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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 478 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Socio-contribuente - Vendita immobili - Assenza preliminari - Onere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato ricavi non dichiarati e non contabilizzati per euro 737.400,00, con conseguente maggior reddito d'impresa di euro 790.456,00 imputato ai soci per trasparenza. L'accertamento si fondava sulla ritenuta antieconomicità della vendita di alcuni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato, nonché sulla mancata giustificazione di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci. I contribuenti sostenevano che i ricavi corrispondessero ai prezzi indicati negli atti pubblici di compravendita e contestavano il ricorso alle stime OMI, il metodo accertativo e la motivazione degli avvisi. Il giudice ha ritenuto che, in presenza di operazioni apparentemente antieconomiche, spettasse ai contribuenti spiegare e documentare le ragioni delle scelte, anche mediante l'esibizione dei preliminari di vendita e della documentazione relativa alla provenienza dei finanziamenti.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva inizialmente annullato gli avvisi, ma la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto il precedente appello dell'Ufficio. La Cassazione aveva poi annullato le sentenze per mancata partecipazione congiunta di società e soci, trattandosi di litisconsorzio necessario. Nel giudizio di riassunzione, la Commissione Tributaria Provinciale aveva nuovamente annullato gli avvisi. La Commissione Tributaria Regionale, con la decisione descritta, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimi gli accertamenti fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti. È stata inoltre disposta la condanna solidale dei contribuenti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973

    In presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d) del D.P.R. n. 600 del 1973.

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di procedere a un accertamento induttivo quando il comportamento economico del contribuente appare irragionevole e non viene adeguatamente spiegato o documentato. L'antieconomicità può costituire un indizio di ricavi occultati o di violazioni fiscali anche in presenza di una contabilità formalmente regolare.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    L'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della maggiore pretesa tributaria, mentre il contribuente deve dimostrare le circostanze che giustificano operazioni anomale o che contrastano gli elementi presuntivi dell'accertamento.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973 - presunzioni e antieconomicità

    Il confronto tra i prezzi dichiarati e i valori normalmente praticati sul mercato può essere utilizzato come elemento presuntivo per contestare la congruità dei ricavi, purché la ricostruzione dell'Ufficio sia sorretta da elementi adeguati e il contribuente non fornisca una spiegazione documentata.

  • Cass. civ., sez. I, 11 ottobre 1997, n. 9894

    Se è vero che spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria, è altrettanto vero che il contribuente il quale intenda contestare la capacità dimostrativa di quei fatti, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano.

    Il principio ripartisce l'onere probatorio tra Fisco e contribuente: l'Ufficio deve fornire la base dell'accertamento, mentre il contribuente deve provare concretamente le ragioni alternative o giustificative delle operazioni contestate.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce all'Amministrazione finanziaria di contestare ricavi insufficienti quando le operazioni risultano manifestamente antieconomiche rispetto ai prezzi di mercato.
  • Quando il Fisco dimostra una significativa anomalia economica mediante elementi presuntivi, il contribuente deve fornire spiegazioni specifiche e documentate delle ragioni commerciali, finanziarie o personali che hanno determinato l'operazione.
  • Per le vendite immobiliari è opportuno conservare ed esibire preliminari, perizie, documentazione sui difetti o sulle condizioni degli immobili, contratti di appalto, costi effettivi e ogni elemento idoneo a spiegare un prezzo inferiore ai valori di mercato.
  • Gli atti pubblici di compravendita dimostrano il prezzo formalmente dichiarato, ma non escludono automaticamente la possibilità di un accertamento presuntivo su maggiori ricavi se emergono elementi gravi, precisi e concordanti.
  • I soci devono poter dimostrare la provenienza delle somme versate alla società, ad esempio mediante mutui, finanziamenti personali, redditi già tassati o altra documentazione bancaria e contabile.
  • Nel caso di società di persone e soci, la controversia deve normalmente essere trattata con la partecipazione congiunta di tutti i soggetti interessati, in ragione del litisconsorzio necessario.

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