Sentenza del 24/09/2018 n. 1242 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contributo unificato - invito al pagamento - atto autonomamente impugnabile - art. 19, D.Lgs. n. 546/92 - impugnazione inammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'invito al pagamento non è stato considerato un atto autonomamente impugnabile perché non possiede i requisiti propri di un atto impositivo: viene notificato soltanto al procuratore domiciliatario e non direttamente al contribuente, inoltre non contiene ancora la completa formulazione della pretesa erariale né una definitiva intimazione ad adempiere.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'invito al pagamento emesso per l'omesso versamento del contributo unificato, ritenendolo contestabile davanti al giudice tributario. La questione riguardava se tale invito fosse un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
Atti autonomamente impugnabili
Sono impugnabili autonomamente solo gli atti che rientrano nell'elenco previsto dalla norma e che presentano contenuto impositivo o comunque lesivo. L'invito al pagamento del contributo unificato, non avendo tali caratteristiche, non può essere impugnato autonomamente.
Massime di principio
- Un atto preparatorio o meramente informativo non è normalmente impugnabile autonomamente se non contiene una compiuta e definitiva pretesa dell'amministrazione.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto tributario occorre verificare sia che rientri tra quelli previsti dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sia che produca un'effettiva lesione immediata del contribuente.
- La notifica al solo procuratore domiciliatario e l'assenza di una formale intimazione ad adempiere possono indicare che l'atto non è ancora definitivo e non è autonomamente contestabile.
- L'impugnazione di un atto non autonomamente impugnabile comporta, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso; la contestazione potrà essere proposta contro il successivo atto impositivo o di riscossione, quando la pretesa sarà formalizzata.
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