta descritta (artifici e raggiri che determinano l'erogazione indebita di somme pubbliche) è stata qualificata come truffa aggravata perché l'agente non aveva, in mancanza del raggiro, la disponibilità del denaro.
art. 61, n. 9, cod. pen. (aggravante per abuso di funzione pubblica)
L'aggravante è stata applicata perché la truffa è stata commessa nell'abuso di una funzione pubblicistica (tesoreria di ente locale).
art. 357 e art. 358 cod. pen. (definizioni pubblica funzione / pubblico servizio)
Richiamati per il criterio oggettivo-funzionale nella determinazione della qualifica soggettiva: l'attività di tesoreria svolta dall'istituto di credito per l'ente è qualificata pubblicistica e può far rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Legge 29/10/1984, n. 720 (art. 1)
Norma che attribuisce agli istituti di credito, tesorieri o cassieri, la qualita' di organi di esecuzione degli enti per le operazioni di incasso e pagamento sulle contabilita' speciali presso la tesoreria provinciale
Serve a dimostrare la natura pubblicistica dell'attivita' di tesoreria esterna e giustifica l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente bancario che svolge tale funzione.
d.lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL), art. 209
Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale... il tesoriere esegue le operazioni nel rispetto della legge 29/10/1984, n.720
Definisce funzione e limiti della tesoreria comunale; supporta la distinzione fra fase deliberativa (ente) e fase esecutiva (tesoriere) utile a determinare chi ha la disponibilita' giuridica del denaro.
TUEL, artt. 185-186 (ordinazione e mandato di pagamento)
Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento e contiene l'indicazione del creditore, l'ammontare e la causale; l'ordinazione consiste nella disposizione impartita tramite il mandato al tesoriere
Emerge che il potere dispositvo della spesa appartiene all'ente (ordinatore) e che il tesoriere ha funzioni esecutive sul mandato, rilevante per stabilire la mancanza di potere dispositvo del tesoriere.
art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione)
Richiamato per il calcolo della prescrizione con riferimento alla disciplina temporale: la sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel determinare i termini di prescrizione e ha stabilito che i fatti anteriori al 3/8/2017 sono prescritti in parte.
Massime di principio
- Distinzione peculato vs truffa: se l'agente ha reale disponibilita' giuridica o potere dispositvo sulla somma (fase deliberativa/ordinatoria) l'appropriazione integra peculato; se l'agente ottiene la somma solo attraverso artifici o raggiri perché non aveva alcuna disponibilita', si configura truffa aggravata (con aggravante per abuso della funzione pubblica se ricorre).
- Qualifica di incaricato di pubblico servizio: anche il dipendente di un istituto di credito che svolge servizio di tesoreria per un ente locale puo' assumere qualita' pubblicistica per il criterio oggettivo-funzionale, ma tale qualifica non determina automaticamente la disponibilita' del denaro in capo al tesoriere.
- Ruolo del tesoriere: la normativa e la giurisprudenza distinguono la fase decisoria (ordinarore/ente) dalla fase esecutiva (tesoriere). La disponibilita' del denaro e il potere dispositvo spettano di regola all'ordinatore di spesa, non al tesoriere che esegue i mandati.
- Artifici e causalita': se l'artificio e' la condizione causale che determina l'erogazione del denaro (cioe' senza l'artificio il denaro non sarebbe stato erogato), prevale la ricostruzione in termini di truffa; le manipolazioni contabili successive possono costituire atti per occultare il fatto ma sono posteriori all'impossessamento.
- Prescrizione e legge processuale nel tempo: nel calcolare la prescrizione occorre considerare le modifiche legislative sulla sospensione (legge n.103/2017; legge n.134/2021) e applicare la disciplina ratione temporis ai fatti commessi in date diverse; restituzioni integrali non estinguono automaticamente la responsabilita' penale né la domanda risarcitoria civile.
- Impugnazioni e onere motivazionale: per ottenere riconoscimenti di attenuanti o cambi di titolo di reato e' necessario fornire elementi di fatto e di diritto convincenti e la corte deve motivare in modo chiaro il rigetto; censure generiche o non sviluppate sono destinate a fallire.
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