Sentenza n. 395/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'autorizzazione rilasciata dal Comune di Inzago per silenzio assenso sull''istanza unica presentata da Inwit e Fiber ai sensi dell''art. 44 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.; - del parere di ARPA Lombardia prot. n. arpa_mi.2024.0182662 del 21/11/2024; - di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti, comprese la Delibera Giunta Comunale n. 77 dell''11/06/2024 avente ad oggetto l'aggiornamento del PAV - Triennio 2024-2026, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 84/2024 avente ad oggetto la presentazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) - periodo 2025-2027, la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18/07/2024 di approvazione del Documento Unico Programmazione (D.U.P.) – periodo 2025-2027; nonché per il risarcimento dei danni che derivano in capo al Condominio ricorrente dagli effetti dei provvedimenti impugnati, da quantificare in corso di causa; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CONDOMINIO SATURNO il 12\6\2025: − della Determina della Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente del Comune di Inzago n. 325 del 28/06/2024 avente ad oggetto “Vendita a trattativa diretta di quota del mappale 254 foglio 7 alla Inwit spa. Approvazione contratto preliminare di vendita.”; − laddove qualificabile come atto presupposto, della Delibera di Giunta comunale n. 8 del 16/01/2024, avente ad oggetto: “Alienazione porzioni di terreno di proprietà comunale per realizzazione infrastrutture per comunicazioni elettroniche. atto di indirizzo al responsabile tecnico per la predisposizione atti.”; − laddove qualificabili come atti presupposti, della D.G.C. n. 167 del 10/10/2023 e della D.G.C. n. 207 del 06/12/2023; − di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anche allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione tacita formatasi per silenzio assenso sull’istanza unica per l’installazione di una stazione radio base 5G, parere favorevole di ARPA Lombardia e, con motivi aggiunti, determinazione comunale di vendita a trattativa privata di una porzione di terreno comunale a Inwit
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e operatori TLC)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Condominio ha impugnato il titolo autorizzativo tacito formatosi ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 259/2003 sull’istanza presentata da Inwit e Fibercop per l’installazione di una stazione radio base 5G, nonché il parere di ARPA Lombardia e gli atti comunali connessi, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato la determinazione comunale di vendita a trattativa privata di una porzione del mappale 254, destinata all’impianto, e gli atti presupposti. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 e della legge n. 241/1990, sostenendo che l’istanza non fosse stata adeguatamente pubblicizzata. Il secondo contestava la formazione del silenzio assenso e la disponibilità giuridica dell’area da parte delle società istanti. Il terzo denunciava la non veridicità delle dichiarazioni relative alla localizzazione dell’impianto, indicata prima del frazionamento catastale mediante il mappale 254 e successivamente mediante i mappali 311 e 312, nonché il riferimento a diverse vie e coordinate. Il quarto contestava il parere ARPA, sia perché fondato su dati asseritamente inesatti, sia per la pretesa carenza dei requisiti professionali del tecnico che aveva sottoscritto la relazione. I motivi dal quinto al settimo riguardavano la presunta falsità delle dichiarazioni sui vincoli urbanistici e amministrativi, in particolare sulle fasce di rispetto stradale e della roggia tombinata. L’ottavo motivo deduceva la violazione del PGT e l’omessa valutazione di siti alternativi. Con i motivi aggiunti il Condominio denunciava, inoltre, la violazione dell’art. 107 d.lgs. 267/2000 per asserita invasione delle competenze della Giunta da parte del Responsabile del Servizio; la violazione delle norme sulla dismissione dei beni pubblici per il ricorso alla trattativa privata anziché all’asta pubblica; l’omessa valutazione del mappale 290, già nella disponibilità di Inwit, quale sito alternativo; e riproponeva i primi quattro motivi del ricorso principale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso principale, i motivi aggiunti e la domanda risarcitoria, ritenendo infondate le censure nel merito e quindi non esaminando le eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità. Quanto alla pubblicizzazione, ha affermato che l’art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 richiede la pubblicizzazione dell’istanza, non la pubblicazione integrale del suo contenuto. Il Comune aveva adempiuto mediante avviso all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale e tramite l’app Municipium; l’assemblea pubblica successiva costituiva un’ulteriore forma di trasparenza. Ha ritenuto formato il silenzio assenso entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44, comma 10, rilevando che Inwit disponeva già di un contratto preliminare di acquisto al momento dell’istanza e che il contratto definitivo era stato stipulato prima della scadenza del termine. Inoltre, il titolo di disponibilità dell’area non rientra tra i documenti necessariamente allegati all’istanza. Le indicazioni catastali e viarie contenute nell’istanza sono state ritenute coerenti con la situazione dell’area, poiché il frazionamento catastale era successivo e le coordinate UTM corrispondevano all’intervento realizzato. Il parere ARPA è stato ritenuto legittimo: l’analisi era stata svolta da una società tecnica e le rilevazioni erano state effettuate da un ingegnere munito dei requisiti richiesti, anche se la relazione era stata sottoscritta dal rappresentante della società. Le censure sui vincoli sono state respinte perché l’area effettivamente ceduta, pari a 49 mq, non ricadeva nei vincoli indicati dal ricorrente; inoltre, gli impianti di comunicazione elettronica costituiscono opere di urbanizzazione primaria e hanno carattere di pubblica utilità, risultando compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica nei limiti richiamati dal Codice delle comunicazioni elettroniche. Quanto ai siti alternativi, il TAR ha valorizzato la pianificazione nazionale PNRR per lo sviluppo del 5G, la necessità di garantire la copertura delle aree individuate e il fatto che l’obbligo di valutare localizzazioni alternative opera per aree di particolare pregio o siti sensibili, non per la procedura ordinaria di cui all’art. 44. Il mappale 290 era comunque già occupato da un’antenna satura e non consentiva la copertura richiesta. I motivi aggiunti sono stati respinti perché la determinazione dirigenziale si fondava sulla successiva deliberazione della Giunta che aveva incluso il mappale 254 nel piano delle alienazioni, senza violare la distinzione tra indirizzo politico e gestione. Il ricorso alla trattativa privata è stato ritenuto legittimo ai sensi dell’art. 41 r.d. 827/1924, in presenza di circostanze speciali ed eccezionali adeguatamente motivate: adesione al progetto nazionale 5G, specifica destinazione dell’area, sostanziale inutilità dell’asta pubblica e individuazione di Inwit quale aggiudicataria del bando ministeriale. Adeguata è stata ritenuta anche la motivazione del prezzo, determinato sulla base delle perizie comunali relative alle aree edificabili ai fini IMU. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la complessità e la parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
Gli impianti di comunicazione elettronica sono qualificati nell’ambito della disciplina richiamata dal giudice come opere di urbanizzazione primaria e di pubblica utilità.
