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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30184/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per peculato e, per Cristofaro, anche per accesso abusivo a sistema informatico. Motivi principali: (1) richiesta di derubricazione del peculato in truffa aggravata, sostenendo che l'imputato non aveva disponibilità giuridica o materiale del denaro e si era appropriato mediante artifici (falsificazione dei mandati) e raggiri; (2) per Cristofaro, censura per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per eccessiva quantificazione della pena; (3) per Mecca, richiesta di applicazione dell'art.116 c.p. (riduzione per ruolo minore/ignoranza della qualifica soggettiva di Cristofaro), domanda di estromissione delle parti civili per avvenuta restituzione delle somme, e censure sulla legittimità dei sequestri e del vincolo reale.

La decisione

La Corte ha ritenuto parzialmente fondati i ricorsi. Principali decisioni: (a) riqualificazione dei capi 1), 2) e 3) da peculato a truffa aggravata (art. 640, comma 2, con aggravante art. 61, n. 9): la Corte ha ritenuto che il tesoriere non avesse la disponibilità giuridica del denaro in quanto non partecipava alla fase deliberativa/ordinatoria della spesa e che l'appropriazione è stata possibile solo tramite artifici (falsificazione dei mandati), quindi rientra nella truffa aggravata; (b) annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei limiti della prescrizione per i fatti commessi fino al 3 agosto 2017 (i reati così riqualificati risultano prescritti per le azioni anteriori a tale data); (c) analogamente annullato senza rinvio il capo 4) (relativo a Cristofaro) per i fatti sino al 3/8/2017; (d) per il resto la sentenza di condanna è stata confermata e la Corte d'appello è rimessa a rideterminare la pena in considerazione della parziale estinzione per prescrizione; (e) rigetto degli altri motivi di ricorso (es. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per Cristofaro e le doglianze processuali e cautelari di Mecca). Sono state altresì liquidate le spese delle parti civili per il grado e disposta la trasmissione degli atti ove necessario.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Punto di partenza: peculato richiede che l'appropriazione riguardi beni dei quali l'agente abbia possesso o disponibilità per ragione del suo ufficio. La Corte ha ritenuto che questa disponibilità non sussisteva per il tesoriere nel caso concreto.

  • art. 640, comma 2, cod. pen. (truffa aggravata)

    La condotta descritta (artifici e raggiri che determinano l'erogazione indebita di somme pubbliche) è stata qualificata come truffa aggravata perché l'agente non aveva, in mancanza del raggiro, la disponibilità del denaro.

  • art. 61, n. 9, cod. pen. (aggravante per abuso di funzione pubblica)

    L'aggravante è stata applicata perché la truffa è stata commessa nell'abuso di una funzione pubblicistica (tesoreria di ente locale).

  • art. 357 e art. 358 cod. pen. (definizioni pubblica funzione / pubblico servizio)

    Richiamati per il criterio oggettivo-funzionale nella determinazione della qualifica soggettiva: l'attività di tesoreria svolta dall'istituto di credito per l'ente è qualificata pubblicistica e può far rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

  • Legge 29/10/1984, n. 720 (art. 1)

    Norma che attribuisce agli istituti di credito, tesorieri o cassieri, la qualita' di organi di esecuzione degli enti per le operazioni di incasso e pagamento sulle contabilita' speciali presso la tesoreria provinciale

    Serve a dimostrare la natura pubblicistica dell'attivita' di tesoreria esterna e giustifica l'attribuzione della qualifica di incaricato di pubblico servizio al dipendente bancario che svolge tale funzione.

  • d.lgs. 18/8/2000, n. 267 (TUEL), art. 209

    Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale... il tesoriere esegue le operazioni nel rispetto della legge 29/10/1984, n.720

    Definisce funzione e limiti della tesoreria comunale; supporta la distinzione fra fase deliberativa (ente) e fase esecutiva (tesoriere) utile a determinare chi ha la disponibilita' giuridica del denaro.

  • TUEL, artt. 185-186 (ordinazione e mandato di pagamento)

    Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento e contiene l'indicazione del creditore, l'ammontare e la causale; l'ordinazione consiste nella disposizione impartita tramite il mandato al tesoriere

    Emerge che il potere dispositvo della spesa appartiene all'ente (ordinatore) e che il tesoriere ha funzioni esecutive sul mandato, rilevante per stabilire la mancanza di potere dispositvo del tesoriere.

  • art. 159 cod. pen. (sospensione del corso della prescrizione)

    Richiamato per il calcolo della prescrizione con riferimento alla disciplina temporale: la sospensione introdotta dalla legge n.103/2017 si applica ai reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019; la Corte ha tenuto conto di tale sospensione nel determinare i termini di prescrizione e ha stabilito che i fatti anteriori al 3/8/2017 sono prescritti in parte.

Massime di principio

  • Distinzione peculato vs truffa: se l'agente ha reale disponibilita' giuridica o potere dispositvo sulla somma (fase deliberativa/ordinatoria) l'appropriazione integra peculato; se l'agente ottiene la somma solo attraverso artifici o raggiri perché non aveva alcuna disponibilita', si configura truffa aggravata (con aggravante per abuso della funzione pubblica se ricorre).
  • Qualifica di incaricato di pubblico servizio: anche il dipendente di un istituto di credito che svolge servizio di tesoreria per un ente locale puo' assumere qualita' pubblicistica per il criterio oggettivo-funzionale, ma tale qualifica non determina automaticamente la disponibilita' del denaro in capo al tesoriere.
  • Ruolo del tesoriere: la normativa e la giurisprudenza distinguono la fase decisoria (ordinarore/ente) dalla fase esecutiva (tesoriere). La disponibilita' del denaro e il potere dispositvo spettano di regola all'ordinatore di spesa, non al tesoriere che esegue i mandati.
  • Artifici e causalita': se l'artificio e' la condizione causale che determina l'erogazione del denaro (cioe' senza l'artificio il denaro non sarebbe stato erogato), prevale la ricostruzione in termini di truffa; le manipolazioni contabili successive possono costituire atti per occultare il fatto ma sono posteriori all'impossessamento.
  • Prescrizione e legge processuale nel tempo: nel calcolare la prescrizione occorre considerare le modifiche legislative sulla sospensione (legge n.103/2017; legge n.134/2021) e applicare la disciplina ratione temporis ai fatti commessi in date diverse; restituzioni integrali non estinguono automaticamente la responsabilita' penale né la domanda risarcitoria civile.
  • Impugnazioni e onere motivazionale: per ottenere riconoscimenti di attenuanti o cambi di titolo di reato e' necessario fornire elementi di fatto e di diritto convincenti e la corte deve motivare in modo chiaro il rigetto; censure generiche o non sviluppate sono destinate a fallire.

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