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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 871 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego del rimborso IVA di 10.000 euro, relativa all'imposta pagata per lavori edilizi eseguiti nei locali destinati all'attività agrituristica. Sosteneva di avere diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972. L'Amministrazione finanziaria aveva invece ritenuto che le opere fossero state realizzate su un terreno di proprietà altrui e costituissero spese incrementative capitalizzabili, non riconducibili a beni ammortizzabili ai fini fiscali.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che le opere realizzate su un immobile o terreno altrui possano essere considerate immobilizzazioni materiali autonome soltanto se hanno individualità e autonoma funzionalità e possono essere rimosse e utilizzate separatamente al termine del periodo. Nel caso concreto, i lavori edilizi erano incorporati nel terreno e seguivano la proprietà del titolare del terreno; pertanto non costituivano beni ammortizzabili riconducibili all'articolo 30, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972. È stato quindi confermato il diniego del rimborso IVA. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del solo grado di appello, liquidate in 650 euro.

Norme richiamate

  • Articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972

    Il diritto al rimborso dell'IVA non può essere riconosciuto non trattandosi di beni ammortizzabili e non rientrando nella previsione normativa di cui all'articolo 30, comma 3, lettera c), del d.P.R. n. 633/1972.

    Il rimborso IVA previsto dalla norma presuppone, nel caso considerato, l'esistenza di beni ammortizzabili o di investimenti fiscalmente riconoscibili. Le opere edilizie incorporate in un terreno altrui, prive di autonoma individualità e non separabili, non soddisfano tale requisito.

  • Articoli 103 e 109 del TUIR

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla disciplina fiscale degli ammortamenti. Le opere realizzate su beni altrui non sono ammortizzabili come beni autonomi quando diventano parte integrante dell'immobile del proprietario del terreno e non possono essere rimosse o utilizzate separatamente.

Massime di principio

  • Le spese sostenute da un'impresa per migliorare, trasformare o ampliare beni di proprietà altrui possono essere trattate come immobilizzazioni materiali autonome soltanto se le opere hanno una propria individualità e funzionalità e sono separabili, rimovibili e autonomamente utilizzabili.
  • Quando le opere edilizie sono stabilmente incorporate nel terreno o nell'immobile altrui e seguono giuridicamente la proprietà del bene principale, normalmente non costituiscono beni ammortizzabili autonomi dell'impresa che ha sostenuto i costi.
  • Il semplice sostenimento della spesa e il pagamento dell'IVA non garantiscono il diritto al rimborso: occorre dimostrare la sussistenza dei presupposti specifici previsti dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633/1972.
  • Per valutare il diritto alla detrazione o al rimborso dell'IVA su lavori eseguiti su beni altrui, è determinante verificare la natura delle opere, la loro separabilità, l'autonoma utilizzabilità, la durata del rapporto con il proprietario e la possibilità di recuperarle o rimuoverle alla cessazione dell'attività.
  • La conferma del rigetto dell'appello comporta, di regola, la condanna della parte soccombente alle spese del grado di giudizio, salvo diversa decisione o specifica impugnazione sulle spese dei precedenti gradi.

Testo integrale

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