Sentenza del 24/09/2018 n. 1470 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Presunta Illegittimità costituzionale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto la presunta illegittimità costituzionale della disciplina relativa all'onerosità delle sanzioni fiscali applicate in caso di irregolarità rilevate automaticamente. Tuttavia, non ha specificato le ragioni concrete per cui le sanzioni avrebbero violato i principi costituzionali, né ha adeguatamente considerato che, per i medesimi inadempimenti, l'Ufficio aveva proceduto alla definizione del gravame sanzionatorio.
La decisione
L'eccezione di illegittimità costituzionale non può essere accolta, o comunque non risulta adeguatamente motivata, quando il ricorrente si limita a contestare in astratto l'onerosità delle sanzioni senza indicare quali principi costituzionali sarebbero violati e per quali ragioni concrete. La rilevazione automatica degli inadempimenti e l'eventuale definizione del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio devono essere valutate specificamente e non consentono, da sole, di fondare una questione di costituzionalità.
Norme richiamate
Art. 3-bis, comma 4, D.Lgs. n. 462/1997
La disposizione disciplina il trattamento sanzionatorio collegato alle irregolarità fiscali e la relativa onerosità; la sua contestazione costituzionale richiede una motivazione concreta e puntuale.
Art. 10, comma 13-decies, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011
La norma ha modificato l'art. 3-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 462/1997, incidendo sulla disciplina richiamata dal ricorrente.
Massime di principio
- Una questione di legittimità costituzionale non può essere formulata in modo generico: occorre indicare la norma costituzionale violata, spiegare il contrasto e collegarlo concretamente alla situazione del contribuente.
- La mera onerosità di una sanzione non dimostra, da sola, la sua incostituzionalità; devono essere evidenziati sproporzione, irragionevolezza o altri specifici profili di contrasto costituzionale.
- Quando le irregolarità sono rilevate automaticamente, il contribuente deve comunque contestare puntualmente l'applicazione della sanzione e dimostrare perché il meccanismo utilizzato produca un risultato contrario ai principi costituzionali.
- La definizione del procedimento sanzionatorio da parte dell'Ufficio può incidere sulla valutazione della controversia e deve essere esaminata insieme agli atti e alle condotte processuali del contribuente.
- In casi analoghi, è essenziale distinguere tra una contestazione dell'atto o dell'importo della sanzione e una vera questione di legittimità costituzionale: quest'ultima richiede una motivazione autonoma, specifica e non meramente assertiva.
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