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Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 1472 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Ribaltamento sulle società consorziate dei costi e dei ricavi della società consortile -Giudizio di rinvio e conclusioni dei giudici di rinvio - Prevalenza di un'Ordinanza su pronuncia SS.UU.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale delle operazioni poste in essere da una società consortile. Secondo il principio richiamato dalla Suprema Corte, i costi sostenuti e i ricavi conseguiti dal consorzio, dalle altre consorziate o da imprese terze devono essere ribaltati sulla singola società consorziata in proporzione alla quota consortile, anche se questa non ha partecipato direttamente all'esecuzione dei lavori nell'anno contestato. La consorziata deve quindi emettere fattura ai fini IVA per il ribaltamento dei proventi delle commesse attribuitele e autofattura per il ribaltamento dei relativi costi. È stata inoltre contestata la possibilità per il giudice di rinvio di ampliare o modificare l'oggetto del giudizio, in considerazione della natura chiusa del giudizio di rinvio prevista dall'art. 394, comma 3, c.p.c.

La decisione

La decisione valorizza l'Ordinanza della Suprema Corte n. 21763/2017, ritenendo vincolante per il giudice di rinvio il principio di diritto ivi enunciato ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Il giudice di rinvio non poteva disattendere tale principio né adottare conclusioni diverse da quelle consentite dal giudizio originario, salvo che la necessità derivasse dalla sentenza di cassazione. È stato inoltre affermato che il principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12190/2016 non prevale automaticamente sull'ordinanza n. 21763/2017, poiché alle pronunce delle Sezioni Unite non è attribuita, in via generale, efficacia espansiva e vincolante erga omnes. L'esito sostanziale è favorevole alla tesi della società consorziata sul rispetto dei limiti del giudizio di rinvio e del principio specificamente enunciato dalla Cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 384 c.p.c.

    La Corte, quando decide il ricorso proposto in base a violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in ogni caso in cui, decidendo su altri motivi di ricorso, risolve una questione giuridica di particolare importanza, enuncia il principio di diritto.

    Il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione vincola il giudice di rinvio, che non può disattenderlo nella nuova decisione.

  • Art. 394, comma 3, c.p.c.

    Le parti non possono prendere conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, salvo che la necessità delle nuove conclusioni sorge dalla sentenza di Cassazione.

    Il giudizio di rinvio ha natura chiusa: le parti e il giudice devono rimanere entro l'oggetto e i limiti fissati dal giudizio precedente e dalla sentenza di cassazione.

  • Ordinanza Suprema Corte n. 21763/2017

    Dal punto di vista tributario, le operazioni e i costi della società consortile non possono che essere direttamente riferibili alle società consociate.

    I costi sostenuti tramite il consorzio e i ricavi conseguiti dalla società consortile devono essere ribaltati sulle società consorziate, anche quando la singola consorziata non abbia eseguito direttamente i lavori.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 12190/2016

    Il principio delle Sezioni Unite non è stato ritenuto automaticamente prevalente sul principio specificamente enunciato nell'ordinanza n. 21763/2017, in assenza di una generale efficacia vincolante erga omnes delle pronunce della Cassazione.

Massime di principio

  • Nei rapporti tra società consortile e società consorziate, i costi e i ricavi dell'attività consortile possono essere fiscalmente imputati alle consorziate mediante ribaltamento proporzionale, anche se una specifica consorziata non ha partecipato direttamente ai lavori.
  • Il ribaltamento deve essere documentato correttamente ai fini IVA, mediante fatturazione dei proventi e autofatturazione o altro documento fiscalmente previsto per i costi, secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione e non può riesaminare liberamente questioni già definite o ampliare l'oggetto della controversia.
  • Le parti non possono formulare domande o conclusioni nuove nel giudizio di rinvio, salvo che tali nuove conclusioni siano rese necessarie dalla pronuncia di cassazione.
  • Una successiva o diversa pronuncia della Cassazione, anche delle Sezioni Unite, non determina automaticamente il superamento del principio vincolante fissato nella specifica sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio, se non ricorrono i presupposti processuali per applicarla.
  • La prevalenza di un orientamento giurisprudenziale deve essere valutata distinguendo tra efficacia vincolante nel singolo giudizio, principi interpretativi generali e applicabilità concreta dei fatti e delle questioni dedotte.

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