Sentenza del 24/09/2018 n. 41051 - Corte di Cassazione
Sequestro preventivo per equivalente - Sequestro immobile - Riferimento al reale valore di mercato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno contestato principalmente la determinazione del valore dell'immobile sequestrato ai fini della confisca per equivalente. Il Tribunale del riesame aveva attribuito all'immobile un valore di Euro 151.800,00, corrispondente al prezzo storico di acquisto, mentre le stime OMI e una perizia di parte indicavano un valore di mercato compreso tra circa Euro 2,4 milioni e Euro 3.163.652,00. È stata quindi denunciata una sproporzione radicale tra il valore effettivo del bene e l'importo preso a riferimento per il sequestro. Sono stati inoltre dedotti motivi riguardanti la legittimità del sequestro di conti correnti cointestati con soggetti estranei alle indagini, la sussistenza del fumus commissi delicti e la qualificazione di alcuni ricorrenti come amministratori di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato esclusivamente il motivo relativo alla valutazione dell'immobile. Ha stabilito che, nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il valore dei beni deve essere adeguato e proporzionato al profitto o al prezzo del reato e deve essere determinato facendo riferimento al reale valore di mercato esistente al momento del sequestro. Il semplice prezzo di acquisto può essere utilizzato solo se rappresentativo e non manifestamente sproporzionato rispetto al valore reale. Poiché nel caso concreto vi era una differenza di circa 1 a 21 tra prezzo di acquisto e stima di mercato, la motivazione del Tribunale è stata considerata apparente su questo punto. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla valutazione dell'immobile, con rinvio al Tribunale del riesame di Roma per una nuova determinazione. Gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati inammissibili, perché diretti sostanzialmente a censurare valutazioni di merito o vizi motivazionali non deducibili in Cassazione in materia di sequestri.
Norme richiamate
Disciplina il sequestro preventivo. Il vincolo deve mantenere una funzione cautelare e non può eccedere quanto necessario rispetto alla futura confisca.
Costituisce il riferimento per la confisca, anche per equivalente, dei beni di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato.
Impone l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari. In materia di sequestro, la motivazione è censurabile in Cassazione solo quando sia totalmente mancante o meramente apparente.
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Riguarda il vizio di motivazione, ma tale censura non è ordinariamente proponibile contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, salvo che la motivazione sia radicalmente inesistente, incoerente o incomprensibile.
Rileva per l'individuazione dell'amministratore di fatto, la cui qualifica richiede l'esercizio continuativo e significativo di funzioni tipiche dell'amministratore, anche se la Corte non ha riesaminato nel merito tale valutazione.
Norma generale sul concorso di persone nel reato, richiamata in relazione alla partecipazione degli indagati alle violazioni fiscali.
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, reato contestato nel procedimento.
Art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Consente alla Corte di Cassazione di limitare la motivazione ai profili strettamente necessari alla decisione.
Massime di principio
- Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il valore complessivo dei beni sequestrati deve essere proporzionato al profitto o al prezzo del reato; non è legittimo vincolare beni di valore manifestamente superiore senza una specifica giustificazione.
- Per gli immobili occorre fare riferimento al reale valore di mercato al momento del sequestro. Il prezzo di acquisto è solo uno degli elementi valutabili e non può prevalere quando risulti radicalmente inattendibile o sproporzionato.
- Una differenza molto rilevante tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato impone al giudice una motivazione concreta, basata su elementi tecnici verificabili, come perizie, dati OMI, caratteristiche del bene e condizioni della compravendita.
- Il sequestro di beni formalmente cointestati con terzi può riguardare la disponibilità effettiva dell'indagato, ma l'autorità deve esaminare concretamente la provenienza delle somme e la posizione dei soggetti estranei al reato.
- In Cassazione, contro un'ordinanza di sequestro preventivo, non è normalmente possibile contestare la ricostruzione dei fatti o la sufficienza della motivazione; sono ammissibili soltanto violazioni di legge o motivazioni totalmente mancanti, apparenti o radicalmente illogiche.
- Quando la Cassazione annulla il provvedimento solo sulla quantificazione del valore del bene, il sequestro non viene necessariamente eliminato: il giudice del rinvio deve procedere a una nuova stima rispettando i criteri di adeguatezza, proporzionalità e valore di mercato.
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