art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003
L’obbligo consiste nel dare adeguata notizia dell’istanza e non impone la pubblicazione integrale del suo contenuto; nel caso concreto è stato assolto mediante Albo Pretorio, sito comunale e app Municipium.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
Il silenzio assenso sull’istanza per l’installazione dell’impianto si forma decorso il termine di sessanta giorni, in assenza di un provvedimento espresso ostativo.
È richiamato quale base normativa dell’istanza unica presentata per l’installazione della stazione radio base.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003
L’obbligo di garantire una localizzazione alternativa riguarda le aree di particolare pregio o i siti sensibili e non si estende automaticamente alla procedura ordinaria di installazione.
art. 51, comma 1, d.lgs. 259/2003
È richiamato insieme all’art. 43 per sostenere la pubblica utilità e la compatibilità urbanistica degli impianti di comunicazione elettronica.
art. 4, comma 7-bis, d.l. 60/2024, convertito dalla legge 95/2024
La disciplina speciale per lo sviluppo del 5G consente la localizzazione degli impianti anche in deroga ai regolamenti comunali, in relazione alla pianificazione nazionale e alla posizione dei pixel sul territorio.
La distinzione tra indirizzo politico e gestione è rispettata quando il responsabile dirigenziale adotta l’atto di alienazione sulla base dell’aggiornamento del piano delle alienazioni deliberato dalla Giunta.
art. 41 r.d. 827/1924
Per l’alienazione di beni pubblici, la trattativa privata è ammessa in presenza di speciali ed eccezionali circostanze adeguatamente motivate; nel caso concreto tali circostanze derivavano dalla specifica destinazione dell’area e dalla pianificazione nazionale 5G.
È richiamato in relazione alla domanda di tutela cautelare monocratica, respinta con decreto presidenziale.
Massime di principio
- L’obbligo di pubblicizzazione dell’istanza per l’installazione di una stazione radio base previsto dall’art. 44, comma 5, del d.lgs. 259/2003 non equivale all’obbligo di pubblicare integralmente l’istanza: è sufficiente che l’amministrazione renda conoscibile l’intervento mediante strumenti idonei, quali Albo Pretorio, sito istituzionale e altri canali informativi.
- Ai fini della formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003, il titolo di disponibilità dell’area non deve necessariamente essere allegato all’istanza se non è previsto tra i documenti richiesti dalla disciplina; è sufficiente che la disponibilità giuridica dell’area risulti comunque acquisita prima della scadenza del termine per il silenzio assenso.
- Le indicazioni catastali contenute nell’istanza per l’installazione di una stazione radio base non sono inesatte per il solo fatto che, dopo la presentazione dell’istanza, l’area sia stata frazionata e abbia assunto nuovi identificativi catastali, quando l’area fisica dell’intervento resta la medesima e le coordinate indicate corrispondono all’impianto realizzato.
- Nella localizzazione degli impianti 5G inseriti in una pianificazione nazionale, l’obbligo di valutare siti alternativi opera per aree di particolare pregio o siti sensibili, mentre non impone, per la procedura ordinaria di cui all’art. 44 del d.lgs. 259/2003, una generale comparazione con ogni possibile sito alternativo, ferma la necessità di rispettare la pianificazione e di garantire la copertura prevista.
- Per l’alienazione di una porzione di bene comunale destinata a un impianto 5G è legittimo il ricorso alla trattativa privata, anziché all’asta pubblica, quando l’amministrazione motivi specificamente sulle circostanze eccezionali che rendono l’asta inutilmente praticabile, sulla particolare destinazione dell’area e sull’individuazione dell’operatore incaricato della realizzazione dell’impianto.
- Il responsabile dirigenziale non viola la separazione tra indirizzo politico e gestione quando adotta l’atto di alienazione sulla base di una successiva deliberazione della Giunta che abbia aggiornato il piano delle alienazioni includendovi l’area effettivamente necessaria alla realizzazione dell’opera.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 23/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 24/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →